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Sentenza

Sentenza n. 6647/2026 - Roma, Sezione 3B

Per l'esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza n. 8895/2017 emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, Giudice Dott. Buonassisi, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. 4126/2017, pubblicata in data 03/11/2017, notificata in data 07/12/2017, passata in giudicato. Nonché con richiesta di: fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell'art. 114 c.p.a.

Giustizia amministrativa202514057

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o tardiva esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione Lavoro, n. 8895/2017

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione Lavoro, n. 8895/2017, passata in giudicato, che aveva ordinato all'Amministrazione di inquadrarla nella terza fascia stipendiale con qualifica di assistente amministrativo, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, riconoscendo tredici anni di anzianità di servizio, le differenze retributive maturate pari a euro 16.979,67, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, nonché un aumento stipendiale mensile di euro 142,92 fino al raggiungimento del successivo gradone. La ricorrente ha inoltre chiesto la fissazione di una somma dovuta per ogni successiva violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha documentato l'adozione, in data 21 gennaio 2026, dei provvedimenti di ricostruzione necessari all'esecuzione del giudicato. La ricorrente non ha contestato l'avvenuta esecuzione, insistendo tuttavia per la condanna alle spese, in ragione del ritardo che aveva reso necessario il giudizio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che l'Amministrazione avesse dato esecuzione al giudicato e che la ricorrente non si fosse opposta a tale circostanza. L'esecuzione è intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso, sicché non è stata disposta una pronuncia di improcedibilità, ma è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere. La richiesta di fissazione di una somma per future violazioni o ritardi non è stata accolta né esaminata nel dispositivo, poiché il giudicato risultava ormai eseguito. Le spese sono state poste a carico dell'Amministrazione, nonostante la cessazione della materia del contendere, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale e causale: il consistente ritardo nell'esecuzione aveva determinato l'instaurazione del giudizio. Le spese sono state liquidate in euro 750,00, oltre accessori di legge se dovuti, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base della richiesta di fissazione di una somma dovuta dall'Amministrazione per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del giudicato; il dispositivo non ha tuttavia fissato tale somma, essendo intervenuta l'esecuzione del giudicato.

  • D.M. 55/2014

    I parametri sono stati utilizzati per la liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza, avuto riguardo alla natura essenzialmente esecutiva del giudizio e al concreto impegno difensionale.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione esegue il giudicato nel corso del giudizio di ottemperanza e il ricorrente non contesta l'avvenuta esecuzione, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • L'esecuzione del giudicato successiva alla proposizione del ricorso non esclude la condanna dell'Amministrazione alle spese, se il ritardo nell'adempimento ha reso necessario instaurare il giudizio.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere presuppone che l'attività amministrativa sopravvenuta abbia integralmente soddisfatto il comando contenuto nel giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenzialeEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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