Sentenza n. 2977/2026 - Napoli, Sezione 3
per l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari, anche ex art. 56 c.p.a., “a) dell’ordinanza settoriale n. 41 del 11.12.2025 a firma del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di San Vitaliano, notificata a mezzo pec in pari data, mediante la quale, previa rettifica dell’ordinanza settoriale n. 38/25, è stata disposta la chiusura dell’attività commerciale di “palestra” e, contestualmente, irrogata sanzione pecuniaria ai sensi e per gli effetti dell’art. 145 della L.R. n. 7 del 21.04.2020; b) del provvedimento espresso di diniego del 12.12.2025, notificato a mezzo pec in pari data, opposto dal Responsabile del Settore Tecnico del Comune di San Vitaliano rispetto alla segnalazione certificata di agibilità prodotta dalla Fitness San Vitaliano S.r.l. mediante lo sportello telematico “Impresainungiorno” del SUAP per l’immobile di cui al Fg. 5 part. 640 sub 5, assunta al protocollo SUAP con n. REP_PROV_NA/NA-SUPRO 214041/11-11-2025; c) della nota prot. REP_PROV_NA/NA-SUPRO/0230276 del 11.12.2025 recante “Comunicazione SUAP pratica n.10817761215-11112025-1429 - SUAP 6814 - 10817761215 FITNESS SAN VITALIANO SRL - Diniego definitivo”; d) della nota prot. N.0015438/2025 del 11.12.2025 a firma del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di San Vitaliano recante “Divieto di prosecuzione attività di “Palestra” di cui al prot. SUAP REP_PROV_NA/NA-SUPRO 214213/11-11-2025”; e) dell’ordinanza settoriale n. 38 del 11.11.2025 a firma del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di San Vitaliano, di poi rettificata con l’adozione del provvedimento quivi gravato sub a), mediante la quale veniva disposta la chiusura dell’attività commerciale di “palestra” e, contestualmente, irrogata sanzione pecuniaria ai sensi e per gli effetti dell’art. 145 della L.R. n. 7 del 21.04.2020; f) di ogni altro atto alla stessa preordinato, presupposto, connesso e conseguente, parimenti lesivo;”
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti comunali inibitori dell'attività di palestra, inclusi la chiusura dell'attività, la sanzione pecuniaria, il diniego della segnalazione certificata di agibilità e il divieto di prosecuzione dell'attività
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato i provvedimenti adottati dal Comune di San Vitaliano in relazione all'apertura di una palestra nei locali condotti in locazione, chiedendone l'annullamento previa tutela cautelare. In particolare, sono stati impugnati l'ordinanza di chiusura dell'attività con contestuale sanzione pecuniaria, il diniego espresso opposto alla segnalazione certificata di agibilità, la comunicazione SUAP recante il diniego definitivo, il divieto di prosecuzione dell'attività e la precedente ordinanza successivamente rettificata. Nel corso del giudizio la società ha dichiarato di avere perduto l'interesse alla decisione, poiché il Comune aveva successivamente rilasciato, il 9 marzo 2026, l'autorizzazione all'esercizio di una media struttura di vendita, sulla base di una nuova segnalazione certificata di agibilità positivamente esitata, nonché della SCIA antincendio e della valutazione della sicurezza sismica dell'immobile.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Il giudice ha rilevato che, fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, il ricorrente dispone dell'azione e può dichiarare di non avere più interesse alla pronuncia. In applicazione del principio dispositivo, tale dichiarazione comporta l'obbligo per il giudice di dichiarare l'improcedibilità, senza esaminare nel merito la legittimità degli atti impugnati. La sopravvenuta autorizzazione all'esercizio dell'attività e l'effettiva apertura della palestra hanno reso non più utile una pronuncia sugli originari provvedimenti inibitori. Le spese sono state integralmente compensate per giusti motivi di equità, mentre il contributo unificato è rimasto definitivamente a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
La disposizione è applicata quale base processuale per la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nell'intestazione della sentenza, senza una specifica ulteriore interpretazione nel ragionamento decisorio.
Massime di principio
- Il ricorrente conserva la disponibilità dell'azione fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione e può dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia.
- Quando il ricorrente dichiara ritualmente di non avere più interesse alla decisione, il giudice amministrativo, in applicazione del principio dispositivo, deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
- La sopravvenuta adozione di provvedimenti favorevoli e il conseguimento dell'utilità sostanziale perseguita con il ricorso possono rendere non più utile la decisione sugli atti originariamente impugnati, determinando l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
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