Sentenza del 19/11/2018 n. 8022 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accisa sulla produzione di energia elettrica - Esenzione nel caso di energia autoprodotta -Energia prodotta dalla società consortile e consumata dalle società consorziate - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'applicabilità dell'esenzione dall'accisa prevista dall'art. 52, comma 3, lettera b), del D.Lgs. n. 504/1995 all'energia elettrica prodotta da una società consortile mediante impianti alimentati da fonti rinnovabili e consumata dalle società consorziate in locali diversi dalle abitazioni. Il ricorrente sosteneva che tale energia dovesse considerarsi autoprodotta, richiamando anche la definizione di autoproduzione contenuta nell'art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 79/1999. L'Amministrazione finanziaria negava invece l'esenzione, poiché produttore e consumatori erano soggetti giuridicamente distinti.
La decisione
La pretesa di applicare l'esenzione è stata respinta. L'esenzione prevista dall'art. 52, comma 3, lettera b), del D.Lgs. n. 504/1995 riguarda l'energia prodotta e consumata dalla stessa impresa di autoproduzione; non si estende all'energia prodotta da una società consortile e utilizzata da società consorziate, che restano persone giuridiche diverse dal produttore. Non è stata ritenuta applicabile, per finalità fiscali, la nozione di autoproduzione prevista dall'art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 79/1999, poiché tale disposizione disciplina il mercato dell'energia elettrica e non la materia tributaria. La decisione è conforme agli orientamenti della Cassazione, tra cui le sentenze n. 8293/2014 e n. 23529/2008.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504/1995, art. 52, comma 3, lettera b)
Esenzione dall'accisa per l'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili, con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni
L'esenzione richiede una coincidenza sostanziale tra il soggetto che produce l'energia e l'impresa che la consuma. Non si applica quando la produzione è effettuata da una società consortile distinta dalle società consorziate utilizzatrici.
D.Lgs. n. 79/1999, art. 2, comma 2
Definizione di autoproduzione nel settore dell'energia elettrica
La definizione non può essere automaticamente utilizzata per interpretare una norma fiscale, perché il decreto disciplina il mercato interno dell'energia elettrica e non introduce una disciplina tributaria dell'esenzione dall'accisa.
Cassazione, sentenza n. 8293/2014
Richiamata come precedente conforme al principio secondo cui l'esenzione dall'accisa non opera quando produttore e consumatore dell'energia sono soggetti giuridicamente distinti.
Cassazione, sentenza n. 23529/2008
Richiamata come precedente conforme sull'interpretazione restrittiva dei presupposti dell'esenzione dall'accisa per l'energia autoprodotta.
Massime di principio
- Le esenzioni fiscali sono soggette a interpretazione restrittiva: non possono essere estese a casi non espressamente ricompresi nella norma.
- Per beneficiare dell'esenzione prevista per l'autoproduzione, occorre verificare non solo l'origine rinnovabile dell'energia e la potenza dell'impianto, ma anche l'identità giuridica tra produttore e consumatore.
- La produzione effettuata da una società consortile non diventa automaticamente autoproduzione delle società consorziate ai fini dell'accisa, anche se queste partecipano al consorzio o sostengono economicamente l'impianto.
- Una definizione contenuta nella normativa di settore sull'energia non può essere utilizzata per ampliare un'esenzione tributaria se manca un espresso rinvio della legge fiscale.
- In situazioni analoghe è necessario distinguere la disciplina regolatoria del mercato elettrico dalla disciplina fiscale: il fatto che un'operazione sia considerata autoproduzione sotto il profilo energetico non implica necessariamente l'esenzione dall'accisa.
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