Sentenza del 19/11/2018 n. 2036 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Contenzioso - Imposta di registro ipotecaria e catastale - Relazione di stima immobile UTE - Qualificazione giuridica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava la sentenza di primo grado, sostenendo la legittimità dell'avviso di rettifica e liquidazione con cui il valore dell'immobile era stato elevato da euro 160.000 a euro 488.000, con richiesta di maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale pari a euro 32.800, oltre interessi e sanzioni. L'Ufficio riteneva sufficiente la relazione estimativa dell'Ufficio tecnico erariale, basata su un sopralluogo effettuato circa sei mesi dopo la compravendita, e invocava l'art. 51, comma 3, del DPR 131/1986. I contribuenti sostenevano invece che la stima riguardasse un immobile ultimato, mentre al momento del rogito il fabbricato era ancora in corso di costruzione, e che la relazione costituisse una mera perizia di parte, priva di autonoma efficacia probatoria sul contenuto estimativo.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato l'annullamento dell'avviso di rettifica e liquidazione. Ha rilevato che l'Ufficio si era limitato a ribadire la correttezza del proprio operato senza confutare concretamente le motivazioni della sentenza di primo grado. La stima era riferita a un immobile ultimato, diverso da quello oggetto della vendita, che alla data del rogito era ancora in costruzione. Inoltre, la relazione dell'UTE, prodotta dall'Amministrazione, aveva natura di relazione tecnica di parte: costituiva atto pubblico solo quanto alla provenienza, non quanto al contenuto estimativo. In assenza di ulteriori elementi di riscontro e di una motivazione concreta ai sensi dell'art. 7 della legge 212/2000, la rettifica è stata ritenuta infondata. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 2.000 oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 51, comma 3, DPR 131/1986 (Testo unico dell'imposta di registro)
"ogni altro elemento di valutazione"
L'Amministrazione può rettificare il valore dichiarato di un immobile utilizzando elementi valutativi diversi dal prezzo, ma tali elementi devono essere pertinenti alla situazione del bene alla data dell'atto e adeguatamente motivati e provati.
Art. 7, legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
"i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato le decisioni dell'Amministrazione"
L'avviso di accertamento deve esporre in modo concreto e comprensibile gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche posti a fondamento della pretesa. Le carenze motivazionali non possono essere colmate successivamente mediante argomentazioni formulate soltanto nel processo.
Art. 2697 c.c.
Chi pretende di far valere un diritto deve provare i fatti costitutivi della propria pretesa. Nel caso esaminato, l'onere di provare il maggior valore dell'immobile gravava sull'Amministrazione finanziaria.
Art. 29, D.Lgs. 546/1992
Consente la riunione dei ricorsi tributari connessi, come avvenuto per le impugnazioni proposte dai diversi coobbligati.
Art. 934 c.c.
Disciplina l'accessione, richiamata dall'Ufficio per sostenere la rilevanza delle opere realizzate sul terreno nella determinazione del valore del cespite; il richiamo non è stato ritenuto sufficiente a dimostrare il maggior valore alla data della vendita.
Art. 14, D.Lgs. 346/1990
Per l'imposta sulle successioni, il valore degli immobili è determinato in base al valore venale in comune commercio alla data di apertura della successione. Tale criterio temporale conferma la necessità di riferire la stima al momento fiscalmente rilevante.
Cassazione, sentenza n. 10222 del 18 maggio 2016
"dinanzi al giudice tributario l'amministrazione finanziaria si pone sullo stesso piano del contribuente"
La relazione estimativa redatta da un ufficio tecnico dell'Amministrazione e prodotta in giudizio è una relazione tecnica di parte, non una perizia d'ufficio. Ha natura di atto pubblico solo quanto alla provenienza, non quanto alle valutazioni economiche contenute.
Massime di principio
- Nelle rettifiche del valore immobiliare ai fini dell'imposta di registro, la stima deve riferirsi allo stato effettivo del bene e alla sua consistenza esistenti alla data del rogito, non a una situazione modificata o completata successivamente.
- Una perizia interna dell'Amministrazione non gode, quanto al contenuto estimativo, di una presunzione privilegiata di veridicità: è una prova di parte e deve essere sostenuta da dati, criteri e riscontri verificabili.
- L'Ufficio deve motivare l'avviso indicando concretamente il procedimento estimativo, gli elementi utilizzati e il collegamento tra tali elementi e il valore accertato; non è sufficiente richiamare genericamente le competenze istituzionali dell'ente.
- Se il contribuente contesta puntualmente la stima e dimostra che essa riguarda un bene diverso per stato di avanzamento, caratteristiche o momento temporale, l'Amministrazione deve fornire elementi specifici per superare tale contestazione.
- Nel processo tributario l'Amministrazione e il contribuente sono parti sullo stesso piano: l'atto o la relazione proveniente dall'Ufficio non equivale automaticamente a una perizia disposta dal giudice.
- Le argomentazioni formulate per la prima volta o sviluppate soltanto nel giudizio non possono sanare una motivazione originaria insufficiente dell'avviso di accertamento.
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