Sentenza del 19/11/2018 n. 315 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
Atto di recupero Iva su operazioni imponibili - Nullità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa di recupero è stata ritenuta priva di irregolarità, poiché l’importo compensato e rimborsato non superava i plafond spettanti alla società. Ne consegue il riconoscimento della correttezza del comportamento del contribuente e l’accoglimento della contestazione contro l’atto di recupero.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il recupero dell’IVA relativa a operazioni imponibili e la dedotta nullità dell’atto. La Commissione ha interpretato il comma 4 dell’art. 25 del D.Lgs. n. 241/1997 ritenendo che la disposizione trovi applicazione, alternativamente, alle sole compensazioni oppure, in parte, anche ai rimborsi, comunque entro il limite del plafond disponibile. Nel caso concreto, la società aveva determinato la somma complessivamente compensata e rimborsata rispettando l’ammontare dei plafond calcolati secondo le modalità previste dalla legge.
Norme richiamate
Art. 25, comma 4, del D.Lgs. n. 241/1997
Il comma 4 dell'art. 25 del D.Lgs. n. 241/1997
La norma è stata interpretata nel senso che il limite previsto dal plafond deve essere rispettato nel computo delle somme compensate e rimborsate; l'applicazione può riguardare alternativamente le compensazioni oppure, in parte, i rimborsi, purché non venga superato il plafond di legge.
Massime di principio
- Quando una norma fiscale disciplina alternativamente compensazioni e rimborsi mediante un plafond, occorre verificare il limite complessivo secondo il criterio di calcolo previsto dalla legge.
- Il recupero d'imposta non è giustificato se il contribuente dimostra che la somma complessivamente compensata e rimborsata resta entro il plafond spettante.
- In presenza di contestazioni sul superamento dei limiti, è essenziale documentare i calcoli del plafond, gli importi richiesti a rimborso e quelli utilizzati in compensazione.
- L'interpretazione dell'amministrazione non può produrre un recupero automatico se il contribuente ha rispettato il limite sostanziale previsto dalla normativa, anche qualora abbia ripartito il beneficio tra compensazione e rimborso.
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