Cassazione Penale, Ordinanza n. 07669/2025 del 25/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Con sentenza del 17 settembre 2024 il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo, su concorde richiesta delle parti, applicava all'imputato la pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 1.200 di multa, previa esclusione della recidiva e concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p., in relazione al reato di rapina pluriaggravata. L'imputato proponeva ricorso per cassazione deducendo un solo motivo: mancanza di motivazione della sentenza di patteggiamento, sostenendo che le espressioni usate nel provvedimento impugnato per escludere l'applicazione dell'art. 129 c.p.p. e per ritenere corrette qualificazione giuridica del fatto e comparazione delle circostanze fossero mere formule di stile, prive di effettiva motivazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il controllo di legittimità sulla motivazione della sentenza che applica la pena su richiesta delle parti sia consentito solo quando dal testo della sentenza emerga in modo evidente una causa di non punibilità ex art. 129 c.p.p. Nel caso concreto il ricorso è stato inoltre giudicato privo di specificità e manifestamente infondato, perché il giudice di merito si era attenuto all'accordo tra le parti, aveva escluso motivatamente, sulla base degli atti, la ricorrenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e aveva ritenuto corretta la qualificazione giuridica dei fatti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 62 n. 6 c.p.
circostanza attenuante riconosciuta in sede di applicazione della pena
art. 129 c.p.p.
il giudice del patteggiamento deve verificare l'assenza di cause di proscioglimento evidenti; il vizio di motivazione è deducibile solo se dal testo emerga in modo manifesto una causa di non punibilità
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali
art. 186 Corte cost. 13 giugno 2000
richiamata per subordinare la condanna alla Cassa delle ammende alla mancanza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è censurabile per vizio di motivazione solo se dal suo testo emerge in modo evidente una causa di non punibilità rilevabile ex art. 129 c.p.p..
- Non è sufficiente lamentare l'uso di formule sintetiche o stereotipate se il provvedimento dà conto, sia pure in modo conciso, dell'esclusione di cause di proscioglimento e della correttezza della qualificazione giuridica del fatto.
- Il ricorso per cassazione deve essere specifico: la denuncia di motivazione mancante o apparente richiede l'indicazione di elementi di fatto acquisiti agli atti e non considerati o mal considerati dal giudice di merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e, in mancanza di ragioni per escludere la colpa nella causa di inammissibilità, la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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