Sentenza n. 4234/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma, sezione prima, 20 febbraio 2024, n. 34, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza comunale di demolizione e rimozione di una struttura prefabbricata a servizio di una pizzeria, qualificata come nuova costruzione realizzata senza permesso di costruire
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma, che aveva respinto il ricorso contro l’ordinanza comunale di demolizione. In primo grado e in appello hanno dedotto, anzitutto, la violazione e l’erronea applicazione dell’art. 7, comma 1, lettera f), e comma 2, della legge regionale Emilia-Romagna n. 15 del 2013, nonché dell’art. 44 della legge regionale n. 17 del 2014, sostenendo che il manufatto fosse diretto a soddisfare esigenze stagionali e rientrasse quindi nell’edilizia libera. Hanno contestato il difetto di motivazione, il falso presupposto di fatto e normativo, il difetto di istruttoria, l’illogicità e il travisamento, oltre all’erronea applicazione dell’art. 6 del d.P.R. n. 380 del 2001. Hanno inoltre sostenuto che l’opera fosse qualificabile come “pergotenda”, con struttura di sostegno meramente accessoria rispetto alla tenda, e quindi non necessitasse di permesso di costruire. In via subordinata hanno dedotto che il manufatto costituisse una pertinenza urbanistica soggetta a SCIA, contestando che potesse creare nuovo volume e nuova superficie. Il manufatto, di circa 10,12 per 6,02 metri e alto fino a 4,10 metri, era composto da pavimentazione sopraelevata, struttura metallica, copertura, chiusure laterali, impianti, tavoli, sedute e sistemi di riscaldamento; era destinato ad ampliare l’area di somministrazione della pizzeria. La comunicazione presentata al Comune non indicava la data di completa rimozione e le successive osservazioni prospettavano la rimozione delle sole chiusure laterali, con permanenza della struttura portante.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello e confermato la sentenza del TAR, ritenendo legittima l’ordinanza di demolizione. Quanto all’edilizia libera per opere stagionali, il Collegio ha interpretato l’art. 7, comma 1, lettera f), della l.r. n. 15 del 2013, come interpretato autenticamente dall’art. 44 della l.r. n. 17 del 2014, nel senso che le opere stagionali possono essere realizzate senza titolo edilizio solo se destinate alla completa rimozione al cessare della necessità e comunque entro sei mesi, con previa comunicazione sia della data di inizio dei lavori sia della data di completa rimozione. La stagionalità dell’esigenza non esonera dall’effettiva temporaneità della permanenza materiale del manufatto. Nel caso concreto, la comunicazione ometteva la data di completa rimozione e le osservazioni degli interessati prevedevano soltanto la rimozione delle chiusure laterali, lasciando in sito la struttura portante. Le relazioni comunali del 2023, 2025 e 2026 avevano inoltre accertato la permanenza dell’opera, confermando che essa non era realmente temporanea. Il manufatto non è stato ritenuto una “pergotenda”, perché l’opera principale non era la tenda, ma uno spazio chiuso e stabilmente organizzato, con pavimentazione, intelaiatura metallica, chiusure laterali, impianti, tavoli e posti a sedere, idoneo a creare nuova superficie e nuovo volume e ad ampliare funzionalmente l’attività commerciale. È stata quindi ravvisata una nuova costruzione soggetta a permesso di costruire. È stata esclusa anche la pertinenza urbanistica, poiché l’opera, di circa 60 metri quadrati a fronte dei 61,80 metri quadrati del locale principale, determinava un sostanziale raddoppio della superficie di somministrazione e un autonomo incremento del carico urbanistico, non una modesta utilità accessoria. Gli appellanti sono stati condannati alle spese del grado, liquidate in euro 3.000, oltre spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, lett. f), l.r. Emilia-Romagna n. 15/2013
«le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti, temporanee e stagionali e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a sei mesi compresi i tempi di allestimento e smontaggio delle strutture»
La disposizione consente l’edilizia libera per opere stagionali solo quando l’opera sia destinata alla completa rimozione al cessare della necessità e comunque entro sei mesi; la stagionalità riguarda l’esigenza, ma non elimina la necessaria temporaneità della permanenza materiale.
art. 7, comma 2, l.r. Emilia-Romagna n. 15/2013
«delle date di inizio dei lavori e di rimozione del manufatto»
La comunicazione preventiva deve indicare sia la data di inizio dei lavori sia la data di completa rimozione del manufatto; l’omessa indicazione della data di rimozione impedisce di ritenere integrato il regime dell’edilizia libera.
art. 44 l.r. Emilia-Romagna n. 17/2014
«sia le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze che abbiano carattere contingente e temporaneo, sia le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze stagionali»
La norma di interpretazione autentica pone in rapporto alternativo le esigenze contingenti e temporanee e quelle stagionali, ma mantiene per entrambe il requisito della completa rimozione entro sei mesi e la previa comunicazione della data di rimozione.
art. 10-bis l. 241/1990
Il Comune ha rilevato nel preavviso di diniego l’omessa indicazione della data di rimozione, l’insufficiente descrizione dell’opera e l’assenza di elementi idonei a dimostrarne la temporaneità; tali rilievi non sono stati superati dalle osservazioni degli interessati.
art. 6 d.P.R. 380/2001
La disciplina dell’edilizia libera non è applicabile a un manufatto che, per permanenza, consistenza e funzione, realizzi una stabile trasformazione edilizio-urbanistica e un ampliamento funzionale dell’attività.
art. 13, comma 1, lett. f), l.r. Emilia-Romagna n. 15/2013
La qualificazione dell’intervento come nuova costruzione priva di permesso di costruire giustifica l’ordine di demolizione; il testo non espone ulteriori specifiche interpretazioni della disposizione.
art. 1, comma 1, lett. a), d.l. n. 69/2024
La disciplina sopravvenuta sulle pergotende non modifica l’esito della controversia, perché presuppone comunque che la tenda sia l’opera principale e che la struttura non realizzi uno spazio chiuso e stabile.
Massime di principio
- Le opere stagionali possono rientrare nell’edilizia libera solo se la loro permanenza materiale è effettivamente temporanea: devono essere completamente rimosse al cessare della necessità e comunque entro il termine massimo previsto dalla legge, con previa comunicazione della data di rimozione. La mera ciclicità dell’utilizzo o la rimozione di alcune componenti mobili non è sufficiente quando la struttura portante permane stabilmente sul luogo.
- La qualificazione di un’opera come stagionale dipende dalla temporaneità della presenza fisica del manufatto e non soltanto dalla periodicità dell’esigenza soddisfatta. Un’opera utilizzata solo in determinati periodi dell’anno, ma lasciata stabilmente in sito, può costituire una nuova costruzione soggetta a permesso di costruire.
- Una struttura è qualificabile come pergotenda, e può beneficiare del regime edilizio semplificato, solo quando la tenda costituisce l’elemento principale e la struttura di sostegno ha funzione meramente accessoria e amovibile. Se l’assetto complessivo crea uno spazio chiuso e stabile, con nuova superficie o volume e autonoma incidenza edilizio-urbanistica, ricorre una nuova costruzione.
- La qualificazione di un’opera come nuova costruzione deve essere effettuata considerando l’assetto complessivo e la funzione concreta del manufatto, comprese pavimentazione, struttura portante, chiusure, impianti e organizzazione interna, senza isolare la sola componente retrattile o tessile.
- La pertinenza urbanistica ha portata più ristretta della pertinenza civilistica e ricorre soltanto per opere di modesta entità, strettamente accessorie e prive di autonomo carico urbanistico. Non è pertinenziale l’opera che amplia significativamente la superficie o la capacità ricettiva dell’edificio principale, anche se funzionalmente collegata a esso.
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