Cassazione Penale, Sentenza n. 34377/2025 del 22/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza di conferma del sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta o per equivalente del profitto dei reati tributari (artt. 2 e 5 d.lgs. n. 74/2000), deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al periculum in mora. Sostengono che il Tribunale abbia pedissequamente ripreso le informative e una denuncia (BARDASCINO Maria) prive di vaglio investigativo, senza autonoma e sufficiente valutazione del rischio di dissipatione dei beni; lamentano altresì mala applicazione dei principi delle Sezioni Unite (sentenza Ellade) e l'illegittima integrazione della motivazione ai sensi dell'art. 309, comma 9, cod. proc. pen.
La decisione
La Corte rigetta i ricorsi. Ritiene che il G.i.p. e il Tribunale abbiano fornito autonoma e congrua motivazione, richiamando i principi delle Sezioni Unite e valorizzando elementi fattuali concreti (accesso allo stabilimento di Carinaro con rilievi su societa' presenti, presenza di prestanome, lavoratori legati a società disciolte, dichiarazioni della FIORITO Antonietta, e la denuncia di Bardascino sulle attivita' proseguite tramite nuove societa'). Tali elementi giustificano il pericolo di dispersione delle somme e l'anticipazione degli effetti della futura confisca. I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 322 cod. proc. pen.
Norma richiamata per il procedimento di riesame; indica la modalita' di impugnazione del decreto di sequestro e giustifica l'azione dei ricorrenti in sede di riesame
art. 309, comma 9, cod. proc. pen.
I ricorrenti hanno invocato il divieto di integrazione della motivazione da parte del giudice di riesame; la Corte ha ritenuto che qui non vi sia integrazione illegittima, poiche' il G.i.p. aveva comunque svolto autonoma valutazione argomentata
art. 324, comma 7, cod. proc. pen.
Richiamo procedurale usato per estendere l'applicabilita' di art. 309 comma 9 ai procedimenti di riesame avverso provvedimenti cautelari reali
art. 2 d.lgs. n. 74/2000
Riferimento al tipo di reato (dichiarazione fraudolenta) per il quale e' stato disposto il sequestro del profitto; la Corte conferma che il sequestro e' giustificato rispetto ai profitti di tale reato
art. 5 d.lgs. n. 74/2000
Riferimento al reato di omessa dichiarazione (capo 1) contestato ad alcuni ricorrenti; il profitto di questi reati e' stato ritenuto sequestrabile
Giurisprudenza: Sezioni Unite (sentenza Ellade) e precedenti citati
Principi richiamati sulle condizioni per anticipare gli effetti della confisca e sul corretto approccio motivazionale; la Corte nazionale ha ritenuto che i principi siano stati osservati e applicati concretamente dai giudici di merito
Massime di principio
- Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca puo' essere confermato se il giudice mostra autonoma valutazione e indica fatti concreti che rendono probabile il pericolo di dispersione del profitto del reato
- Elementi investigativi come accessi presso sedi, rilevazioni su societa' operative, presenza di prestanome e continuita' dell'attivita' mediante nuove societa' possono giustificare il periculum in mora anche se affiancati da denunce non ancora vagliate formalmente, purché vi siano elementi di riscontro
- Non e' decisivo che il decreto riprenda parti della richiesta del P.M.; e' invece necessario che il giudice del merito integri e motivi, richiamando principi di diritto e collegando le risultanze probatorie al rischio di dissipazione
- In sede di ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari reali la sindacabilita' e' limitata a questioni di diritto o a vizi di motivazione così gravi da rendere incomprensibile l'itinerario logico; dunque la correzione e' possibile solo in presenza di macroscopiche carenze argomentative
- L'art. 309, comma 9 cod. proc. pen. non impedisce al giudice di merito o di riesame di integrare la motivazione purché l'integrazione non consista in una costruzione ex novo priva di riscontri fattuali
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