Sentenza n. 194/2026 - Genova, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lav., 28.2.2025, n. 249, passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lav., 28 febbraio 2025, n. 249, relativa al riconoscimento della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti precari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, passata in giudicato, che aveva accertato il loro diritto alla carta elettronica del docente, del valore di 500 euro per ciascun anno scolastico, e aveva condannato il Ministero a emettere la carta e ad accreditare 2.500 euro in favore della prima ricorrente e 1.000 euro in favore del secondo, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione dei singoli diritti al saldo. Era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997, poiché la sentenza era stata notificata all’Amministrazione il 12 marzo 2025. Il Ministero si è costituito ma non ha contestato né provato l’avvenuto adempimento delle obbligazioni derivanti dal titolo esecutivo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo fondata l’actio iudicati. In applicazione dell’art. 114 c.p.a., ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare piena esecuzione al giudicato, rilasciando a ciascun ricorrente la carta del docente e accreditando sulla stessa 2.500 euro alla prima ricorrente e 1.000 euro al secondo ricorrente, oltre ai relativi accessori, entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza. La mancata contestazione ministeriale e l’assenza di prova dell’adempimento hanno impedito di ritenere estinte le obbligazioni, gravando sul Ministero l’onere di dimostrare l’avvenuta esecuzione ai sensi dell’art. 2697 c.c. Per l’eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale competente del Ministero, con obbligo di provvedere in via sostitutiva entro 30 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’Amministrazione gli adempimenti necessari all’esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997
Il giudizio di ottemperanza nei confronti di un’Amministrazione per obbligazioni pecuniarie può essere promosso dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell’Amministrazione.
art. 2697 c.c.
L’Amministrazione che eccepisca o intenda far valere l’adempimento delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo deve fornire la prova dell’avvenuto adempimento; la mera costituzione in giudizio, senza contestazioni o documentazione, non è sufficiente.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di un giudicato di condanna dell’Amministrazione, decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il giudice può ordinare il compimento degli atti giuridici e materiali necessari a dare integrale esecuzione al titolo esecutivo.
- L’Amministrazione che intenda sottrarsi alla domanda di ottemperanza sostenendo l’avvenuto adempimento deve provare l’estinzione delle obbligazioni derivanti dal giudicato; la mancata contestazione e l’assenza di prova dell’adempimento giustificano l’accoglimento dell’actio iudicati.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l’adempimento e nominare, per il caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta incaricato di provvedere in via sostitutiva.
- Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza; nella loro liquidazione può rilevare la natura seriale della controversia e l’assimilazione del giudizio alle procedure esecutive.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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