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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29476/2025 del 12/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato impugna la sentenza di condanna per il reato di maltrattamenti in famiglia (periodo marzo 2020 - 26/09/2022), chiedendo l'annullamento per violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la Corte d'appello ha rigettato la richiesta di rinnovazione dell'accertamento peritale ex art. 603 c.p.p.. Si censura la perizia in atti come palesemente carente (un'unica intervista in videocollegamento, valutazione non adeguatamente motivata sul grado di capacità di intendere e di volere), e si sostiene che, se adeguatamente accertata la incapacità totale o maggiore incidenza della infermità mentale, sarebbe venuta meno la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Il ricorrente lamenta inoltre motivazione insufficiente circa la misura in cui residuasse la capacità di intendere e di volere.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo generico e aspecifico perché non affronta puntualmente la motivazione della sentenza impugnata, che ha spiegato perché la rinnovazione peritale non fosse indispensabile alla decisione. Ha richiamato il principio secondo cui la mancata effettuazione di una perizia non costituisce prova decisiva ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d) c.p.p., trattandosi di mezzo di prova neutro rimesso alla discrezionalità del giudice (con riferimento anche alla pronuncia S.U. 23/3/2017 n. 39746). Anche il secondo motivo, volto a negare l'elemento soggettivo per effetto della infermità mentale parziale, è stato ritenuto generico e aspecifico rispetto alle convinzioni motivate della Corte territoriale. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 603 c.p.p.

    norma sulla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per nuove prove o accertamenti; la Corte ha ritenuto che la richiesta non fosse indispensabile ai fini decisionali e che la discrezionalità sul rinnovo non costituisce motivo di cassazione se non adeguatamente motivato

  • art. 606, comma 1, lett. d) c.p.p.

    limita i motivi di cassazione a specifici profili; la Corte ha interpretato che la mancata perizia non rientra tra le prove decisive rilevanti ai sensi di questa disposizione, essendo la perizia un mezzo di prova neutro

  • art. 495, comma 2 c.p.p.

    richiamato implicitamente dalla giurisprudenza per distinguere le prove a discarico decisivi; la Cassazione ha richiamato la distinzione tra prove a discarico decisive e mezzi di prova neutri

  • Sentenza S.U. 23/03/2017, n. 39746

    precedente di legittimità che afferma come la perizia sia mezzo di prova neutro e la mancata sua esecuzione non sia automaticamente idonea a integrare un motivo di cassazione ex art. 606, comma 1, lett. d)

  • Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000, n. 186

    richiamata in relazione alla condanna al versamento alla Cassa delle ammende quando si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • La richiesta di rinnovo di una perizia psichiatrica è rimessa alla discrezionalità del giudice: per ottenere successo in Cassazione occorre dimostrare che l'omissione abbia inciso concretamente sul giudizio e che la perizia fosse una prova decisiva non sostituibile
  • La perizia è considerata un mezzo di prova neutro e la sua mancata esecuzione non costituisce automaticamente motivo di annullamento in Cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p.; i ricorsi che si limitano a censurare l'assenza di perizia senza contestare puntualmente la motivazione della sentenza sono probabilmente inammissibili
  • Quando si deduce l'assenza dell'elemento soggettivo per infermità mentale occorre formulare censure specifiche e confrontarsi analiticamente con le valutazioni peritali già assunte dal giudice, indicando in che modo e perché quelle valutazioni siano illogiche, contraddittorie o insufficienti
  • In fase di impugnazione è strategico produrre elementi nuovi determinanti o dimostrare errori logico-giuridici nella motivazione della corte territoriale; censure generiche o apodittiche sulla carenza probatoria sono destinate a fallire
  • Il ricorrente che propone motivi di cassazione deve illustrare con precisione quale prova decisiva non è stata assunta o valutata e perché la sua acquisizione avrebbe potuto modificare l'esito del giudizio

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