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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32582/2022 del 04/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dal fallimento di una società nei confronti di un soggetto che, dopo la declaratoria di inammissibilità della sua opposizione a decreto ingiuntivo e il conseguente passaggio in giudicato della relativa sentenza, aveva proposto opposizione all'esecuzione intrapresa nei propri confronti. La Corte d'appello ha confermato il rigetto dell'opposizione. In cassazione il ricorrente ha articolato tre motivi: 1) violazione degli artt. 615, 653 c.p.c. e 2909 c.c., lamentando che la Corte territoriale non avrebbe valorizzato alcuni documenti e dichiarazioni di terzi, ritenute rilevanti perché successive all'esecutività del decreto ingiuntivo; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c., deducendo l'omessa pronuncia su un motivo di appello relativo all'interpretazione della giurisprudenza di legittimità da parte del giudice di primo grado; 3) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., per non avere esaminato ulteriori documenti specificamente richiamati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. Ha rilevato che, trattandosi di sentenza resa in materia di opposizione all'esecuzione e in assenza di notificazione della sentenza impugnata, operava il termine lungo di sei mesi ex art. 327, comma 1, c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza d'appello; tale termine, iniziato il 16 luglio 2019, era scaduto il 16 gennaio 2020. Poiché il ricorso era stato notificato il 14 febbraio 2020, risultava tardivo. La Corte ha inoltre ribadito che in tale materia non si applica la sospensione feriale dei termini. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente come parametro della censura sull'opposizione all'esecuzione, ma non esaminato nel merito per l'inammissibilità del ricorso

  • art. 653 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione agli effetti del giudicato e alla disciplina dell'opposizione, ma non scrutinato nel merito

  • art. 2909 c.c.

    richiamato dal ricorrente a fondamento della censura sul giudicato, ma non esaminato nel merito

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per lamentare omessa pronuncia sul motivo di appello

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    richiamato quale vizio di violazione di legge nei primi due motivi

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    richiamato quale vizio processuale per omessa pronuncia

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    richiamato per omesso esame di fatto decisivo

  • art. 327, comma 1, c.p.c.

    indicato come termine lungo di impugnazione di sei mesi decorrente dalla pubblicazione della sentenza, in mancanza di notificazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    richiamato quale norma introduttiva della previsione sul contributo unificato aggiuntivo

  • art. 1-bis, art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Nelle controversie di opposizione all'esecuzione, in mancanza di notificazione della sentenza impugnata, il ricorso per cassazione deve essere proposto nel termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione della decisione ex art. 327 c.p.c.
  • Per le cause di opposizione all'esecuzione non opera la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, con conseguente inutilizzabilità della sospensione per prorogare il termine di impugnazione.
  • Quando il ricorso per cassazione è proposto oltre il termine lungo applicabile, deve essere dichiarato inammissibile senza esame dei motivi dedotti nel merito.
  • La tardività dell'impugnazione comporta la soccombenza del ricorrente e la condanna alle spese di legittimità, oltre agli oneri ulteriori previsti in tema di contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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