Sentenza n. 2992/2026 - Napoli, Sezione 7
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 5433/2024, depositata il 15/07/2024, r.g. 18897/2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l’attribuzione della Carta elettronica docente per cinque anni scolastici, con relativi buoni da 500 euro e interessi
Esito
Favorevole al ricorrente (docente di ruolo)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ex artt. 112 e 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 5433/2024, nella parte in cui il Ministero era stato condannato ad assegnarle la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, mediante emissione di buoni elettronici di 500 euro per ciascun anno, oltre interessi. Ha inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia e la fissazione di una penalità di mora per ogni successivo ritardo o inosservanza. Il Ministero si è costituito senza dimostrare l’avvenuta esecuzione del giudicato. Il TAR ha verificato la regolarità del ricorso, il passaggio in giudicato della sentenza dell’autorità giudiziaria ordinaria, la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’azione esecutiva contro la pubblica amministrazione debitrice di somme di denaro.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza. Ha ritenuto che il giudizio fosse ammissibile ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., essendo diretto all’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, e regolare quanto a notificazione, deposito, dimezzamento dei termini e decorso del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo alla pubblica amministrazione. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni dalla comunicazione della perdurante inottemperanza. Il compenso del commissario, quantificato in 500 euro, è stato posto a carico del Ministero. Il TAR ha inoltre applicato la penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., quantificandola in misura pari agli interessi legali sull’importo dovuto, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e fino all’effettivo adempimento, ovvero, in mancanza, fino alla scadenza del termine di 60 giorni assegnato al Ministero. Le spese di giudizio, liquidate in 700 euro oltre accessori, sono state poste a carico dell’Amministrazione.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e fissare una penalità di mora per il caso di ulteriore inosservanza o ritardo.
art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
Consente la nomina preventiva di un commissario ad acta per il caso di inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione per adempiere.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali
La penalità di mora può essere applicata anche nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro; una misura pari agli interessi legali non è manifestamente iniqua.
art. 87, comma 3, c.p.a.
Il TAR ha verificato l’osservanza del dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso nel rito camerale.
art. 115, comma 2, c.p.a.
Le copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali possono valere come titolo esecutivo secondo quanto richiamato dal giudice.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
L’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione debitrice di somme di denaro non può essere iniziata prima del decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
art. 2697 c.c.
Spetta all’amministrazione, che eccepisca l’estinzione dell’obbligazione risultante dal giudicato, dimostrare il relativo fatto estintivo.
art. 91 c.p.c.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
art. 479 c.p.c.
La sentenza richiama la disciplina del titolo esecutivo, coordinata con la possibilità di utilizzare copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali senza formula esecutiva.
art. 1, comma 781, lett. a), l. 208/2015
Ha modificato la disciplina della penalità di mora nei giudizi di ottemperanza aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando la pubblica amministrazione non abbia dato spontanea esecuzione al comando giudiziale.
- Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto il pagamento o l’attribuzione di somme, l’amministrazione che intenda sostenere l’avvenuta estinzione dell’obbligazione derivante dal giudicato deve dimostrare il relativo fatto estintivo.
- Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a operare in via sostitutiva in caso di inutile scadenza del termine.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è applicabile anche alle condanne aventi a oggetto somme di denaro, poiché svolge una funzione sanzionatoria e coercitiva, non risarcitoria.
- Nei giudizi di ottemperanza aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora può essere fissata in misura pari agli interessi legali senza risultare manifestamente iniqua; essa decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e cessa con l’adempimento o, secondo quanto stabilito dal giudice, alla scadenza del termine assegnato all’amministrazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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