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Sentenza

Sentenza n. 1116/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'annullamento, del provvedimento del Questore della Provincia di Firenze Div.ne P.A.S. - -OMISSIS- - -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS- a mani della legale rappresentante della società -OMISSIS-s.r.l., con il quale si decreta che “l'efficacia della SCIA n. -OMISSIS- acquisita dal Comune di Firenze il -OMISSIS- con protocollo n. -OMISSIS-, che autorizza ad esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande presso il pubblico esercizio posto all'insegna “-OMISSIS-”, ubicato in Firenze in via -OMISSIS-, di cui è titolare -OMISSIS- -OMISSIS-, nata a -OMISSIS- (CE) in data -OMISSIS-, in qualità di legale rappresentante della “-OMISSIS-s.r.l.” con partita iva n. -OMISSIS-, è sospesa per la durata di 15 (quindici) giorni per i motivi indicati in narrativa, con la conseguente cessazione di tale attività a decorrere dal giorno successivo alla data di notifica del presente provvedimento” nonché di ogni ulteriore atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche se di estremi ignoti.

Giustizia amministrativa202503741

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento del Questore di sospensione per quindici giorni dell'efficacia della SCIA relativa all'attività di somministrazione di alimenti e bevande

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (gestore di pubblico esercizio)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno contestato la sospensione della SCIA adottata ai sensi dell'art. 100 T.U.L.P.S., sostenendo anzitutto che la rissa posta a fondamento del provvedimento si era svolta interamente all'esterno del pubblico esercizio, su area pubblica, e non costituiva quindi un tumulto o grave disordine verificatosi all'interno del locale. Hanno dedotto violazione dell'art. 100 T.U.L.P.S., dell'art. 9 della l. 287/1991, della circolare del Ministero dell'Interno del 17 luglio 2019, dell'art. 3 l. 241/1990 e diversi profili di eccesso di potere, evidenziando che le riprese di videosorveglianza non mostravano avventori in stato di alterazione né situazioni di pericolo interne al locale. È stata inoltre dedotta la violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza. Con un terzo motivo è stata censurata l'omessa comunicazione di avvio del procedimento, in violazione degli artt. 3, 7 e seguenti l. 241/1990 e dell'art. 97 Cost., nonostante l'amministrazione avesse giustificato l'omissione con ragioni di necessità e urgenza. I ricorrenti hanno altresì eccepito la tardività della documentazione depositata dall'Amministrazione sei giorni prima dell'udienza, in violazione dei termini processuali.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente stralciato la documentazione depositata dall'Amministrazione il 22 maggio 2026, ritenendola palesemente tardiva perché prodotta soltanto sei giorni prima dell'udienza pubblica e oltre i termini previsti dall'art. 73, comma 1, c.p.a. Nel merito ha accolto la prima censura. Dalle riprese video e dalla documentazione fotografica è risultato che la lite si era originata e consumata per strada, fuori dal locale, e che non era dimostrata la presenza all'interno dell'esercizio di tumulti, gravi disordini o altre situazioni di pericolosità. Le riprese non confermavano neppure la presenza di avventori in evidente stato di alterazione; inoltre, l'ispezione effettuata il giorno successivo dalla Polizia Municipale aveva accertato la regolarità dell'impianto di videosorveglianza. Mancavano quindi i presupposti applicativi dell'art. 100 T.U.L.P.S. La circolare del Capo della Polizia del 17 luglio 2019 conferma che gli episodi esterni non rilevano, salvo che costituiscano la prosecuzione di fatti iniziati all'interno, circostanza che deve essere specificamente accertata e documentata. Il TAR ha ravvisato un difetto di istruttoria e di motivazione nel collegamento dell'episodio esterno all'attività del bar e ha annullato il provvedimento di sospensione. Le spese sono state poste a carico dell'Amministrazione, liquidate in euro 3.000, oltre oneri di legge, in favore dei ricorrenti in solido.

Norme richiamate

  • art. 100 R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.)

    La sospensione dell'esercizio presuppone l'accertamento di tumulti o gravi disordini verificatisi nel locale e idonei a mettere in pericolo l'integrità della collettività e dei frequentatori; non è sufficiente un episodio avvenuto all'esterno, salvo che costituisca prosecuzione di fatti iniziati all'interno e tale continuità sia specificamente accertata e documentata.

  • art. 9 l. n. 287/1991

    Richiamato dai ricorrenti quale parametro della sospensione dell'attività di somministrazione; la sentenza accoglie il ricorso sulla base dell'insussistenza dei presupposti dell'art. 100 T.U.L.P.S.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Il provvedimento deve esplicitare adeguatamente le ragioni del collegamento tra i fatti accertati e la misura adottata; nel caso concreto è stato ravvisato difetto di motivazione.

  • artt. 7 e seguenti l. n. 241/1990

    Disposizioni richiamate per la mancata comunicazione di avvio del procedimento; la sentenza non decide specificamente tale censura, avendo accolto il ricorso per difetto dei presupposti, di istruttoria e di motivazione.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell'udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e presentare repliche, ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell'udienza, fino a venti giorni liberi

    La documentazione depositata soltanto sei giorni prima dell'udienza è stata ritenuta tardiva e stralciata.

  • Circolare del Capo della Polizia del 17 luglio 2019, prot. n. 557/PAS/U/010024/12000.A

    i tumulti o i gravi disordini avvenuti all'esterno del locale non rilevano ai fini dell'adozione delle misure previste dall'art. 100 del T.U.L.P.S., se non nelle limitate ipotesi in cui gli stessi siano la prosecuzione di fatti iniziati all'interno del locale e sempre che ciò sia stato oggetto di specifico accertamento e sia stato documentato dall'Amministrazione

    Le linee guida escludono, di regola, la rilevanza degli episodi esterni e richiedono uno specifico accertamento e una documentazione della loro eventuale prosecuzione da fatti interni.

Massime di principio

  • Ai fini dell'adozione della sospensione prevista dall'art. 100 T.U.L.P.S., l'amministrazione deve accertare tumulti o gravi disordini verificatisi all'interno del pubblico esercizio e idonei a mettere in pericolo l'integrità della collettività e dei frequentatori.
  • Un episodio di violenza verificatosi esclusivamente all'esterno del locale non giustifica, di regola, la sospensione dell'attività ai sensi dell'art. 100 T.U.L.P.S.; può assumere rilievo soltanto se costituisce la prosecuzione di fatti iniziati all'interno, circostanza che deve essere specificamente accertata e documentata dall'amministrazione.
  • L'adozione di una misura di sospensione dell'attività richiede un'istruttoria e una motivazione idonee a dimostrare il concreto collegamento tra i fatti accertati e il pericolo derivante dall'esercizio; non è sufficiente una generica qualificazione del locale come fonte di pericolo o di allarme sociale.
  • Nel processo amministrativo, la documentazione depositata oltre i termini stabiliti dall'art. 73, comma 1, c.p.a. deve essere stralciata quando il deposito sia tardivo e lesivo delle regole del contraddittorio processuale.

Come è indicizzato

MateriePubblici esercizi e somministrazioneInvalidità del provvedimentoIstruttoria processuale
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaDecadenza e tardività

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