Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1108/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento - del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione prot. 917 del 23.04.2024, notificato in data 24.06.2024, a mezzo del quale l’Amministrazione resistente ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita da parte ricorrente in Romania rigettando l’istanza presentata da parte istante in riferimento al percorso specializzazione sul sostegno nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso.

Giustizia amministrativa202408224

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del riconoscimento in Italia del titolo di formazione professionale conseguito in Romania per l'insegnamento di sostegno

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (professionista)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento, ai sensi della direttiva 2005/36/CE, del titolo rumeno di formazione per l'insegnamento di sostegno. Il Ministero ha rigettato l'istanza ritenendo che il richiedente non disponesse della qualifica professionale prescritta in Romania per accedere alla professione regolamentata e, comunque, giudicando radicalmente inidonea la formazione estera rispetto a quella prevista in Italia. Il ricorrente ha dedotto plurime censure: violazione delle regole procedimentali, difetto di istruttoria e di motivazione, contrasto con la disciplina nazionale ed europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali e omessa valutazione effettiva e individualizzata del percorso formativo e delle esperienze professionali maturate. In particolare, è stata contestata la mancata considerazione del tirocinio curriculare, della sovrapposizione tra diversi insegnamenti rumeni e italiani, delle supplenze svolte nella materia di sostegno e della possibilità di imporre misure compensative anziché escludere in radice il riconoscimento.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto che la mancanza dell'attestazione dell'autorità rumena comprovante la possibilità di esercitare la professione in Romania non fosse automaticamente ostativa al riconoscimento, richiamando i principi enunciati dall'Adunanza Plenaria secondo cui l'Amministrazione deve verificare in concreto il livello di competenza professionale acquisito e la sua comparabilità con quello richiesto nello Stato membro ospitante. Il Ministero aveva svolto una valutazione inadeguatamente motivata, fondando il giudizio di radicale diversità tra i percorsi su argomenti deboli e senza spiegare perché le eventuali lacune non potessero essere colmate mediante misure compensative. La documentazione evidenziava, invece, riferimenti a tirocinio curriculare e a materie in parte sovrapponibili a quelle del percorso italiano, mentre le supplenze di lungo periodo svolte dal ricorrente nella materia di sostegno erano state completamente trascurate. Il giudice ha inoltre rilevato che l'art. 14 della direttiva 2005/36/CE consente misure compensative anche quando la formazione riguarda materie sostanzialmente diverse. Il diniego è stato quindi annullato, con obbligo per l'Amministrazione di riesaminare l'istanza, instaurando il necessario contraddittorio procedimentale e valutando l'eventuale assegnazione di misure compensative. Spese compensate.

Norme richiamate

  • Direttiva 2005/36/CE

    "facilitare il riconoscimento reciproco dei diplomi, dei certificati ed altri titoli"

    Il riconoscimento delle qualifiche professionali deve essere esaminato secondo una valutazione concreta della competenza acquisita e della comparabilità con quella richiesta nello Stato membro ospitante; la mancanza di documenti non è automaticamente ostativa.

  • Direttiva 2013/55/UE

    Modifica la direttiva 2005/36/CE, richiamata quale base normativa dell'istanza di riconoscimento.

  • art. 13 Direttiva 2005/36/CE

    La mancanza dei documenti previsti non può essere automaticamente considerata ostativa al riconoscimento, dovendosi verificare in concreto il livello di competenza professionale.

  • art. 14 par. 1 Direttiva 2005/36/CE

    "se la formazione ricevuta riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto nello Stato membro ospitante"

    Le divergenze sostanziali tra i percorsi formativi possono giustificare l'imposizione di misure compensative e non comportano automaticamente il rigetto dell'istanza.

  • art. 14 par. 4 Direttiva 2005/36/CE

    "materie la cui conoscenza è essenziale all'esercizio della professione regolamentata e che in termini di durata o contenuto sono molto diverse rispetto alla formazione ricevuta"

    La nozione di materie sostanzialmente diverse va riferita alle conoscenze essenziali per l'esercizio della professione e alla differenza concreta in termini di durata o contenuto.

  • D.M. 30.09.2011

    Individua in Italia il percorso formativo per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, rispetto al quale deve essere effettuato il confronto con la formazione estera.

  • art. 7 d.l. 71/2024, convertito dalla l. 29 luglio 2024, n. 106

    È richiamato quale ulteriore elemento che conferma la possibilità di riconoscere titoli analoghi previo svolgimento con profitto di percorsi integrativi di formazione.

  • l. 517/1977

    È richiamata per la funzione dell'insegnante di sostegno, diretta a favorire l'integrazione degli alunni con disabilità mediante interventi individualizzati.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro, la mancanza di un documento dell'autorità dello Stato d'origine non è automaticamente ostativa: l'Amministrazione deve comunque verificare in concreto il livello di competenza professionale acquisito e la sua comparabilità con quello richiesto nello Stato ospitante.
  • Il riconoscimento di una qualifica professionale estera non richiede l'identità dei titoli messi a confronto, essendo sufficiente una loro equivalenza o comparabilità valutata secondo il sistema generale previsto dal diritto dell'Unione europea.
  • Anche quando la formazione estera presenta differenze sostanziali rispetto a quella richiesta nello Stato ospitante, l'Amministrazione deve valutare l'imposizione di misure compensative e non può escludere apoditticamente ogni possibilità di riconoscimento.
  • La motivazione del diniego di riconoscimento deve spiegare concretamente le differenze qualitative e quantitative tra i percorsi formativi e le ragioni per cui tali differenze non possano essere colmate mediante ore aggiuntive di didattica, tirocinio, laboratorio o altre misure compensative.
  • Nella valutazione della qualifica professionale estera l'Amministrazione deve considerare, oltre al titolo e al percorso formativo, anche le esperienze professionali pertinenti maturate dall'interessato, comprese le attività concretamente svolte nella professione oggetto della domanda.

Come è indicizzato

MaterieScuolaRiconoscimento dei titoli di studioEsami di abilitazionePartecipazione al procedimento
RamiIstruzione e universitàProfessioni e ordini professionaliProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.