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Sentenza

Sentenza n. 4216/2026 - Roma, Sezione 5Q

per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all'istanza del 28/10/2025, avente ad oggetto la richiesta di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio ai sensi dell'art. 9 codice dei visti (Regolamento (CE) N. 810/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio); NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO dell'obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; E PER LA CONDANNA delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.

Giustizia amministrativa202513634

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di fissazione di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. contro il silenzio formatosi sull'istanza del 28 ottobre 2025, avente a oggetto la richiesta di un appuntamento per presentare una domanda di visto d'ingresso per motivi di studio ai sensi dell'art. 9 del codice dei visti, di cui al regolamento (CE) n. 810/2009. Ha chiesto l'accertamento dell'obbligo delle amministrazioni di provvedere secondo le rispettive competenze e la condanna a provvedere entro trenta giorni, con eventuale nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Dopo la proposizione del ricorso, la competente sede diplomatica ha infatti fissato l'appuntamento richiesto, attivando così il procedimento per il rilascio del visto. Tale sopravvenuta attività amministrativa ha soddisfatto la pretesa fatta valere in giudizio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerato il periodo non particolarmente lungo tra la richiesta dell'appuntamento e la notificazione del ricorso e il comportamento collaborativo dell'amministrazione, che ha provveduto in tempi ritenuti ragionevoli. L'amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il ricorso contro il silenzio dell'amministrazione; nel caso concreto, il ricorso è divenuto privo di oggetto dopo l'attivazione del procedimento richiesto.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    soddisfacimento della pretesa fatta valere

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione soddisfa integralmente la pretesa del ricorrente.

  • art. 9 del regolamento (CE) n. 810/2009

    richiesta di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio

    È richiamato quale fondamento della procedura relativa alla presentazione della domanda di visto; il giudice non ne sviluppa un'interpretazione ulteriore.

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza in forma semplificata

    Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell'appuntamento richiesto per attivare il procedimento amministrativo integra il soddisfacimento della pretesa quando l'oggetto della domanda giudiziale consisteva proprio nell'attivazione di tale procedimento.
  • La sopravvenuta attivazione del procedimento da parte dell'amministrazione determina la cessazione della materia del contendere ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a., se soddisfa la pretesa dedotta in giudizio.
  • Nel giudizio avverso il silenzio, le spese possono essere compensate quando il ritardo amministrativo non sia particolarmente significativo e l'amministrazione abbia provveduto in tempi ragionevoli dopo l'iniziativa giudiziale; resta possibile porre a carico dell'amministrazione la restituzione del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieVittime del dovere e benefici
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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