Cassazione Penale, Sentenza n. 8455/2023 del 24/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Milano che, accogliendo l'appello del Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 310 c.p.p., aveva riformato il provvedimento del GIP che aveva sostituito la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari a favore di Vincenzo Palmieri. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che: i fatti contestati si riferivano a rapporti commerciali leciti con componenti della famiglia Salerni e non a partecipazione associativa; non risultavano elementi nuovi a conferma dei gravi indizi di 416-bis; il cosiddetto "tempo silente" e il venir meno del ruolo attivo avrebbero attenuato il rischio di recidiva e reso inopportuna la custodia in carcere.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non pertinente rispetto al tema devoluto al Tribunale d'appello (ossia la valutazione dell'ambito applicativo della presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p.) e, comunque, manifestamente infondato, perché la decisione del Tribunale ha fatto riferimento a intercettazioni e risultanze investigative temporaneamente prossime ai fatti contestati. Il secondo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato: la Corte ha richiamato il contrasto giurisprudenziale sull'ambito applicativo della presunzione di adeguatezza della custodia per i reati di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., ma ha rilevato che nel caso concreto non sussisteva il requisito di un considerevole lasso temporale tra il provvedimento genetico e i fatti contestati (per cui il cosiddetto tempo silente non poteva prevalere). Pertanto è stata confermata la legittimità della rinnovata applicazione della custodia cautelare in carcere; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 416-bis c.p.
Il delitto associativo di tipo mafioso è tra quelli per i quali l'art. 275, comma 3, c.p.p. prevede una presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere; la partecipazione a tale associazione è il titolo cautelare che ha determinato l'applicazione della presunzione
art. 275, comma 3, c.p.p.
Prevede la presunzione relativa secondo cui, se sussistono gravi indizi riguardo a specifici reati (tra cui il 416-bis), la custodia in carcere è di regola applicata salvo elementi contrari; la Corte ha ritenuto che la presunzione non fosse stata superata nel caso concreto, anche in assenza di dissociazione o esaurimento dell'attività associativa e data la vicinanza temporale dei fatti
art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p.
Norma generale sulle esigenze cautelari e sulle misure che possono essere applicate; è stata richiamata nella comparazione con la norma speciale di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., nel quadro del confronto giurisprudenziale sull'ambito della presunzione
art. 292, comma 2 c.p.p.
Richiamato tra le norme pertinenti in tema di motivazione e del controllo giurisdizionale sulle misure, con riferimento al dovere del giudice di motivare; la Corte ha comunque escluso un vizio motivazionale idoneo a ritenere illegittimo il provvedimento impugnato
art. 309 c.p.p.
Norma sul riesame delle misure cautelari richiamata nel contesto delle precedenti determinazioni cautelari e del giudicato cautelare formato dalle decisioni precedenti
art. 310 c.p.p.
Disposizione che disciplina l'appello del pubblico ministero avverso misure cautelari; il Tribunale d'appello ha deciso in funzione dell'appello esercitato dal PM
Massime di principio
- Per i reati previsti dall'art. 275, comma 3, c.p.p. (tra cui il 416-bis) vige una presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere: la difesa deve fornire elementi nuovi, specifici e concreti per superare tale presunzione (es. dissociazione formale dall'associazione, prova dell'inesistenza dell'attualità del pericolo, esaurimento dell'attività associativa).
- Il cosiddetto "tempo silente" può incidere sulla sussistenza delle esigenze cautelari solo se sussiste un considerevole intervallo temporale tra i fatti contestati e il provvedimento genetico: pochi mesi non sono in genere idonei a superare la presunzione relativa.
- In sede di controllo giurisdizionale delle misure cautelari la Cassazione verifica soprattutto la congruenza e la logicità della motivazione; non è luogo per un nuovo apprezzamento dei fatti quando la motivazione dei giudici di merito sia adeguata, coerente ed esente da errori logici o giuridici.
- Per ottenere la sostituzione della custodia in carcere con misura meno afflittiva in ipotesi di 416-bis, è utile documentare fatti concreti e successivi che dimostrino una attenuazione del rischio di recidiva (cambiamento di ruolo, cessazione dei contatti con il gruppo, iniziative formali di dissociazione, elementi probatori sopravvenuti).
- Se la decisione cautelare si fonda su risultanze investigative recenti e rilevanti (es. intercettazioni o acquisizioni istruttorie prossime ai fatti), è più difficile superare la presunzione di necessità della custodia in carcere.
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