Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 17/02/2020 n. 857 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Rimborso d'imposte - Sopravvenuto mutamento normativo - Effetto retroattivo - Decorrenza per il calcolo degli interessi - Dal pagamento delle imposte e non dalla domanda di rimborso.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Richiesta di rimborso di IRES e IRAP per l'anno 2011 a seguito dell'applicazione retroattiva del principio contabile IFRS 11 (modifica dello IAS 31) che ha mutato il metodo di tassazione del reddito di fonte estera determinando un'imposta versata maggiore rispetto a quella effettivamente dovuta. La controversia verte sul momento di decorrenza degli interessi da corrispondere con il rimborso: l'Amministrazione ritiene che l'istanza di rimborso abbia natura di dichiarazione correttiva e che gli interessi decorrono dalla data di presentazione dell'istanza; la società sostiene che non si è trattato di un errore dichiarativo ma di una diversa interpretazione/applicazione della disciplina (anche in ragione di un interpello), per cui gli interessi devono decorrere dal pagamento delle imposte.

La decisione

L'appello dell'Agenzia è stato respinto: la Corte ha confermato che non si era in presenza di una dichiarazione errata da correggere, ma di una diversa applicazione della disciplina originaria e di un mutamento/interpretazione successiva; gli interessi devono dunque decorrere dal momento del pagamento delle imposte (per l'IRES dal secondo periodo successivo al secondo acconto, per l'IRAP dal versamento del saldo). Si rileva inoltre che l'Ufficio aveva già corrisposto parte rilevante degli interessi IRAP. L'Agenzia è stata condannata alle spese di giudizio (euro 10.000,00).

Norme richiamate

  • IAS 31 / IFRS 11

    rif. modifica IAS 31 ed entrata in vigore IFRS 11 (applicazione retroattiva)

    La modifica del principio contabile (IAS 31 → IFRS 11) ha alterato il metodo di rappresentazione/tassazione dei redditi prodotti da "veicoli"/soggetti a controllo congiunto; la nuova interpretazione è stata applicata retroattivamente dalla società, determinando una minore imposta dovuta rispetto a quella versata

  • art. 165 TUIR

    Norma sul metodo del credito d'imposta per i redditi di fonte estera; la società aveva applicato tale metodo al momento della dichiarazione 2011, ma la successiva modifica contabile ha mostrato che tale metodo non era pienamente allineato alla nuova rappresentazione dei redditi esteri

  • art. 2, co. 8 e 8-bis, DPR n. 322/1998 (introdotti dall'art. 5, D.L. n. 193/2016)

    Norme sulle dichiarazioni integrative/correttive che l'Amministrazione richiamava per sostenere che l'istanza di rimborso equivaleva a dichiarazione correttiva e che gli interessi dovessero decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione emendativa; la Corte ha ritenuto la richiamata equiparazione non applicabile perché non vi era un errore originario nella dichiarazione

  • art. 44 DPR n. 602/1973

    Norma richiamata dall'Amministrazione per sostenere che, a certe condizioni temporali, non sarebbero maturati interessi se il rimborso avveniva prima del decorso di specifici termini; la Corte ha comunque escluso l'operatività della tesi dell'Ufficio trattandosi di rimborso non derivante da dichiarazione correttiva

  • Risoluzione n. 29/E del 18 marzo 2015 (Agenzia delle Entrate)

    Risoluzione n. 29/E del 18/03/2015

    Atto di prassi/interpello utilizzato dalla società come base dell'operazione; la Corte rileva che l'istanza di rimborso è stata presentata in relazione a un interpello e che l'esito non è stato contestato dall'Amministrazione, rafforzando la tesi dell'assenza di errore dichiarativo

Massime di principio

  • Se il rimborso nasce da un mutamento normativo o contabile applicato retroattivamente (ius superveniens) o da un cambiamento di prassi/interpretazione e non da un errore originario nella dichiarazione, gli interessi sul rimborso devono essere calcolati a partire dalla data del pagamento dell'imposta e non dalla data della domanda di rimborso.
  • Se il contribuente ha operato sulla base di un interpello o di una prassi amministrativa non contestata al momento del versamento, la successiva diversa interpretazione amministrativa non trasforma automaticamente l'istanza di rimborso in una dichiarazione integrativa/correttiva.
  • La qualificazione della istanza come "dichiarazione correttiva" comporta effetti rilevanti sulla decorrenza degli interessi: tale qualificazione è operativa solo se sussiste un errore originario nella dichiarazione, non quando la rettifica deriva da una sopravvenuta diversa interpretazione normativa o contabile.
  • In contenziosi similari è utile documentare e produrre interpelli, risposte dell'Agenzia e comportamenti amministrativi in anni comparabili, perché coerente comportamento dell'Ufficio può rafforzare la posizione del contribuente.
  • Per il calcolo pratico degli interessi su rimborsi IRES/IRAP occorre verificare i termini specifici: ad esempio, nel caso esaminato, l'IRES ha decorrenza dal secondo periodo successivo al secondo acconto e l'IRAP dal versamento del saldo.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.