Sentenza n. 5529/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento del provvedimento di decadenza del nulla osta rilasciato in data 23 maggio 2023 ai fini di lavoro subordinato dello straniero per lavoro stagionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento della Prefettura di Napoli del 16 agosto 2025 di decadenza del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato il 23 maggio 2023, per decorso del termine semestrale senza ingresso in Italia
Esito
Favorevole al ricorrente (lavoratore straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente impugnava la decadenza del nulla osta sostenendo, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 31 d.P.R. 394/1999, il difetto e l'insufficienza della motivazione e l'eccesso di potere: aveva tempestivamente avviato presso l'Ambasciata italiana a Dhaka la procedura per ottenere il visto e aveva pagato i diritti richiesti, sicché il mancato rilascio del visto entro sei mesi non era a lui imputabile. Con il secondo motivo deduceva la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, oltre a eccesso di potere e difetto di istruttoria, per omessa comunicazione di avvio del procedimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la decadenza. Ha ritenuto fondato il motivo sostanziale: il beneficiario si era recato tempestivamente all'Ambasciata italiana a Dhaka per ottenere il visto e il 16 agosto 2023 aveva pagato i 19.442,00 BDT richiesti, come comprovato dalla ricevuta prodotta. Tale condotta diligente costituiva un atto di impulso idoneo a evitare che il decorso del semestre determinasse la decadenza; l'amministrazione aveva applicato illegittimamente la disciplina senza considerare la tempestiva attivazione del lavoratore e senza contestare le allegazioni sul pagamento né chiarire a chi fosse imputabile il mancato rilascio del visto. Il giudice ha richiamato anche l'art. 64 c.p.a. in relazione alla rilevanza delle allegazioni e del principio di prova. Il secondo motivo, relativo alla mancata comunicazione procedimentale, è stato assorbito. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 394/1999
il compimento di tale atto di impulso -inverando la forma di diligente condotta ragionevolmente esigibile in capo ad esso beneficiario del nulla osta- si appalesa idoneo ad evitare il decorso inutile del periodo semestrale di “validità” del nulla osta, di contro posto a fondamento del gravato provvedimento di decadenza.
Il termine semestrale di validità del nulla osta non determina la decadenza quando il beneficiario si sia tempestivamente e diligentemente attivato presso gli uffici diplomatici per ottenere il visto e abbia adempiuto alle richieste necessarie alla prosecuzione dell'iter.
art. 64 c.p.a.
Ciò che non può non assumere significanza in questa sede, anche a’ sensi dell’art. 64 c.p.a..
Le allegazioni del ricorrente, corroborate da un principio di prova documentale, sono rilevanti ai fini della decisione, in particolare per valutare la tempestiva attivazione e l'imputabilità del mancato rilascio del visto.
Massime di principio
- La decadenza del nulla osta al lavoro per decorso del termine semestrale non può fondarsi sul solo mancato ingresso del lavoratore quando questi, entro il termine, si sia diligentemente attivato presso l'autorità diplomatica competente per ottenere il visto e abbia adempiuto alle richieste necessarie alla conclusione della procedura.
- Nel valutare la decadenza del nulla osta, l'amministrazione deve considerare la condotta tempestiva del beneficiario e accertare a chi sia imputabile il mancato rilascio del visto; non può ignorare allegazioni documentate relative all'avvio della procedura e al pagamento dei diritti richiesti.
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