Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 27691/2021 del 12/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La Ninetta S.r.l. chiedeva l'ammissione al passivo fallimentare dei canoni dovuti per un contratto di affitto di ramo d'azienda (ramo "Ninetta") stipulato con Mirtillo S.p.a. antecedentemente al concordato e al successivo fallimento. La controversia verteva sull'effetto dell'atto di cessione/subaffitto (a favore di Unishop S.r.l.) stipulato da Mirtillo: la ricorrente sosteneva che non vi fosse stata liberazione di Mirtillo e che i canoni continuassero ad essere dovuti dalla fallita, chiedendo quindi l'ammissione del credito al passivo; il giudice delegato e il Tribunale avevano invece ritenuto che, per effetto dell'art. 2558 c.c., Unishop fosse subentrata nella posizione contrattuale determinando l'inconcorribilità della pretesa della ricorrente nei confronti della fallita.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in tutti e tre i motivi per carenza di specificità e per l'insufficienza dell'impugnazione rispetto al percorso motivazionale del Tribunale. Il Collegio ha ritenuto congrua la valutazione di merito che aveva applicato, in via estensiva, l'art. 2558 c.c. all'affitto di ramo d'azienda, riconoscendo il pieno subentro di Unishop nella posizione di Mirtillo; ha inoltre ritenuto che molte delle censure fossero prospettate per la prima volta in Cassazione e che non fossero indicati gli atti e i momenti processuali in cui le deduzioni erano state svolte in sede di merito. Spese di lite a carico della ricorrente e pagamento del contributo unificato aggiuntivo se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2558 cod. civ.

    Applicata anche in via estensiva all'affitto di ramo d'azienda: determina il pieno subentro del cessionario/affittuario (Unishop) nella posizione contrattuale del cedente/affittante (Mirtillo), con esclusione di effetti successori a carico della fallita ove ricorra il subentro.

  • art. 1594 cod. civ.

    La sublocazione (art. 1594) genera un nuovo rapporto tra conduttore e subconduttore, distinto dal rapporto principale; perciò non è sovrapponibile all'affitto di ramo d'azienda che invece comporta il subentro del nuovo soggetto secondo l'art. 2558.

  • art. 1595 cod. civ.

    Non applicabile alla fattispecie di affitto di ramo d'azienda nella quale opera il subentro ex art. 2558; quindi la ricorrente non poteva fondare la risoluzione del rapporto su tale norma come se fosse una semplice sublocazione.

  • artt. 1362 e segg. cod. civ.

    Le regole di interpretazione contrattuale sono materia di merito; la Cassazione sindaca solo la correttezza dei criteri ermeneutici e la logica della motivazione. Il ricorso che non indica specificamente le norme applicate e il modo in cui il giudice le avrebbe violate è inammissibile.

  • art. 1321 cod. civ.

    Richiamato genericamente dal ricorrente (libera determinazione del contratto) ma senza specificazione del vizio nella motivazione del giudice di merito, perciò inammissibile la censura.

  • art. 1324 cod. civ.

    Enunciato nel ricorso ma privo di specificità; non ha consentito di superare l'analisi svolta dal Tribunale che ha applicato l'art. 2558.

  • art. 1372 cod. civ.

    Censura relativa ad eterodeterminazione della clausola sulla durata non adeguatamente specificata e non convincente di fronte alla valutazione del Tribunale.

  • art. 1406 cod. civ.

    Richiamato in relazione al divieto di subaffitto/cessione ma la Corte ha ritenuto che la questione non fosse stata adeguatamente dedotta in sede di merito; inoltre la Ninetta aveva riconosciuto la subaffittuarietà in sede di interpello.

  • art. 1624 cod. civ.

    Richiamato in tema di divieto di subaffitto/cessione ma la Corte ha ritenuto la censura non sufficientemente specificata e non emergente dagli atti di merito.

  • art. 360 cod. proc. civ. (comma 1, n. 3 e n. 5)

    I vizi denunciati ex art. 360 (n.3 e n.5) sono stati ritenuti inammissibili per carenza di specificazione del motivo, per mancata indicazione del fatto decisivo e perché diverse questioni sono state sollevate per la prima volta in Cassazione.

  • art. 1519 cod. civ.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina locativa generale ma la Corte ha ritenuto irrilevante l'applicazione di tale statuto alla luce del subentro derivante dall'art. 2558.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto dell'obbligo, per il ricorrente, del versamento del contributo unificato aggiuntivo nelle ipotesi previste dall'art. 13, comma 1 quater, ove dovuto.

Massime di principio

  • In caso di affitto o cessione di ramo d'azienda valutare l'applicabilità dell'art. 2558 c.c.: esso può comportare il pieno subentro del nuovo soggetto nei contratti aziendali, escludendo pretese sulla precedente posizione contrattuale se sussiste il fatto idoneo al subentro.
  • Le questioni di carattere 'intuitu personae' o di divieto di cessione/subaffitto devono essere allegati e provati nelle fasi di merito; sollevare tali questioni per la prima volta in Cassazione è inammissibile.
  • Le censure in Cassazione devono essere specifiche: indicare le norme ritenute violate, i passaggi motivazionali del giudice di merito contestati e i fatti decisivi relativi alla decisione impugnata; elencazioni generiche sono ricevute come inammissibilità.
  • Distinguere sempre tra sublocazione (art. 1594 e 1595 c.c.), che genera un nuovo rapporto tra conduttore e subconduttore, e affitto/cessione di ramo d'azienda, che può determinare il subentro del nuovo imprenditore nella posizione contrattuale del precedente.
  • Nei procedimenti concorsuali, i pagamenti effettuati dopo il trasferimento possono risultare inconcludenti se l'assetto giuridico risulta modificato dal subentro: occorre verificare l'effettiva titolarità dei rapporti e l'eventuale consenso espresso alle modifiche contrattuali.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.