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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7725/2025 del 25/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte di appello resa in funzione di Giudice dell'esecuzione, censurando disapplicazione di legge e difetto di motivazione e deducendo che il Giudice dell'esecuzione non sarebbe competente a dichiarare l'inammissibilità del ricorso per cassazione, sostenendo che tale declaratoria spettasse alla Corte Suprema. In concreto, l'impugnazione era stata depositata in formato digitale e trasmessa via posta elettronica senza la firma digitale, contestandosi quindi la declaratoria di inammissibilità pronunciata dalla Corte distrettuale sulla base della mancata osservanza delle forme di presentazione previste dalla normativa transitoria e dall'art. 582 cod. proc. pen.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato che, alla luce della riforma (art. 582 e art. 111-bis c.p.p.) e della disciplina transitoria richiamata (art. 87-bis d.lgs. n.150/2022), l'atto di impugnazione deve essere depositato con le modalità telematiche previste e che l'assenza della firma digitale in atti trasmessi digitalmente rende l'impugnazione inammissibile. Ha altresì affermato la competenza funzionale della Corte di appello, quale cancelleria presso cui l'atto è stato depositato, a delibare sull'ammissibilità dell'impugnazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 582 cod. proc. pen.

    Salvo che la legge disponga altrimenti, l'atto di impugnazione è presentato mediante deposito con le modalità previste dall'articolo 111-bis nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Le parti private possono presentare l'atto con le modalità di cui al comma 1 oppure personalmente, anche a mezzo di incaricato, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. In tal caso, il pubblico ufficiale addetto vi appone l'indicazione del giorno in cui riceve l'atto e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, lo unisce agli atti del procedimento e rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione.

    L'art. 582, nella formulazione riformata, impone il deposito telematico dell'impugnazione con le modalità di cui all'art. 111-bis; la possibilità di deposito analogico è limitata e non autorizza più la trasmissione tramite posta elettronica senza firma digitale.

  • art. 111-bis cod. proc. pen.

    Fissa le modalità tecniche del deposito telematico degli atti; il deposito dell'impugnazione deve avvenire secondo tali modalità, in coerenza con l'obbligatorietà del deposito telematico sancita dall'art. 582.

  • art. 87-bis d.lgs. n. 150/2022

    Disciplina transitoria riguardante l'entrata in vigore delle nuove modalità di deposito; il comma 7 è stato interpretato nel senso che l'impugnazione trasmessa digitalmente senza firma digitale è inammissibile e tale regime ha assunto carattere ordinario con la nuova formulazione dell'art. 582.

  • art. 591 lett. c) cod. proc. pen.

    Consente la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione quando non sono rispettate le forme richieste per la presentazione dell'atto.

  • d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, art. 6

    Richiamato per la tempistica di applicazione delle disposizioni sul deposito telematico e per l'ambito di applicazione della disciplina transitoria.

  • art. 33, comma 1 lett. e) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Intervento normativo che ha inciso sulla disciplina dell'art. 582 cod. proc. pen., confermando la scelta del deposito telematico come regola.

Massime di principio

  • In materia di impugnazioni, prevale l'obbligo del deposito telematico secondo le modalità tecniche dell'art. 111-bis; atti trasmessi digitalmente privi di firma digitale possono essere dichiarati inammissibili.
  • La Corte o la cancelleria presso cui l'atto viene depositato è competente a delibare sull'ammissibilità formale dell'impugnazione; non è necessario che sia la Suprema Corte a compiere un primo vaglio di ammissibilità quando il difetto riguarda la forma di presentazione.
  • La disciplina transitoria deve essere considerata per individuare i requisiti formali applicabili al momento del deposito: sarebbe opportuno verificare sempre la normativa vigente al momento dell'impugnazione e gli eventuali regolamenti attuativi.
  • Il mancato rispetto delle forme di presentazione (es. assenza di firma digitale su atto inviato per via telematica) comporta il rischio di declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 591 lett. c); la difesa deve curare il rispetto delle modalità telematiche o provvedere al deposito analogico solo se espressamente ammesso.
  • In caso di deposito irregolare, le possibili azioni difensive sono: ripresentare correttamente l'impugnazione nei termini e con le modalità previste, o eccepire specifiche ragioni di impossibilità tecnica documentate per ottenere eventuali deroghe o tolleranze.

Testo integrale

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