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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34377/2025 del 22/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza di conferma del sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta o per equivalente del profitto dei reati tributari (artt. 2 e 5 d.lgs. n. 74/2000), deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al periculum in mora. Sostengono che il Tribunale abbia pedissequamente ripreso le informative e una denuncia (BARDASCINO Maria) prive di vaglio investigativo, senza autonoma e sufficiente valutazione del rischio di dissipatione dei beni; lamentano altresì mala applicazione dei principi delle Sezioni Unite (sentenza Ellade) e l'illegittima integrazione della motivazione ai sensi dell'art. 309, comma 9, cod. proc. pen.

La decisione

La Corte rigetta i ricorsi. Ritiene che il G.i.p. e il Tribunale abbiano fornito autonoma e congrua motivazione, richiamando i principi delle Sezioni Unite e valorizzando elementi fattuali concreti (accesso allo stabilimento di Carinaro con rilievi su societa' presenti, presenza di prestanome, lavoratori legati a società disciolte, dichiarazioni della FIORITO Antonietta, e la denuncia di Bardascino sulle attivita' proseguite tramite nuove societa'). Tali elementi giustificano il pericolo di dispersione delle somme e l'anticipazione degli effetti della futura confisca. I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 322 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per il procedimento di riesame; indica la modalita' di impugnazione del decreto di sequestro e giustifica l'azione dei ricorrenti in sede di riesame

  • art. 309, comma 9, cod. proc. pen.

    I ricorrenti hanno invocato il divieto di integrazione della motivazione da parte del giudice di riesame; la Corte ha ritenuto che qui non vi sia integrazione illegittima, poiche' il G.i.p. aveva comunque svolto autonoma valutazione argomentata

  • art. 324, comma 7, cod. proc. pen.

    Richiamo procedurale usato per estendere l'applicabilita' di art. 309 comma 9 ai procedimenti di riesame avverso provvedimenti cautelari reali

  • art. 2 d.lgs. n. 74/2000

    Riferimento al tipo di reato (dichiarazione fraudolenta) per il quale e' stato disposto il sequestro del profitto; la Corte conferma che il sequestro e' giustificato rispetto ai profitti di tale reato

  • art. 5 d.lgs. n. 74/2000

    Riferimento al reato di omessa dichiarazione (capo 1) contestato ad alcuni ricorrenti; il profitto di questi reati e' stato ritenuto sequestrabile

  • Giurisprudenza: Sezioni Unite (sentenza Ellade) e precedenti citati

    Principi richiamati sulle condizioni per anticipare gli effetti della confisca e sul corretto approccio motivazionale; la Corte nazionale ha ritenuto che i principi siano stati osservati e applicati concretamente dai giudici di merito

Massime di principio

  • Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca puo' essere confermato se il giudice mostra autonoma valutazione e indica fatti concreti che rendono probabile il pericolo di dispersione del profitto del reato
  • Elementi investigativi come accessi presso sedi, rilevazioni su societa' operative, presenza di prestanome e continuita' dell'attivita' mediante nuove societa' possono giustificare il periculum in mora anche se affiancati da denunce non ancora vagliate formalmente, purché vi siano elementi di riscontro
  • Non e' decisivo che il decreto riprenda parti della richiesta del P.M.; e' invece necessario che il giudice del merito integri e motivi, richiamando principi di diritto e collegando le risultanze probatorie al rischio di dissipazione
  • In sede di ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari reali la sindacabilita' e' limitata a questioni di diritto o a vizi di motivazione così gravi da rendere incomprensibile l'itinerario logico; dunque la correzione e' possibile solo in presenza di macroscopiche carenze argomentative
  • L'art. 309, comma 9 cod. proc. pen. non impedisce al giudice di merito o di riesame di integrare la motivazione purché l'integrazione non consista in una costruzione ex novo priva di riscontri fattuali

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