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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1748/2022 del 17/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia in carcere disposta dal G.I.P. di Velletri per i reati di usura aggravata ed estorsione. Il ricorrente deduceva violazioni e illogicità della motivazione del riesame: il presunto pericolo di recidiva sarebbe stato fondato su valutazioni astratte e sul titolo di reato, il pericolo di inquinamento delle prove sarebbe stato genericamente affermato senza provvedere a dimostrarne l'attualità, non è stata adeguatamente valutata la lunga fase "silente" successiva ai fatti contestati, sono stati indebitamente valorizzati elementi relativi a coindagati e a una "rudimentale organizzazione" non contestata, e la scelta della misura non sarebbe stata motivata compiutamente.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata, rinviando il procedimento al Tribunale di Roma, sezione riesame misure cautelari, per nuovo esame. La Corte ha censurato la motivazione del Tribunale di merito perché basata su valutazioni manifestamente illogiche: ha rilevato che dalla cessazione delle intercettazioni (giugno 2018) risultano elementi oggettivi di cessazione dell'attività delittuosa e che non sono stati forniti elementi concreti a sostegno dell'attualità del pericolo di reiterazione o di inquinamento delle prove; ha inoltre dichiarato illegittima la valorizzazione di minacce come "modus operandi" ai fini del pericolo di recidiva e l'uso di argomentazioni circa una "rudimentale organizzazione" o fatti riferibili a coindagati non contestati al ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 274, comma 1, lett. a), b) e c), cod. proc. pen.

    La Corte ricorda che i pericoli (fuga, inquinamento delle prove, reiterazione del reato) devono essere concreti e attuali; non è sufficiente un'astratta previsione basata solo sul titolo di reato.

  • art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Il tempo "silente" trascorso dall'ultima manifestazione di attività delittuosa deve essere oggetto di specifica valutazione e può incidere sull'attualità del pericolo di reiterazione.

  • L. 16 aprile 2015, n. 47 (modifica art. 274, comma 1, lett. b))

    Richiamata per precisare che anche il pericolo di fuga, oltre che concreto, deve essere attuale e va valutato con giudizio prognostico ancorato agli elementi concreti della situazione personale dell'indagato.

  • art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la competenza del Tribunale cui rinviare il nuovo esame della misura cautelare.

  • art. 173, comma 1, disposizioni attuative cod. proc. pen.

    Richiamata come criterio procedurale per i limiti della motivazione in sede di ricorso e per la esposizione succinta dei motivi.

  • art. 94, comma 1-ter, cod. proc. pen. (adempimenti di cancelleria)

    Disposizione richiamata per gli adempimenti a cura della cancelleria dopo la pronuncia della Corte.

Massime di principio

  • Il pericolo di reiterazione che giustifica una misura cautelare deve essere concreto e attuale: non basta la gravità del reato o la sua mera qualificazione giuridica.
  • Il periodo "silente" successivo agli accertamenti deve essere valutato esplicitamente: una lunga assenza di fatti nuovi può indicare la cessazione dell'attività delittuosa e indebolire l'esigenza cautelare.
  • Le inferenze sul rischio di inquinamento delle prove devono essere basate su fatti recenti e concreti; condotte remote o isolate non giustificano da sole la misura.
  • Non è permesso valorizzare argomentazioni che evocano, senza elementi concreti, l'esistenza di un'organizzazione o responsabilità di coindagati per giustificare la restrizione della libertà dell'imputato.
  • La materialità di taluni reati (es. estorsione che si realizza anche per le minacce) non può essere riutilizzata in astratto per descrivere un "modus operandi" che giustifichi il pericolo di recidiva; occorrono elementi prognostici effettivi.
  • La scelta della misura cautelare deve risultare da motivazione adeguata e specifica rispetto alle esigenze cautelari, non da affermazioni generiche o ripetitive.

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