Sentenza n. 781/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'esatta ottemperanza della sentenza n. 57/2025 emessa dal Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro, nel procedimento avente R.G. n. 345/2024 pubblicata il 10.11.2025 e notificata in data 10.11.2025, non appellata e passata in giudicato il 10.12.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 e condannato l'Amministrazione al pagamento delle somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'esatta ottemperanza della sentenza del Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro, n. 57/2025, notificata all'Amministrazione, non appellata e passata in giudicato. La sentenza aveva riconosciuto il diritto della ricorrente a fruire del beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 e aveva condannato il Ministero e le competenti articolazioni territoriali all'assegnazione delle somme dovute per gli anni scolastici accertati, oltre alle spese di lite. La ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione del giudicato e ha chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il TAR ha ritenuto rispettato il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'Amministrazione, previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, sicché il ricorso è stato dichiarato procedibile. Il Ministero si è costituito solo formalmente e non ha contestato né la spettanza né l'azionabilità della pretesa.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Macerata e ordinando al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione alla pronuncia, salvo le somme eventualmente già corrisposte. Ha assegnato all'Amministrazione il termine di 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Per l'eventuale perdurante inerzia, ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prevedendo che il commissario sia attivato direttamente dal creditore dopo la scadenza del termine e che provveda all'esecuzione entro i successivi 120 giorni, adottando tutti gli atti necessari. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali del 15%, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto alla ricorrente dal giudice del lavoro; il TAR ne dispone l'attuazione in conformità al giudicato.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il ricorso per l'esecuzione del giudicato nei confronti dell'Amministrazione è procedibile dopo la notificazione della sentenza e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore del difensore che si sia dichiarato antistatario.
art. 39 c.p.a.
Rende applicabili al processo amministrativo le disposizioni del codice di procedura civile compatibili, tra cui quella sulla distrazione delle spese prevista dall'art. 93 c.p.c.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è procedibile, nei confronti di una pubblica amministrazione, quando la sentenza da eseguire sia stata notificata all'Amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 prima della proposizione del ricorso.
- Quando il giudicato riconosce una prestazione pecuniaria a carico della pubblica amministrazione e l'Amministrazione non vi dà esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può dichiarare l'inottemperanza e ordinare l'integrale esecuzione del titolo, detraendo le somme eventualmente già corrisposte.
- In caso di persistente inerzia dell'Amministrazione dopo l'assegnazione del termine per adempiere, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, stabilendo che il creditore possa attivarne i poteri dopo la scadenza del termine e conferendogli il compito di adottare tutti gli atti amministrativi e contabili necessari all'esecuzione del giudicato.
- La costituzione meramente formale dell'Amministrazione, priva di contestazioni sulla spettanza e sull'azionabilità della pretesa risultante dal giudicato, non impedisce l'accoglimento dell'azione di ottemperanza quando l'inadempimento sia accertato.
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