Cassazione Civile, Ordinanza n. 13448/2024 del 15/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un pensionato volta a ottenere il ricalcolo della pensione mediante inclusione, nella base retributiva pensionabile annua, dei contributi figurativi relativi a emolumenti extramensili maturati nel periodo di fruizione della cassa integrazione guadagni e per trattamento speciale edili. Il tribunale aveva rigettato la domanda per insufficienza delle allegazioni; la corte d'appello, invece, aveva accolto il gravame del pensionato ritenendo sufficienti i documenti e i conteggi prodotti e affermando che la retribuzione pensionabile, anche per le settimane coperte da contribuzione figurativa, coincide con la retribuzione imponibile ai fini contributivi. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo per omessa pronuncia sulla eccezione di decadenza dall'azione giudiziaria ex art. 38, comma 1, lett. d), n. 1, D.L. 98/2011, convertito in L. 111/2011; il secondo per violazione dell'art. 47 D.P.R. 639/1970, come novellato, e dell'art. 252 disp. att. c.c., sostenendo che la decadenza triennale avrebbe dovuto applicarsi anche alle pensioni con decorrenza anteriore al 6 luglio 2011, decorrendo comunque dall'entrata in vigore della norma innovativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi, ritenendo consolidato l'orientamento secondo cui il termine decadenziale introdotto dal D.L. 98/2011 si applica anche alle azioni di ricalcolo di prestazioni pensionistiche già liquidate, ma decorre solo dalla data di entrata in vigore della disposizione e non in modo retroattivo. Nel caso concreto, inoltre, la corte d'appello aveva dato atto che il pensionato aveva limitato la domanda nei limiti della decadenza triennale, sicché non sussisteva la dedotta violazione. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, con condanna dell'INPS alle spese di lite, distrazione in favore dei difensori antistatari e ordine di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
È richiamato come parametro del vizio di omessa pronuncia dedotto dall'INPS, ma la Corte non accoglie la censura perché la questione della decadenza è stata comunque affrontata nei limiti rilevanti.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Indica il vizio processuale denunciato per omessa pronuncia.
art. 38, comma 1, lett. d), n. 1, D.L. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011
Introduce una decadenza triennale per le azioni giudiziarie aventi ad oggetto prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito; la Corte afferma che si applica anche alle prestazioni già liquidate, ma solo dalla sua entrata in vigore.
art. 47 D.P.R. n. 639/1970
Come novellato, disciplina il termine di decadenza applicabile alle controversie pensionistiche; la Corte ne conferma l'applicazione alle domande di ricalcolo con decorrenza dalla norma innovativa.
art. 252 disp. att. c.c.
È evocato dall'INPS per sostenere la decorrenza del termine da un fatto anteriore alla legge, ma la Corte ribadisce la non retroattività della decadenza e la decorrenza dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina.
art. 47-bis D.P.R. n. 639/1970
È richiamato per evidenziare il sistema introdotto dal legislatore, volto a incidere sui soli ratei arretrati soggetti a prescrizione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Fondamento per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La decadenza introdotta da una norma sopravvenuta per le azioni di riliquidazione o integrazione di prestazioni pensionistiche si applica anche ai rapporti già in essere, ma il termine inizia a decorrere solo dalla data di entrata in vigore della disposizione che lo istituisce, senza retroagire a un fatto anteriore.
- Nelle domande di ricalcolo di una pensione già riconosciuta, la decadenza non travolge il diritto alla prestazione in sé, ma incide soltanto sulle differenze relative ai ratei maturati anteriormente al triennio rispetto alla domanda giudiziale, secondo un equilibrio tra tutela del pensionato e finalità sollecitatoria della decadenza.
- L'eccezione di decadenza può essere superata quando il giudice di merito abbia accertato che la domanda è stata comunque limitata entro il perimetro temporale consentito dalla disciplina decadenziale.
- In tema di interpretazione della disciplina previdenziale sopravvenuta, il criterio decisivo è quello del bilanciamento tra l'esigenza di stabilizzazione del rapporto e la protezione dell'affidamento del titolare della prestazione, che non può subire un effetto ablativo retroattivo non previsto dalla legge.
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