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Ordinanza

Ordinanza n. 1478/2026 - Napoli, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) del decreto n. 69 del 09.02.2026 a firma del Dirigente della Direzione Generale 206.00.00 della Regione Campania avente ad oggetto “Ammissibilità alla fase di valutazione delle domande di candidatura pervenute - Decreto Dirigenziale n. 4 del 17.09.2025 - D.G.R. n. 87 del 24.02.2025 - Avviso Pubblico per il finanziamento di percorsi formativi triennali di istruzione e formazione professionale (IeFP) - Sistema Duale - annualità formative (aa.ff.) 2025/2028 e 2026/2029 a valere su PR Campania FSE+ 2021-2027” nella parte in cui la domanda della ricorrente è stata inserita tra quelle (di cui all’allegato B) escluse “per non ammissibilità” e quindi non ammessa alla successiva fase di valutazione nel merito; b) del decreto a firma del Dirigente della Direzione della Direzione Generale 206.00.00 della Regione Campania n. 152 del 10.3.2026 con cui, a seguito di richiesta di riesame di cui all’art. 6.3 del bando, la ricorrente è stata nuovamente inserita nell’elenco (allegato A) delle partecipanti escluse; c) degli “esiti” dell’attività di riesame trasmessi dal Presidente della Commissione al ROS con protocollo riservato n. 190431 del 3.3.2026, menzionati nel provvedimento sub b); d) degli “esiti” dell’ attività della “Commissione di ammissibilità”, trasmessi dal Presidente della Commissione al ROS con protocollo riservato PG/2026/79133 del 30.1.2026, menzionati nel provvedimento sub a); e) se e per quanto occorra, del Decreto Dirigenziale n. 4 del 17.09.2025 con cui è stato approvato l’Avviso Pubblico “D.G.R. n. 87 del 24.02.2025 - Avviso Pubblico per il finanziamento di percorsi formativi triennali di istruzione e formazione professionale (IeFP) - Sistema Duale - annualità formative (aa.ff.) 2025/2028 e 2026/2029 a valere su PR Campania FSE+ 2021-2027” e dell’avviso stesso; f) ove sussistenti, degli atti relativi alla valutazione nel merito dei soggetti ammessi e della conseguente graduatoria di merito; g) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente.

Giustizia amministrativa202602372

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla fase di valutazione di una procedura regionale per il finanziamento di percorsi formativi triennali IeFP – Sistema Duale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, con ricorso e motivi aggiunti, il decreto regionale che l'aveva esclusa dalla fase di valutazione della proposta progettuale, nonché il successivo decreto con cui, all'esito del riesame richiesto ai sensi dell'art. 6.3 dell'avviso, l'esclusione era stata confermata. Sono stati inoltre contestati gli atti istruttori della Commissione di ammissibilità e del riesame, l'avviso pubblico e gli eventuali successivi atti di valutazione e graduatoria. La ricorrente sosteneva, in particolare, che la carenza relativa al numero degli allievi potesse essere superata mediante integrazione documentale e inserimento di un ulteriore soggetto partner, così da raggiungere la soglia minima prevista dall'avviso. L'amministrazione aveva invece rilevato, sulla base degli atti di impegno dei partner allegati alla domanda, il coinvolgimento effettivo di soli 14 allievi, a fronte del minimo di 15 richiesto dall'art. 3.2, lett. i), dell'avviso.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per mancanza del fumus boni iuris. A un sommario esame, l'esclusione è apparsa ragionevolmente fondata perché la proposta progettuale, come risultante dalla documentazione presentata con la domanda, prevedeva il coinvolgimento di soli 14 allievi, in violazione del requisito minimo di 15 allievi previsto dall'art. 3.2, lett. i), dell'avviso, requisito qualificato come elemento essenziale di ammissibilità dall'art. 6.2. Il Collegio ha inoltre ritenuto condivisibile l'impossibilità di utilizzare il soccorso istruttorio per inserire successivamente un nuovo partner e modificare così la proposta progettuale, poiché ciò avrebbe alterato il contenuto dell'offerta in corso di procedura e violato la parità di trattamento tra i partecipanti. L'inserimento del partner aggiuntivo avrebbe infatti inciso sulla realizzazione del progetto formativo e non costituito una mera regolarizzazione documentale. La sostituzione del partner prevista dall'avviso dopo l'approvazione del progetto e l'ottenimento del finanziamento riguarda una fase diversa e non è stata ritenuta applicabile alla verifica iniziale di ammissibilità. La valutazione è limitata alla fase cautelare; le spese sono state riservate al definitivo.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare nel processo amministrativo; l'istanza è stata respinta per l'assenza del fumus boni iuris.

  • art. 3.2, lett. i), dell'avviso pubblico

    Prevede come requisito della proposta progettuale la partecipazione minima di 15 allievi ai percorsi formativi.

  • art. 6.2 dell'avviso pubblico

    Qualifica il requisito del numero minimo di allievi come elemento essenziale di ammissibilità e non consente di utilizzare l'integrazione documentale per modificare sostanzialmente la proposta progettuale in corso di procedura.

  • art. 6.3 dell'avviso pubblico

    Prevede la possibilità di richiedere il riesame dell'esclusione; nel caso concreto il riesame ha confermato l'esclusione.

  • art. 3.1 dell'avviso pubblico

    Ammette, a determinate condizioni, la sostituzione del partner successivamente all'approvazione del progetto e al conseguimento del finanziamento, senza che tale disciplina possa essere estesa alla fase iniziale di ammissibilità.

Massime di principio

  • Quando un avviso pubblico qualifica un requisito quantitativo essenziale come condizione di ammissibilità della proposta, la verifica deve essere compiuta sulla documentazione presentata entro il termine di partecipazione; la mancata raggiungimento della soglia minima giustifica l'esclusione dalla successiva valutazione.
  • Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per inserire postumamente un nuovo partner o per modificare la struttura e il contenuto sostanziale della proposta progettuale, poiché ciò violerebbe la parità di trattamento tra i partecipanti.
  • L'inserimento o la sostituzione di un partner che partecipi alla realizzazione del progetto non costituisce mera integrazione documentale, ma modifica della proposta, salvo che l'avviso consenta tale operazione in una fase successiva e a condizioni determinate.
  • In sede cautelare, l'esistenza di una ragionevole fondatezza dell'esclusione per mancato possesso di un requisito essenziale esclude il fumus boni iuris necessario per sospendere l'atto.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieDecisione e riti speciali
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareSoccorso istruttorioConcorrenza ed evidenza pubblica

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