Cassazione Penale, Sentenza n. 33858/2024 del 05/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato il decreto penale di condanna per il delitto di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (art. 388 c.p.). Hanno dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che i fatti contestati (sottrazione/distruzione di accessori e arredi dell'immobile) si erano verificati dopo l'aggiudicazione dell'immobile (19/04/2018) e che, perciò, il vincolo del pignoramento e i poteri del giudice dell'esecuzione erano cessati; in particolare richiamavano un provvedimento del Giudice dell'esecuzione che aveva rigettato la richiesta di compensazione dei danni da parte dell'aggiudicatario ritenendo cessati i poteri di controllo dopo la vendita e sostenendo che il debitore non era più vincolato a preservare il bene.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato i ricorsi ritenendoli infondati. Ha ritenuto corretta la qualificazione del fatto come delitto previsto dall'art. 388 c.p. (attuale comma 5) perché l'obbligo del destinatario del pignoramento di conservare il bene nello stato in cui si trovava al momento dell'ingiunzione permane fino alla materiale consegna del bene all'aggiudicatario, e comunque finché il bene sia ancora affidato alla custodia dell'originario proprietario. La Corte ha richiamato la normativa e la giurisprudenza secondo cui l'aggiudicazione non determina automaticamente l'inefficacia del pignoramento e che il decreto di trasferimento è l'atto che dispone la cancellazione della trascrizione del pignoramento e ingiunge la consegna. Nel caso concreto, i giudici hanno ritenuto provata la sottrazione/distruzione degli accessori prima della consegna all'aggiudicatario e hanno confermato la condanna dei ricorrenti, disponendo il rigetto dei ricorsi, la condanna alle spese processuali e la rifusione delle spese di parte civile nel grado.
Norme richiamate
art. 388 cod. pen.
menzione del comma terzo poi confluito nell'attuale comma 5 per effetto dei d.lgs. 1/03/2018 n.21 e 11/05/2018 n.63
La norma è stata interpretata nel senso che la fattispecie di sottrarre, distruggere, disperdere o deteriorare cose sottoposte a pignoramento può integrarsi anche quando le condotte avvengano dopo l'aggiudicazione, purché il bene resti materialmente sotto la custodia dell'originario proprietario e finché non sia avvenuta la consegna materiale all'aggiudicatario o il decreto di trasferimento che cancella la trascrizione del pignoramento
art. 586 cod. proc. civ.
richiamato in relazione al decreto che dispone il trasferimento e alla cancellazione della trascrizione del pignoramento
Il trasferimento di proprietà e la cancellazione del pignoramento avvengono con il decreto di trasferimento: fino a quel momento permangono gli effetti del pignoramento e i vincoli a tutela della procedura esecutiva e degli interessi dell'aggiudicatario
art. 559 cod. proc. civ.
richiamato per la qualità di custode del debitore
Con il pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati, inclusi accessori e pertinenze; pertanto, gli obblighi di custodia permangono fintantoché il bene rimane in possesso materiale del debitore
art. 1477 cod. civ.
citato come principio civilistico sulla consegna della cosa nello stato in cui si trovava al momento della vendita
Richiama l'obbligo, anche in chiave civilistica, che la cosa debba essere consegnata nello stato in cui si trovava al momento della vendita; la Corte utilizza questo principio a supporto della persistenza dell'obbligo di preservare il bene
d.lgs. 1 marzo 2018, n.21 e d.lgs. 11 maggio 2018, n.63
interpolazioni che hanno modificato la numerazione del comma dell'art. 388 c.p.
Riferimento formale alle modifiche legislative che hanno ridisposto i capoversi della norma penale richiamata
art. 616 cod. proc. pen.
citato in relazione alle spese processuali
Norma richiamata per la statuizione sulle spese processuali a carico dei ricorrenti
Massime di principio
- L'aggiudicazione dell'immobile all'asta non estingue automaticamente gli effetti del pignoramento: finché il bene è materialmente in possesso del debitore esecutato permangono gli obblighi di custodia e la responsabilità penale per la loro violazione
- La punibilità ai sensi dell'art. 388 c.p. deve essere valutata in funzione della custodia materiale e della persistenza del vincolo di pignoramento, non solo della mera trascrizione formale dell'aggiudicazione
- Il decreto di trasferimento (art. 586 c.p.c.) che dispone la cancellazione della trascrizione del pignoramento e ingiunge la consegna è rilevante per l'estinzione degli obblighi derivanti dal pignoramento; fino a quel provvedimento e/o fino alla consegna materiale la tutela resta operante
- Un provvedimento del Giudice dell'esecuzione che nega un ristoro civile (es. compensazione dei danni) non esclude necessariamente l'azione penale: gli aspetti risarcitori civili e la responsabilità penale sono valutazioni distinte
- Nelle situazioni simili è cruciale documentare le date e le modalità di aggiudicazione, il momento della consegna materiale, lo stato di possesso e le eventuali inventories degli accessori per determinare se la condotta rientri nella tutela penale prevista dall'art. 388 c.p.
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