Cassazione Penale, Sentenza n. 45216/2022 del 28/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 14/02/2022 con cui il Giudice dell'esecuzione rideterminava il trattamento sanzionatorio in 11 anni, 5 mesi di reclusione e 40.000 euro di multa, ritenendo irrevocabile e immodificabile l'ordinanza emessa il 29/01/2019 e dichiarando la continuazione tra i fatti. Il ricorrente contestava che l'irrevocabilità del giudicato in sede esecutiva debba essere valutata rebus sic stantibus e che pronunce successive possono incidere sul petitum o sulla causa petendi, chiedendo che, in presenza di precedenti provvedimenti che avevano già riconosciuto la continuazione, si proceda a una riformulazione del giudizio in executivis ai sensi degli artt. 81 e 133 cod. pen.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso: ha ritenuto errata l'applicazione dell'immutabilità della precedente ordinanza esecutiva e affermato che il giudice dell'esecuzione ha ampia discrezionalità nella rideterminazione del trattamento sanzionatorio per la continuazione entro il limite imposto dall'art. 671 c.p.p. (divieto di superamento della somma delle sanzioni), potendo individuare la violazione più grave ai sensi dell'art. 187 disp. att. c.p.p. e applicare i criteri di ragguaglio di cui all'art. 135 c.p. La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al GUP di Taranto per un nuovo giudizio conforme ai principi esposti.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Stabilisce il limite per il giudice dell'esecuzione: non può superare la somma delle sanzioni inflitte con i singoli titoli giudiziali quando determina la pena per la continuazione; entro quel limite ha comunque discrezionalità nella determinazione della pena.
art. 187 disp. att. cod. proc. pen.
Procedura per individuare la violazione più grave fra quelle valutate in sede esecutiva: una volta individuata, il giudice dell'esecuzione può modulare le pene per gli altri fatti.
art. 135 cod. pen.
Criteri di ragguaglio che il giudice può utilizzare per determinare le pene relative agli altri episodi criminosi quando applica la continuazione; non vincolano il giudice alla misura o alla specie di pena indicata nelle sentenze precedenti.
art. 81 cod. pen.
Riferito come norma attinente alla concorso/riunione di reati nella determinazione complessiva della pena; nella pratica indicato come riferimento per la riformulazione del giudizio in executivis quando vi sono precedenti provvedimenti che hanno già valutato la continuazione.
art. 133 cod. pen.
Principi generali per la determinazione della pena (circostanze, criteri di commisurazione) che il giudice deve considerare nel rideterminare il trattamento sanzionatorio complessivo.
Massime di principio
- L'irrevocabilità di un precedente provvedimento in sede esecutiva non impedisce al giudice dell'esecuzione di rivedere il trattamento sanzionatorio: essa deve essere valutata rebus sic stantibus e non può essere usata per peggiorare la posizione del condannato.
- Il giudice dell'esecuzione ha ampia discrezionalità nel fissare la pena per la continuazione, entro il limite dell'art. 671 c.p.p. (non superare la somma delle sanzioni), e può individuare la violazione più grave e utilizzare i criteri del ragguaglio (art. 135 c.p.).
- La riconoscibilità del vincolo di continuazione richiede la prova di un "programma criminoso" unitario, progettato almeno nelle sue linee fondamentali; non è sufficiente basarsi su indici meramente presuntivi o congetture.
- Se risultano precedenti provvedimenti esecutivi che hanno già valutato la continuazione, possibile e talvolta necessario riformulare il giudizio in executivis per riesaminare la situazione complessiva del reo e delle violazioni, applicando correttamente gli artt. richiamati.
- In situazioni analoghe, il difensore può contestare l'immutabilità assoluta di ordinanze esecutive e chiedere il riesame del trattamento sanzionatorio alla luce di pronunce successive che incidono sulla causa petendi o sul petitum.
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