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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04181/2024 del 15/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietaria)

La controversia

La lite nasce da un atto di divisione di un immobile già in comunione ereditaria, con il quale era stata costituita una servitù di passaggio a favore dei proprietari del primo piano per consentire l'accesso alla soffitta assegnata in proprietà. I proprietari del fondo dominante hanno chiesto di accertare che la servitù comprendesse anche la facoltà di chiudere con tamponatura l'apertura tra il vano "torretta" e l'appartamento della proprietaria del fondo servente, nonché di realizzare nel vano una scala a chiocciola con caratteristiche conformi a un progetto assentito dalla Soprintendenza. Il tribunale aveva rigettato le domande; la corte d'appello ha dichiarato inammissibile la questione come domanda nuova in appello e, comunque, ha escluso che il titolo consentisse un uso della servitù tale da occupare integralmente il vano e privare la proprietaria del relativo bene. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: (1) violazione delle norme sulle preclusioni e sul divieto di domande nuove, sostenendo che l'oggetto del giudizio era già l'interpretazione della servitù e delle sue modalità di esercizio; (2) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del principio devolutivo dell'appello; (3) nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria, perché la corte d'appello aveva prima dichiarato inammissibile la domanda e poi l'aveva esaminata nel merito con argomenti ulteriori; (4) violazione delle regole di interpretazione del titolo costitutivo della servitù, ritenute erroneamente applicate; (5) violazione dell'art. 1079 c.c., assumendo che l'actio confessoria servitutis possa essere proposta anche solo per l'accertamento dell'esistenza o dell'ampiezza del diritto, senza necessità di contestazioni specifiche o di pregiudizi ulteriori.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto fondati, per quanto di ragione, i primi tre motivi nella parte in cui contestavano la qualificazione come domanda nuova dell'interpretazione del titolo: la questione era già stata introdotta in primo grado e, quindi, non poteva essere dichiarata inammissibile ex art. 345 c.p.c. Ha però precisato che, nel caso concreto, la sentenza d'appello aveva un contenuto complessivo di rigetto nel merito; perciò il motivo sul merito non poteva considerarsi assorbito e andava esaminato. Quanto al quarto motivo, lo ha dichiarato inammissibile perché non indicava specificamente quali canoni ermeneutici fossero stati violati e in che modo. Quanto al quinto motivo, lo ha ritenuto inammissibile perché non colpiva la ratio decidendi: la corte di merito aveva riconosciuto la contestazione della convenuta sull'estensione e sulle modalità di esercizio della servitù e aveva escluso il diritto dei ricorrenti a occupare integralmente il vano torretta. In conseguenza del rigetto, i ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    non consente in appello la proposizione di domande nuove, ma nel caso concreto la questione sull'estensione della servitù era già stata introdotta in primo grado; la declaratoria di inammissibilità è stata quindi ritenuta erronea.

  • art. 167 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere che la domanda era stata tempestivamente dedotta e non poteva essere considerata nuova.

  • art. 183, comma 6, c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti per affermare che la precisazione della domanda in primo grado aveva incluso l'interpretazione del titolo e delle modalità di esercizio della servitù.

  • art. 111 Cost.

    richiamato in relazione ai vizi di motivazione e al principio del giusto processo.

  • art. 99 c.p.c.

    richiamato con riferimento alla domanda proposta e ai limiti del giudizio.

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato con riferimento all'interesse ad agire e all'interesse all'impugnazione.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti nel quadro delle violazioni processuali dedotte.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per il vizio di motivazione apparente o incomprensibile.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per l'obbligo di motivazione della sentenza.

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato sia per i requisiti dell'appello sia per la dedotta violazione del principio devolutivo.

  • art. 1362 c.c.

    richiamato quale criterio di interpretazione del titolo negoziale costitutivo della servitù.

  • art. 1363 c.c.

    richiamato quale criterio di interpretazione sistematica del titolo.

  • art. 1366 c.c.

    richiamato quale criterio di interpretazione secondo buona fede.

  • art. 1367 c.c.

    richiamato quale criterio di conservazione del negozio.

  • art. 1027 c.c.

    richiamato come definizione della servitù prediale.

  • art. 1058 c.c.

    richiamato nel quadro delle norme sulle servitù.

  • art. 1063 c.c.

    richiamato per la disciplina dell'estensione della servitù e del contenuto del titolo.

  • art. 1064, comma 1, c.c.

    richiamato sulla portata dell'esercizio della servitù e dell'utilità per il fondo dominante.

  • art. 1065 c.c.

    richiamato per il limite secondo cui l'esercizio della servitù non può aggravare la posizione del fondo servente oltre quanto risultante dal titolo e dalla necessità dell'uso.

  • art. 1079 c.c.

    richiamato in relazione all'actio confessoria servitutis; la Corte ha escluso che la censura colpisse la reale ratio decidendi.

  • art. 12 preleggi

    richiamato quale criterio generale di interpretazione della legge.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l'obbligo di versare l'ulteriore importo del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dei presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • La qualificazione di una domanda come nuova in appello è erronea quando la questione sostanziale era già stata introdotta e decisa in primo grado; in tal caso non si tratta di mutatio libelli, ma di sviluppo della medesima domanda o del medesimo tema di indagine.
  • Quando una sentenza di appello contiene, oltre alla declaratoria di inammissibilità, anche una diffusa argomentazione di merito, il giudice di legittimità deve valutare il complessivo contenuto decisorio e può riconoscere interesse all'impugnazione anche sulle statuizioni di merito non meramente eccedenti.
  • La censura per violazione dei criteri di interpretazione del contratto o del titolo negoziale è inammissibile se non individua specificamente quali canoni ermeneutici siano stati violati e in quale punto la motivazione se ne sia discostata.
  • Nel giudizio di legittimità non è sufficiente contrapporre una diversa lettura del titolo o richiamare in astratto le norme di interpretazione: occorre indicare puntualmente l'errore interpretativo e i fatti decisivi eventualmente omessi.
  • L'actio confessoria servitutis deve essere valutata in relazione alla concreta contestazione del diritto e al contenuto del titolo; non è sufficiente dedurre in astratto che l'azione possa essere proposta per l'accertamento del diritto, se la censura non investe la ratio decidendi secondo cui la controparte contestava l'estensione e le modalità di esercizio della servitù.
  • In tema di servitù, se dal titolo non emerge in modo chiaro e univoco un potere di occupare integralmente il bene servente o di privare definitivamente il proprietario di una sua porzione, l'esercizio del diritto non può essere esteso fino a tale risultato.

Come è indicizzato

MaterieServitùImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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