Sentenza del 19/11/2018 n. 2672 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Processo tributario - ricorso - notifica mediante PEC - modalità non ammessa ratione temporis et loci - inesistenza - consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa notifica mediante PEC è stata ritenuta giuridicamente inesistente, poiché la modalità elettronica non era ancora ammessa ratione temporis e loci nella regione interessata. Non essendo possibile equiparare in via generale la PEC alla notifica cartacea al di fuori dei casi previsti dalla legge, il ricorso notificato con tale modalità non ha prodotto validamente i suoi effetti processuali.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la validità della notifica del ricorso tributario effettuata mediante PEC in un periodo e in una regione nei quali tale modalità non era ancora stata espressamente autorizzata dalla normativa applicabile. È stato contestato se la notifica telematica potesse essere considerata equivalente alla notifica cartacea anche in assenza di una specifica previsione o autorizzazione.
Norme richiamate
Disciplina delle notificazioni nel processo tributario
La notifica degli atti processuali mediante strumenti telematici è valida solo quando la legge ne prevede espressamente l’utilizzo e quando tale modalità risulta effettivamente operativa nel periodo e nel territorio interessati.
Norme sull’utilizzo della posta elettronica certificata nel processo tributario
La PEC non è automaticamente equipollente alla notifica cartacea: in assenza di una specifica autorizzazione ratione temporis et loci, la notificazione telematica è inesistente.
Massime di principio
- La validità di una notifica telematica deve essere verificata con riferimento sia alla data della notificazione sia al territorio in cui essa è stata effettuata.
- La PEC può essere utilizzata per notificare atti processuali solo se la normativa applicabile la ammette espressamente e ne prevede l’operatività concreta.
- Non è sufficiente che la PEC sia tecnicamente idonea a garantire la trasmissione e la prova della consegna: occorre anche una base normativa specifica.
- Quando una modalità di notifica non è ancora autorizzata, la notificazione può essere considerata inesistente e l’atto non produce effetti processuali validi.
- Prima di notificare un atto tramite PEC occorre controllare la disciplina vigente all’epoca e l’abilitazione della modalità telematica nella regione competente.
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