Sentenza n. 1586/2026 - Bologna, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della Questura di Bologna del rinnovo della licenza di porto d’arma lunga per uso caccia e, in via eventuale, decreto prefettizio di divieto di detenzione e ritiro cautelare di armi, munizioni e materie esplodenti
Esito
Favorevole al resistente (questura e prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo della licenza, chiedendo anche la rivalutazione della domanda, nonché la comunicazione di avvio del procedimento e, ove occorresse, il successivo divieto prefettizio di detenzione e ritiro cautelare. Ha dedotto: (1) difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti, ingiustizia manifesta e sviamento, contestando l’attribuzione di un decreto penale per omessa denuncia di armi e detenzione abusiva di munizioni, che avrebbe riguardato il padre, e il riferimento a una revoca della licenza nel 2011, quando il titolo gli sarebbe stato rilasciato solo nel 2018; (2) violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 39 TULPS, con difetto di motivazione e istruttoria; (3) contraddittorietà rispetto alla valutazione svolta nel 2018; (4) travisamento, illogicità, irragionevolezza e sproporzione, sostenendo che due identificazioni, a distanza di dieci anni, in compagnia di una persona controindicata non provassero una frequentazione continuativa e che la guida in stato di ebbrezza non fosse rilevante, essendo inoltre il reato estinto dopo l’esito positivo dei lavori di pubblica utilità; (5) irrilevanza degli ulteriori precedenti, perché la condanna per omicidio stradale era stata impugnata e altri episodi risalenti al 1995 e al 1999 erano stati archiviati per prescrizione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto non necessario esaminare nel merito le contestazioni sui riferimenti a precedenti del 2011-2012, poiché questi avevano funzione meramente rafforzativa e il diniego si fondava su fatti diversi e non contestati: il deferimento per omicidio stradale in relazione a un fatto del 2021 e la condanna con decreto penale per guida in stato di ebbrezza, per un episodio del 28 marzo 2023 in cui il ricorrente presentava un tasso alcolemico di 2,50. In tale occasione era in auto con una persona arrestata in flagranza per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate e oltraggio. Il concorso di colpa emerso nell’appello relativo all’omicidio stradale non escludeva la responsabilità del ricorrente. Il giudice ha quindi reputato ragionevole il giudizio di non affidabilità: in materia di porto d’armi l’autorità di pubblica sicurezza dispone di ampia discrezionalità e può valorizzare comportamenti non riconducibili alla buona condotta, senza dover accertare una pericolosità sociale o un abuso effettivo delle armi. Le contestazioni di difetto di istruttoria e motivazione, travisamento, contraddittorietà e sproporzione sono state pertanto respinte. Spese a carico del ricorrente, liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
artt. 11, 39 e 43 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)
ai sensi degli artt. 11, 39 e 43, r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (c.d. T.U.L.P.S.), l’Amministrazione può legittimamente fondare il giudizio di “non affidabilità” del titolare del porto d’armi valorizzando il verificarsi di situazioni genericamente non ascrivibili alla “buona condotta” dell’interessato, non rendendosi necessario al riguardo né un giudizio di pericolosità sociale del soggetto né un comprovato abuso nell’utilizzo delle armi
Il giudizio di non affidabilità può basarsi su condotte genericamente incompatibili con la buona condotta; non occorre dimostrare né la pericolosità sociale né un abuso già verificatosi nell’uso delle armi.
art. 39 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)
a tale provvedimento ha fatto seguito l’adozione del Decreto della Prefettura n. -OMISSIS- Area 1 Bis, avente ad oggetto il divieto di detenzione armi e munizioni e materie esplodenti e il conseguente, ai sensi dell’art. 39 del TULPS, ritiro cautelare di armi e munizioni e materiali esplodenti regolarmente denunciate, notificato al ricorrente in data 11 luglio 2024.
L’art. 39 TULPS è richiamato quale base del divieto prefettizio di detenzione e del conseguente ritiro cautelare di armi, munizioni e materiali esplodenti; la sentenza non sviluppa un’autonoma interpretazione della disposizione.
Massime di principio
- Nel valutare il rilascio o il rinnovo di una licenza di porto d’armi, l’autorità di pubblica sicurezza esercita un’ampia discrezionalità orientata alla tutela della sicurezza e dell’incolumità pubbliche, interessi che prevalgono sull’interesse privato al titolo.
- Il giudizio di non affidabilità del richiedente può fondarsi su comportamenti non riconducibili alla buona condotta, anche senza che sia accertata una pericolosità sociale o un abuso effettivo delle armi; la valutazione può considerare elementi di fatto e formulare un giudizio prognostico.
- L’annullamento del diniego non è giustificato dall’erroneo richiamo a precedenti che abbiano solo funzione rafforzativa, quando il provvedimento risulti autonomamente fondato su fatti distinti, incontestati e ritenuti sufficienti a sostenere il giudizio di non affidabilità.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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