Sentenza n. 2491/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Trapani, Sezione Lavoro, che aveva ordinato il pagamento di euro 2.000,00 a titolo di bonus "Carta del Docente" per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2021/22
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 276 dell'8 maggio 2024 del Tribunale di Trapani, Sezione Lavoro, con la quale era stato ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito il pagamento di euro 2.000,00, a titolo di bonus "Carta del Docente" previsto dall'art. 1 della legge n. 107/2015, per il lavoro svolto alle dipendenze del Ministero negli anni scolastici indicati. La ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'Amministrazione e ha chiesto l'ordine di esecuzione del giudicato, nonché la nomina di un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inadempienza. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma. Il Collegio ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza, attestato il 21 gennaio 2026, la notificazione del titolo all'Amministrazione il 4 giugno 2024 e la notificazione del ricorso in ottemperanza il 22 gennaio 2026, dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti tutti i presupposti dell'azione di ottemperanza. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme riconosciute alla ricorrente entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del Dipartimento competente. Il commissario dovrà attivarsi, su istanza della ricorrente, dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero e provvedere al pagamento entro ulteriori sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza. Il commissario non avrà diritto a un compenso ulteriore, in applicazione analogica del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale richiamato dall'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie a garantirla, compresa la nomina di un commissario ad acta.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Il ricorso in ottemperanza è stato ritenuto proponibile perché notificato dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto per l'esecuzione coattiva nei confronti della Pubblica Amministrazione.
art. 1 l. n. 107/2015
È la disposizione richiamata quale fondamento del bonus "Carta del Docente" riconosciuto dal giudicato posto in esecuzione.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
Il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale è stato applicato analogicamente per escludere un compenso ulteriore in favore del commissario ad acta per l'attività di esecuzione del giudicato.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è proponibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all'Amministrazione e sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione coattiva nei confronti della Pubblica Amministrazione.
- In presenza di una sentenza definitiva che impone il pagamento di una somma di denaro e dell'inerzia dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'integrale esecuzione del titolo entro un termine prefissato.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, condizionandone l'attivazione all'ulteriore inerzia dell'Amministrazione e a un'apposita istanza della parte interessata.
- Il commissario ad acta deve disporre delle misure necessarie per assicurare l'esecuzione del giudicato entro il termine assegnato dal giudice; l'incarico può essere attribuito a un organo dirigenziale con facoltà di delega, secondo quanto stabilito nella sentenza.
- In applicazione analogica del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, l'attività del commissario ad acta appartenente all'amministrazione obbligata può essere svolta senza attribuzione di un compenso ulteriore.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 18 ago 2026Sentenza n. 972/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 18 ago 2026Sentenza n. 14298/2026 - Roma, Sezione 4B
- Sentenza · 18 ago 2026Sentenza n. 14299/2026 - Roma, Sezione 1
- Sentenza · 18 ago 2026Sentenza n. 14300/2026 - Roma, Sezione 1
- Sentenza · 18 ago 2026Sentenza n. 14301/2026 - Roma, Sezione 1
- Sentenza · 18 ago 2026Sentenza n. 14302/2026 - Roma, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →