Cassazione Penale, Sentenza n. 1715/2024 del 15/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: (1) violazione di legge e omessa/insufficiente motivazione rispetto agli elementi di fatto e di responsabilità (contestata la ricostruzione della dinamica del sinistro, il comportamento e la posizione del motociclista staffetta, la mancanza di paletta/bandierina, l'individuazione del punto d'urto e l'esistenza dell'interdizione al traffico); (2) errata valutazione circa la non applicazione dell'ordinanza prefettizia di sospensione della circolazione (assenza di segnalazioni, transenne e presidio), con conseguente rilevanza ai fini della conoscibilità della sospensione da parte della conducente; (3) violazione procedurale per mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (art. 603 comma 3-bis cod.proc.pen.) in appello, nonostante la riforma della sentenza di assoluzione basata su diverso apprezzamento di prove dichiarative. Inoltre la difesa dell'imputata ha aggiunto motivo relativo a carenza di "motivazione rafforzata" nello storno dell'assoluzione di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo ritenendolo fondato: poiché il giudice d'appello ha riformato l'assoluzione di primo grado (seppur solo ai fini civili) sulla base di un diverso apprezzamento di prove dichiarative ritenute decisive, era obbligatorio procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (esame diretto dei testimoni) ai sensi del principio interpretativo ricavabile dall'art. 603 c.3-bis e dalla giurisprudenza della Corte EDU e della Corte di cassazione. Le testimonianze della persona offesa e dei testimoni informati sui fatti risultavano decisive nel rovesciamento della valutazione probatoria; la mancata rinnovazione ha determinato l'annullamento della sentenza impugnata. Gli altri motivi (compresa la questione della motivazione rafforzata) sono stati assorbiti. La sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al giudice civile competente per valore in grado d'appello per un nuovo giudizio; la regolazione delle spese del giudizio di legittimità è demandata al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 603 cod. proc. pen., comma 3-bis
introdotto dalla legge n.103/2017
Imposta la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in caso di appello del pubblico ministero; la Corte interpreta la norma in senso estensivo ritenendo obbligatoria la rinnovazione anche quando l'appello sia proposto dalla sola parte civile e la riforma dell'assoluzione dipenda da diverso apprezzamento di prove dichiarative ritenute decisive.
art. 606 cod. proc. pen. (lett. b) e c))
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione per violazione della legge penale e per vizio di motivazione; il ricorrente ha invocato tali lett. per censurare la valutazione e la motivazione sulle prove di causa e la mancata rinnovazione istruttoria.
art. 622 cod. proc. pen.
Prevede gli effetti dell'annullamento e il rinvio per nuovo giudizio; la Corte lo ha applicato per disporre l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio al giudice civile competente.
art. 590 cod. pen. (lesioni personali colpose)
Norma sostanziale del reato contestato (lesioni personali per colpa); la pronuncia d'appello aveva ritenuto configurata la responsabilità colposa della conducente ai fini della liquidazione del danno.
art. 125, 192 e 546 c.p.p.
Richiamati nel ricorso a supporto della censura di omessa/insufficiente motivazione e vizi processuali relativi all'assunzione e alla valutazione delle prove; la Corte, però, ha risolto la controversia sul più specifico profilo della rinnovazione istruttoria.
Art. 6 CEDU, comma 3 lett. d)
Principio della giurisprudenza europea invocato: diritto dell'imputato ad esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l'esame di testimoni a discarico; la Corte ha richiamato la giurisprudenza della Corte EDU (es. Dan c. Moldavia) per motivare l'obbligo di rinnovazione quando l'appello si fonda su diversa valutazione di prove dichiarative.
Massime di principio
- Se un giudice d'appello modifica l'esito di un'assoluzione di primo grado basandosi su un diverso apprezzamento di prove dichiarative ritenute decisive, deve procedere alla rinnovazione dell'istruttoria (esame diretto dei testimoni), anche se l'impugnazione proviene solo dalla parte civile.
- Il responsabile civile (es. compagnia assicurativa) gode delle stesse garanzie processuali dell'imputato quando la riforma produce conseguenze civili a suo carico; quindi può far valere in cassazione i vizi connessi alla mancata rinnovazione investigativa.
- Quando le testimonianze figurano come elementi determinanti e i due gradi di giudizio hanno valutazioni contrastanti, l'omessa rinnovazione dell'istruttoria comporta annullamento e rinvio per nuovo giudizio.
- Questioni relative a segnaletica, ordinanze di sospensione della circolazione o organizzazione della sicurezza dell'evento possono rilevare quanto a responsabilità, ma perdono efficacia se la prova dichiarativa decisiva non viene ripetuta in appello secondo le garanzie del giusto processo.
- In casi analoghi le difese dovrebbero tempestivamente chiedere la rinnovazione istruttoria in appello e, in assenza, valorizzare tale vizio in sede di impugnazione per cassazione.
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