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Sentenza

Sentenza n. 645/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500210

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio che, in via cautelare, vietava al Comune di assegnare alla ricorrente l’arma di servizio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (agente di polizia municipale)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il divieto prefettizio di assegnazione dell’arma di servizio, deducendo tre gruppi di censure. In primo luogo, ha denunciato travisamento ed erronea valutazione dei fatti e carenza dei presupposti: non conviveva con i genitori, gravati da precedenti penali, ma abitava in un’unità autonoma, mentre essi risiedevano in un’abitazione distinta; inoltre, l’attribuzione alla madre di un’amministrazione di sostegno a tempo indeterminato derivava da un errore di annotazione relativo a una persona omonima, poi rettificato. In secondo luogo, ha dedotto ingiustizia manifesta, sostenendo che il divieto si fondava esclusivamente sulla parentela con soggetti controindicati, benché fosse incensurata e i congiunti non fossero stati coinvolti in ulteriori vicende penalmente rilevanti negli ultimi trent’anni. Infine, ha lamentato violazione dell’art. 39 T.U.L.P.S. e carenza di motivazione, poiché la Prefettura non aveva spiegato in che modo l’assegnazione dell’arma potesse mettere a rischio la sicurezza pubblica o l’incolumità, oltre a fondarsi su una convivenza inesistente.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti dell’interesse della ricorrente, esaminando congiuntamente le censure connesse. Ha rilevato un vizio di istruttoria, perché il presupposto centrale del provvedimento — la convivenza della ricorrente con i genitori, uno dei quali condannato per reati in materia di armi — era smentito dai certificati di stato di famiglia e di residenza, che attestavano abitazioni autonome. La mera vicinanza tra le abitazioni, collocate in piani diversi, non equivale alla convivenza sulla quale l’amministrazione aveva fondato il rischio di apprensione e abuso dell’arma. L’errore fattuale si è quindi riflesso sulle conclusioni prefettizie e ha determinato l’annullamento del divieto, ai fini del riesame da parte della Prefettura. In sede di riesame dovranno essere considerate anche la risalenza dei pregiudizi dei genitori e l’erroneità dell’affermazione relativa all’amministrazione di sostegno della madre. Non è stata disposta direttamente l’assegnazione dell’arma. La Prefettura è stata condannata a pagare le spese di lite, liquidate in euro 1.500, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA; le spese sono irripetibili nei confronti del Comune.

Norme richiamate

  • art. 39 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)

    la ricorrente ribadisce le censure di cui al motivo precedente, deducendo carenza ed erroneità di motivazione per essere il gravato diniego gravato basato unicamente su rapporti di parentela a fronte del proprio stato di incensuratezza e di irreprensibilità, non avendo l’autorità prefettizia fornito adeguate ragioni in ordine al convincimento per cui, nelle circostanze dianzi dedotte, l’assegnazione dell’arma di servizio alla ricorrente potrebbe mettere a rischio la sicurezza pubblica o la pubblica incolumità.

    Il giudice ha annullato il diniego per l’erroneità del presupposto fattuale della convivenza, senza enunciare una distinta interpretazione dell’art. 39 T.U.L.P.S.; il passaggio riporta la censura della ricorrente e non una specifica interpretazione normativa del TAR.

  • art. 5, n. 2, l. 7 marzo 1986, n. 65

    nei confronti della ricorrente, in ragione delle circostanze e dell’essere riferito il provvedimento impugnato ad un Agente di Polizia Municipale per il quale vige una disciplina speciale

    La disciplina speciale applicabile agli agenti di polizia municipale è considerata dal TAR nel delimitare il riesame conseguente all’annullamento; la sentenza non ne ricostruisce ulteriormente il contenuto.

Massime di principio

  • Quando un provvedimento prefettizio vieta l’assegnazione di un’arma di servizio sulla base del rischio che familiari con precedenti possano apprenderla, l’amministrazione deve verificare correttamente il presupposto della convivenza: la residenza in abitazioni autonome e distinte esclude che la mera vicinanza abitativa possa essere automaticamente equiparata alla convivenza.
  • L’erronea ricostruzione di un presupposto fattuale decisivo per la valutazione del rischio di abuso dell’arma integra un vizio istruttorio idoneo a inficiare il divieto prefettizio e a imporne l’annullamento con riesame, senza che il giudice possa per ciò solo riconoscere direttamente il diritto all’assegnazione dell’arma.
  • Nel riesame di un divieto di assegnazione dell’arma fondato sui precedenti dei familiari, devono essere valutati anche la risalenza temporale dei pregiudizi e l’esattezza delle ulteriori circostanze personali poste a fondamento della valutazione.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaLicenze e autorizzazioni di polizia
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoForze armate e forze di polizia
IstitutiDifetto di istruttoriaEccesso di potereDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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