Sentenza del 22/12/2016 n. 26731 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza del giudice del merito perché non aveva rispettato il principio di diritto già stabilito dalla Corte di cassazione. Il giudice del rinvio aveva applicato la ritenuta del 12,50% all'importo maturato come rendimento della polizza PIA, basandosi su certificazioni dell'ex datore di lavoro e su quantificazioni matematico-attuariali. Secondo la Cassazione, invece, l'aliquota ridotta può applicarsi esclusivamente alla parte di rendimento netto effettivamente derivante dall'impiego sul mercato del capitale accantonato dal fondo di previdenza complementare. Non era quindi necessario accertare nuovamente la natura del fondo pensionistico, ma la concreta origine finanziaria del rendimento.
La decisione
Il ricorso dell'Agenzia delle Entrate è stato accolto. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. Il giudice del rinvio dovrà riconoscere l'aliquota del 12,50% soltanto sulla quota di rendimento effettivamente prodotta dall'investimento sul mercato del capitale accantonato, escludendo gli importi determinati esclusivamente mediante calcoli attuariali o certificazioni prive della prova dell'effettivo investimento finanziario.
Norme richiamate
Principi delle Sezioni Unite della Corte di cassazione richiamati in Cass. S.U. n. 13642/2011
rendimento netto, imputabile alla gestione del mercato da parte del Fondo del capitale accantonato
L'aliquota del 12,50% può essere applicata solo alla componente del rendimento netto collegata alla gestione e all'investimento sul mercato del capitale accantonato dal fondo; non è sufficiente una rivalutazione meramente contabile o attuariale.
Ordinanza della Corte di cassazione n. 30757/2011
Il giudice del rinvio deve attenersi al principio secondo cui il contribuente può beneficiare della ritenuta del 12,50% esclusivamente sulla parte del rendimento derivante dall'impiego sul mercato del capitale accantonato.
Massime di principio
- Nei contenziosi fiscali relativi a prestazioni di previdenza complementare, l'aliquota agevolata deve essere applicata alla sola componente finanziaria del rendimento effettivamente generata dall'investimento del capitale sul mercato.
- La semplice indicazione di un rendimento in certificazioni del datore di lavoro, oppure la sua determinazione mediante formule matematico-attuariali, non dimostra necessariamente che tale rendimento derivi da investimenti finanziari.
- Quando la Corte di cassazione enuncia un principio di diritto e rinvia la causa, il giudice di merito deve attenersi puntualmente a quel principio e non può svolgere accertamenti o adottare criteri valutativi incompatibili con esso.
- La distinzione tra capitale versato e rendimento è essenziale: l'eventuale aliquota ridotta riguarda soltanto la componente qualificabile come rendimento finanziario, non automaticamente l'intera somma liquidata.
- La parte che invoca l'aliquota agevolata deve fornire elementi idonei a dimostrare l'effettiva origine del rendimento e il suo collegamento con l'impiego sul mercato del capitale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 22 dic 2016Sentenza del 22/12/2016 n. 394 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
- Sentenza · 22 dic 2016Sentenza del 22/12/2016 n. 2253 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 22 dic 2016Sentenza del 22/12/2016 n. 2257 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 22 dic 2016Sentenza del 22/12/2016 n. 3295 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
- Sentenza · 22 dic 2016Sentenza del 22/12/2016 n. 3299 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
- Sentenza · 22 dic 2016Sentenza del 22/12/2016 n. 3802 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →