Sentenza n. 1414/2026 - Torino, Sezione 3
per l'annullamento del provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico -OMISSIS- del -OMISSIS- , notificato a mezzo PEC allo scrivente Studio Legale il 20.05.2024, relativo alla sanzione disciplinare di corpo, irrogata nella misura di 3 (tre) giorni di consegna, per i fatti originati dal procedimento disciplinare, avviato con avviso n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con cui veniva contestata la (presunta) violazione dell’art. 748 DPR n. 90/2010, attraverso il provvedimento -OMISSIS-, notificato in data 20.02.2024 e altresì, per l’annullamento di ogni atto antecedente o conseguente e/o direttamente o indirettamente connesso ad esso/i.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico relativo alla sanzione disciplinare di tre giorni di consegna
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sanzione disciplinare di tre giorni di consegna, irrogata per la violazione dell'art. 748, comma 5, lett. b), d.P.R. n. 90/2010, consistente nell'omessa comunicazione alla linea gerarchica di un fatto potenzialmente incidente sul servizio. La ricorrente aveva informato il superiore, mediante messaggio WhatsApp, di essere stata convocata presso un reparto dei Carabinieri quale persona informata sui fatti e che, per tale ragione, sarebbe entrata in servizio in ritardo. Ha dedotto: l'omesso esame di un fatto decisivo, il difetto di istruttoria, il travisamento dei fatti, la violazione di legge e l'insussistenza dell'illecito disciplinare, sostenendo di avere correttamente informato il superiore; la violazione e falsa applicazione dell'art. 748 d.P.R. n. 90/2010, poiché l'obbligo informativo riguarderebbe soltanto situazioni con effettiva ricaduta sul servizio e l'amministrazione non avrebbe chiarito tale ricaduta; la violazione e falsa applicazione dell'art. 1355 COM e la sproporzione della sanzione, in quanto la ricorrente non aveva precedenti disciplinari e, al più, avrebbe meritato un rimprovero.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto pacifico che la convocazione riguardasse fatti attinenti al servizio, verificatisi mentre la ricorrente era in servizio, e che la ricorrente avesse comunicato soltanto la convocazione e il conseguente ingresso ritardato, senza indicare le ragioni e l'oggetto dell'audizione. L'art. 748, comma 5, lett. b), d.P.R. n. 90/2010 impone al militare di comunicare sollecitamente gli eventi in cui sia coinvolto e che possano avere riflessi sul servizio; tale obbligo comprendeva, nella fattispecie, l'informazione circa il coinvolgimento della militare, anche quale teste, in un'indagine relativa a fatti occorsi durante il servizio. La comunicazione generica e allusiva mediante WhatsApp non è stata ritenuta sufficiente, né risultava che il contenuto della convocazione fosse stato comunicato successivamente. Il TAR ha inoltre valorizzato il fatto che, nelle memorie difensive, la ricorrente aveva ammesso di non avere informato la linea di comando dell'oggetto della convocazione; la dedotta rassicurazione verbale dei Carabinieri inquirenti non era provata. I primi due motivi sono stati quindi ritenuti infondati. Anche la censura sulla proporzionalità è stata respinta: la scelta della sanzione appartiene alla discrezionalità amministrativa, purché esercitata razionalmente, e non dipende esclusivamente dall'assenza di recidiva, ma può considerare l'anzianità, la complessiva condotta e il comportamento tenuto nelle fasi successive del procedimento. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 748, comma 5, lett. b), d.P.R. 90/2010
Il militare deve, altresì, dare sollecita comunicazione al proprio comando o ente: ….. b) degli eventi in cui è rimasto coinvolto e che possono avere riflessi sul servizio.
L'obbligo di comunicazione comprende tutti gli eventi in cui il militare sia coinvolto e che possano riflettersi sul servizio; nella fattispecie esso imponeva di informare il comando del coinvolgimento, anche come teste, in un'indagine relativa a fatti verificatisi durante il servizio, non essendo sufficiente una comunicazione generica sulla convocazione e sul ritardo nell'ingresso.
art. 1355 COM
La censura è stata riferita alla proporzionalità della sanzione disciplinare; il giudice ha ritenuto che la scelta della sanzione costituisca esercizio di discrezionalità amministrativa, sindacabile se irrazionale, e non dipenda esclusivamente dall'assenza di precedenti disciplinari.
Massime di principio
- L'obbligo del militare di comunicare al comando gli eventi che possano avere riflessi sul servizio riguarda il contenuto sostanziale dell'evento e non è assolto dalla mera comunicazione della convocazione presso altro reparto o del conseguente ritardo nell'ingresso in servizio, quando l'evento consista nel coinvolgimento in un'indagine relativa a fatti verificatisi durante il servizio.
- Una comunicazione generica, informale o allusiva non soddisfa l'obbligo di sollecita informazione al comando quando non consenta di comprendere la natura e la rilevanza dell'evento potenzialmente incidente sul servizio.
- La scelta della sanzione disciplinare rientra nella discrezionalità dell'amministrazione e può essere sindacata dal giudice amministrativo soltanto in presenza di irrazionalità o manifesta sproporzione; l'assenza di precedenti disciplinari non impone di per sé l'applicazione della sanzione più lieve.
- Nella valutazione della sanzione disciplinare possono rilevare, oltre alla recidiva, l'anzianità del dipendente, la complessiva condotta e il comportamento tenuto nelle successive fasi del procedimento, purché tali elementi siano razionalmente considerati dall'amministrazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 17 giu 2026Sentenza n. 1327/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 17 giu 2026Sentenza n. 1328/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 17 giu 2026Sentenza n. 1329/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 17 giu 2026Sentenza n. 1330/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 17 giu 2026Sentenza n. 1332/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 17 giu 2026Sentenza n. 1333/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →