Sentenza n. 11030/2026 - Roma, Sezione 2B
per l’accertamento e la declaratoria di illegittimità del silenzio–inadempimento serbato dal Comune di Marino in ordine alla diffida del 19/12/2023, relativa alla regolarizzazione della situazione giuridica del terreno sito in Marino, Via Appia Km. 18.80, loc. Frattocchie, tuttora formalmente intestato ai ricorrenti; e per l’accertamento dell’obbligo della medesima Amministrazione di provvedere con atto espresso; e per la conseguente condanna del Comune di Marino a provvedere entro un termine non superiore a 30 (trenta) giorni, con eventuale nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, comma 3, c.p.a.; nonché per la condanna al risarcimento del danno da “mero ritardo” ex art. 2-bis, comma 1-bis, della Legge n. 241/1990.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio asseritamente serbato dal Comune sulla diffida volta alla regolarizzazione della titolarità dominicale di terreni già occupati sine titulo
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, eredi dei proprietari originari di un terreno occupato dal Comune senza valido titolo, hanno chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato sulla diffida del 19 dicembre 2023, l'accertamento dell'obbligo di provvedere, la condanna dell'amministrazione ad adottare un atto espresso e il risarcimento dei danni da ritardo, nonché l'indennizzo previsto dall'art. 2-bis, comma 1-bis, l. 241/1990. Hanno dedotto che, nonostante una sentenza civile avesse accertato l'occupazione usurpativa e condannato il Comune al risarcimento, il terreno risultava ancora formalmente intestato ai privati, con conseguenti difficoltà nella definizione della successione ereditaria, blocco di conti correnti e coinvolgimento in un giudizio civile promosso da terzi per usucapione. Il Comune ha eccepito che, prima della proposizione del ricorso, aveva adottato la deliberazione consiliare n. 62 del 21 novembre 2023, con cui aveva acquisito al patrimonio comunale le particelle interessate, sicché non sussisteva più alcuna inerzia né interesse ad agire. Ha inoltre contestato le pretese risarcitorie.
La decisione
Il ricorso contro il silenzio è stato dichiarato inammissibile per carenza originaria di interesse ad agire. Il TAR ha rilevato che, prima della notificazione del ricorso, il Comune aveva adottato la deliberazione consiliare n. 62 del 21 novembre 2023, formalizzando l'acquisizione degli immobili al proprio patrimonio. L'adozione di un provvedimento espresso, anche se non pienamente satisfattivo dell'interesse del privato, interrompe l'inerzia: se interviene prima del ricorso, determina l'inammissibilità per carenza originaria di interesse; se interviene durante il giudizio, determina l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Gli adempimenti successivi di registrazione, trascrizione e voltura catastale sono stati qualificati come attività meramente conseguenziali e attuative, prive di autonoma rilevanza ai fini della permanenza del silenzio. Le domande risarcitorie sono state respinte perché i ricorrenti non hanno dimostrato un nesso causale immediato e diretto tra l'inerzia e i danni lamentati: la mancata accettazione dell'eredità e il conseguente blocco dei conti sono stati ricondotti a una scelta autonoma dei ricorrenti, mentre il giudizio per usucapione è stato considerato conseguenza mediata dell'iniziativa autonoma di un terzo. È stata inoltre rilevata l'insufficiente prova sia dell'esistenza concreta del danno sia della sua quantificazione. La domanda di indennizzo da mero ritardo è stata respinta poiché l'art. 2-bis, comma 1-bis, l. 241/1990, nella disciplina vigente richiamata dal TAR, trova applicazione limitatamente ai procedimenti relativi all'avvio e all'esercizio di attività d'impresa, non rientranti nella fattispecie. Spese compensate.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
il ricorso contro il silenzio può essere proposto fintanto che perdura l'inadempimento
Il ricorso contro il silenzio presuppone la persistente inerzia dell'amministrazione e un interesse concreto e attuale alla decisione; l'adozione di un provvedimento espresso prima del ricorso determina l'inammissibilità per carenza originaria di interesse, mentre l'adozione durante il giudizio determina l'improcedibilità.
art. 87, comma 3, c.p.a.
Prevede il dimezzamento dei termini processuali nel giudizio in materia di silenzio.
art. 2 l. 241/1990
È richiamato dai ricorrenti quale fondamento dell'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.
art. 2-bis, comma 1, l. 241/1990
È richiamato quale fondamento della domanda risarcitoria per i danni derivanti dall'inosservanza del termine di conclusione del procedimento.
art. 2-bis, comma 1-bis, l. 241/1990
in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, l'istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento
L'indennizzo da mero ritardo non è stato ritenuto applicabile alla fattispecie, perché l'ambito operativo della disposizione resta limitato ai procedimenti relativi all'avvio e all'esercizio dell'attività d'impresa, in assenza dell'estensione regolamentare prevista dalla normativa richiamata.
art. 28, commi 10 e 12, d.l. 69/2013, convertito dalla l. 98/2013
in via sperimentale e dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai procedimenti amministrativi relativi all'avvio e all'esercizio dell'attività di impresa iniziati successivamente alla medesima data
La disciplina dell'indennizzo da mero ritardo è stata circoscritta, in via sperimentale, ai procedimenti relativi all'avvio e all'esercizio di attività d'impresa; il regolamento destinato a confermare, rimodulare o estendere la disciplina risulta non adottato.
art. 42-bis d.P.R. 327/2001
È richiamato dai ricorrenti quale strumento formale di acquisizione sanante del bene occupato sine titulo, ma il TAR non decide nel merito sulla sua applicabilità, poiché il ricorso contro il silenzio è dichiarato inammissibile.
art. 2043 c.c.
La domanda risarcitoria è stata respinta per mancata prova del nesso causale diretto e immediato e dell'esistenza e quantificazione del danno.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, l'adozione di un provvedimento espresso prima della proposizione del ricorso elimina l'interesse concreto e attuale alla decisione e determina l'inammissibilità del ricorso, anche se il provvedimento non soddisfa integralmente la pretesa del privato.
- Nel giudizio avverso il silenzio, gli adempimenti successivi di registrazione, trascrizione e voltura catastale possono costituire meri atti conseguenziali e attuativi del provvedimento principale, senza incidere autonomamente sulla valutazione della cessazione dell'inerzia amministrativa.
- La responsabilità risarcitoria della pubblica amministrazione per ritardo richiede la prova di un nesso causale immediato e diretto tra l'inerzia e il pregiudizio lamentato; non sono sufficienti conseguenze mediate derivanti da scelte autonome del danneggiato o da iniziative indipendenti di terzi.
- La domanda risarcitoria per ritardo deve essere respinta quando il ricorrente non dimostri concretamente sia l'an debeatur sia il quantum debeatur, non potendo la mera richiesta di liquidazione equitativa supplire all'assenza di adeguati elementi probatori.
- L'indennizzo da mero ritardo previsto dall'art. 2-bis, comma 1-bis, l. 241/1990, secondo la disciplina considerata nella decisione, è applicabile ai procedimenti relativi all'avvio e all'esercizio di attività d'impresa e non si estende a procedimenti diversi in assenza del previsto intervento regolamentare.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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