Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 544/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'esecuzione della Sentenza n. 126/2024 pubbl. il 22/03/2024 RG n. 1318/2023, del Tribunale di Ancona (Sezione lavoro).

Giustizia amministrativa202600092

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Ancona, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e condannato l'amministrazione al pagamento delle somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente scolastico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere il pagamento delle somme liquidate in una sentenza del giudice del lavoro, regolarmente notificata e divenuta irrevocabile. Ha dedotto l'inottemperanza dell'amministrazione, nonostante il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale e non ha opposto ragioni contrarie alla spettanza o all'azionabilità del credito.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché tra la notificazione della sentenza all'amministrazione e la proposizione del ricorso era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Nel merito, ha accertato la mancata esecuzione del giudicato e ha accolto il ricorso, dichiarando l'obbligo dell'amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte. È stato assegnato il termine di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di adottare gli atti necessari all'esecuzione entro i successivi 120 giorni su istanza del creditore. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto alla ricorrente dal giudice del lavoro, la cui attribuzione è stata oggetto del giudicato da eseguire.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il ricorso in ottemperanza per il pagamento di somme dovute da una pubblica amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese processuali in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • art. 39 c.p.a.

    Rende applicabili al processo amministrativo, nei limiti della compatibilità, le disposizioni del codice di procedura civile, tra cui quella sulla distrazione delle spese.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza diretto a conseguire il pagamento di somme dovute in base a un giudicato è procedibile quando, dopo la notificazione del titolo all'amministrazione, sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.
  • La mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato che riconosce un credito pecuniario nei confronti della pubblica amministrazione legittima l'accoglimento dell'azione di ottemperanza e la dichiarazione dell'obbligo dell'amministrazione di adempiere integralmente, detratte le somme eventualmente già corrisposte.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione oltre il termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza, è possibile nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a esercitare le proprie funzioni su istanza del creditore e ad adottare gli atti necessari all'esecuzione del giudicato.
  • La costituzione meramente formale dell'amministrazione, in assenza di contestazioni sulla spettanza e sull'azionabilità della pretesa risultante dal giudicato, non impedisce l'accertamento dell'inottemperanza e l'adozione delle misure esecutive.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.