Ordinanza n. 2553/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di visto per studio adottato dal Consolato Generale d’Italia in Istanbul
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il cittadino turco, ammesso a un corso universitario in Italia, ha impugnato in primo grado il diniego di visto per studio opposto dal Consolato Generale d’Italia in Istanbul il 7 febbraio 2026, fondato sull’insufficienza dei mezzi economici dichiarati. L’Amministrazione aveva ritenuto non adeguatamente comprovati i redditi del richiedente e incerta la provenienza della somma depositata sul suo conto. Il TAR Lazio ha respinto la domanda cautelare. L’interessato ha proposto appello cautelare, contestando la valutazione amministrativa e deducendo, in sostanza, la sussistenza dei presupposti per il rilascio del visto e il pregiudizio derivante dalla perdita o compromissione dell’anno accademico.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare nei limiti indicati in motivazione, senza disporre direttamente il rilascio del visto. Ha ritenuto verosimile l’esigenza di studio, valorizzando l’ammissione universitaria, la giovane età del richiedente, il Paese di provenienza, che non appariva indicativo di un rischio migratorio, e la disponibilità di risorse non manifestamente incongrue. Ha tuttavia rilevato che la consistenza e la provenienza dei mezzi economici necessitavano di un più puntuale riscontro. Considerato il pregiudizio attuale e grave derivante dalla compromissione dell’anno accademico, ha disposto il riesame amministrativo dell’istanza di nulla osta, previa istruttoria integrativa sulla sussistenza e provenienza dei mezzi economici, da concludersi entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. Le spese del doppio grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell’appello cautelare contro l’ordinanza del TAR.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare relativo al diniego di visto per studio, l’ammissione a un corso universitario costituisce un elemento rilevante per valutare la verosimiglianza dell’esigenza di studio, ma non esonera il richiedente dalla dimostrazione della sussistenza e della provenienza dei mezzi economici necessari.
- Quando la disponibilità economica del richiedente non è manifestamente incongrua, ma la documentazione sui redditi o sulla provenienza delle somme presenta profili di incompletezza, il giudice cautelare può disporre il riesame amministrativo previa istruttoria integrativa, anziché ordinare direttamente il rilascio del visto.
- Il pregiudizio derivante dalla compromissione dell’anno accademico può integrare un danno grave e attuale ai fini della tutela cautelare connessa a un diniego di visto per studio.
- Nel bilanciamento cautelare relativo a un visto per studio possono assumere rilievo congiunto l’ammissione universitaria, la giovane età del richiedente, l’assenza di elementi indicativi di un significativo rischio migratorio e la disponibilità di risorse economiche non manifestamente incongrue.
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