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Sentenza

Sentenza n. 3722/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202508521

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Toscana che aveva annullato il divieto di detenzione di armi adottato dalla Prefettura di Livorno ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (detentore di armi)

Prevale il privato

La controversia

La Prefettura di Livorno aveva vietato all’interessato la detenzione di armi sulla base di un episodio di minacce e intemperanze verbali verificatosi nel contesto dell’ospedalizzazione del padre. Il TAR aveva annullato il provvedimento ritenendo che l’unico episodio, parzialmente contestato, seguito dalla remissione della querela e da un accordo conciliativo, non fosse sufficiente a dimostrare la specifica pericolosità dell’interessato o la sua propensione ad abusare delle armi. Secondo il TAR, l’amministrazione avrebbe dovuto svolgere una più approfondita istruttoria sulla condotta effettivamente tenuta e sulla personalità dell’interessato, motivando adeguatamente il giudizio di inaffidabilità. Il Ministero dell’Interno ha appellato la sentenza sostenendo la serietà delle minacce, l’ampia discrezionalità dell’autorità di pubblica sicurezza e l’idoneità, anche autonoma, delle minacce formulate nel corso di una lite a giustificare il divieto cautelare di detenzione delle armi. Ha inoltre dedotto che il TAR avrebbe sostituito la propria valutazione a quella dell’amministrazione e che il provvedimento prefettizio fosse adeguatamente motivato sulla base degli accertamenti di polizia giudiziaria. L’appellato ha eccepito l’inammissibilità dell’appello e ne ha chiesto il rigetto, insistendo sulla carenza istruttoria e motivazionale; ha inoltre prodotto una valutazione psicodiagnostica favorevole.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha riconosciuto che l’autorità di pubblica sicurezza dispone di un’ampia discrezionalità nell’individuare la soglia di emersione delle ragioni ostative alla detenzione di armi, attraverso una valutazione diretta a prevenire abusi e a tutelare la pubblica e privata incolumità. Tuttavia, nel caso concreto, il divieto è stato ritenuto stereotipato e privo di adeguata motivazione perché imperniato su un unico episodio. L’amministrazione non aveva svolto un’istruttoria sufficientemente approfondita sulla condotta realmente tenuta dall’interessato e sulla sua personalità, né aveva adeguatamente dimostrato la sua concreta capacità di abusare delle armi. Il giudice ha quindi ritenuto legittimo l’annullamento disposto dal TAR, senza sostituire la propria valutazione a quella amministrativa, ma verificando l’insufficienza dell’istruttoria e della motivazione. Le spese del grado d’appello sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 39 T.U.L.P.S. (r.d. 773/1931)

    La disposizione attribuisce all’autorità di pubblica sicurezza il potere di vietare la detenzione di armi quando emergano ragioni di inaffidabilità o di possibile abuso, nell’ambito di una valutazione discrezionale orientata alla prevenzione e alla tutela della pubblica e privata incolumità.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi delle persone fisiche interessate.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato unitamente alla normativa nazionale a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, ai fini dell’oscuramento dei dati personali.

Massime di principio

  • Il potere prefettizio di vietare la detenzione di armi ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S. è ampiamente discrezionale e ha natura preventiva, ma deve fondarsi su una valutazione concreta e individualizzata dell’affidabilità dell’interessato e del rischio di abuso.
  • La mera esistenza di un singolo episodio di minacce o intemperanze verbali non esonera l’amministrazione dall’obbligo di svolgere un’istruttoria adeguata e di motivare specificamente perché quel fatto evidenzi una concreta capacità o propensione all’abuso delle armi.
  • Quando il divieto di detenzione di armi è fondato su un unico episodio verificatosi in un contesto eccezionale e controverso, l’amministrazione deve considerare il contesto dei fatti, la loro effettiva ricostruzione, gli eventuali sviluppi conciliativi e gli ulteriori elementi relativi alla personalità dell’interessato.
  • Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni discrezionali dell’autorità di pubblica sicurezza non consente al giudice di sostituire la propria valutazione a quella amministrativa, ma comprende la verifica dell’adeguatezza dell’istruttoria, della non stereotipatezza della motivazione e dell’assenza di una manifesta irragionevolezza.
  • Un provvedimento preventivo in materia di armi è illegittimo quando la motivazione si limita a richiamare genericamente un episodio senza esplicitare, sulla base di elementi istruttori sufficienti, il collegamento tra la condotta accertata e la concreta inaffidabilità dell’interessato nella detenzione o nell’uso delle armi.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaMotivazione del provvedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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