Cassazione Civile, Ordinanza n. 25728/2023 del 04/09/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (INPS)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito con cui l’INPS chiedeva il pagamento di contributi e sanzioni per l’anno 2009 alla Gestione separata, ai sensi della disciplina sulla contribuzione dei lavoratori autonomi/professionisti. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione del professionista e aveva dichiarato non dovute le somme, ritenendo prescritto il credito; la Corte d’appello ha confermato il rigetto del gravame dell’INPS, ma con una diversa ratio: ha ritenuto che il reddito percepito sotto una certa soglia fosse indice di un’attività libero-professionale sporadica e occasionale, con conseguente insussistenza dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata, e che l’INPS non avesse provato l’esercizio abituale della professione. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge, sostenendo che il professionista iscritto ad albo e titolare di partita IVA non può essere qualificato come lavoratore occasionale e che, comunque, ove l’attività sia abituale o il reddito superi la soglia di euro 5.000, sussiste l’obbligo di iscrizione e contribuzione alla Gestione separata; nel caso concreto il reddito Irpef accertato era di euro 6.767,00.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’INPS, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte d’appello di Catanzaro, anche per le spese del giudizio di legittimità. Ha ritenuto erronea la decisione di merito nella parte in cui aveva escluso l’obbligo contributivo facendo leva sulla presunta occasionalità dell’attività e sulla soglia reddituale, poiché il reddito accertato nel 2009 superava euro 5.000,00 e rendeva comunque dovuta l’iscrizione alla Gestione separata, senza che fosse più decisivo il profilo dell’abitualità o meno dell’esercizio professionale. Il giudice del rinvio dovrà riesaminare il merito della controversia alla luce dei principi richiamati.
Norme richiamate
art. 2, commi 26-31, L. 335/1995
disciplina l’obbligo di iscrizione e contribuzione alla Gestione separata per i soggetti interessati; la Corte lo richiama come norma base del sistema contributivo applicabile al professionista.
art. 18, commi 1 e 2, D.L. 98/2011
richiamato dall’INPS a sostegno della disciplina contributiva applicabile.
art. 44, comma 2, D.L. 269/2003
la soglia di euro 5.000,00 è indicata come parametro rilevante per il lavoro autonomo occasionale; il suo superamento rende dovuta la contribuzione alla Gestione separata.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
costituisce il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
Massime di principio
- Gli avvocati che esercitano abitualmente la professione, pur se non iscritti alla Cassa professionale di categoria, sono tenuti all’iscrizione alla Gestione separata INPS in base al principio di universalizzazione della copertura assicurativa.
- La soglia di euro 5.000,00 rileva per individuare il lavoro autonomo occasionale: quando il reddito professionale supera tale importo, l’obbligo contributivo alla Gestione separata sussiste comunque, indipendentemente dalla discussione sulla occasionalità o abitualità dell’attività.
- Se il giudice di merito accerta un reddito professionale superiore alla soglia rilevante, non può escludere l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata facendo esclusivo affidamento sulla ritenuta occasionalità dell’attività svolta.
- In presenza di reddito professionale superiore alla soglia, il profilo decisivo diviene l’assoggettamento a contribuzione, con conseguente irrilevanza delle sole argomentazioni sulla non abitualità dell’esercizio professionale.
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