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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 223/2024 del 03/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in Cassazione dell'ordinanza del 13/06/2023 della Corte di appello di Messina che aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Messina del 05/05/2023. L'inammissibilità era stata motivata dall'assenza, al momento della presentazione dell'appello, dell'elezione o dichiarazione di domicilio e della procura speciale rilasciata dopo la sentenza ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter e 1-quater c.p.p. Il ricorrente ha dedotto che l'imputato era stato in stato di incoscienza all'udienza di convalida e non era stato formalmente dichiarato assente, che la mancata elezione di domicilio derivava dalla mancata conoscenza del processo, e ha sollevato in subordine profili di illegittimità costituzionale delle norme sopramenzionate e dell'art. 89 d.lgs. 150/2022 per violazione degli artt. 24, 111, 3, 27, 2 Cost. e di garanzie convenzionali (C.E.D.U.). Ha chiesto la cassazione dell'ordinanza e il riconoscimento della lesione del diritto di difesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto che le disposizioni dell'art. 581, comma 1-ter e 1-quater c.p.p., introdotte dal d.lgs. 150/2022, si applicano alle sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore della riforma per effetto della norma transitoria (art. 89). Tuttavia ha chiarito che tali oneri (elezione/dichiarazione di domicilio e, nei casi di giudizio in assenza, mandato rilasciato dopo la sentenza) devono essere letti in relazione alla natura della decisione impugnata: quando l'impugnazione riguarda un'ordinanza che dichiara l'inammissibilità dell'appello (provvedimento strumentale e non sentenza di merito) il ricorso per cassazione può essere considerato ammissibile anche se non accompagnato dalle formalità richieste. Nonostante l'ammissione del ricorso, la Corte ha ritenuto infondati i motivi di merito: la Corte territoriale aveva correttamente rilevato la mancata produzione degli oneri formali richiesti per l'appello relativo a sentenza pronunciata dopo la riforma e la dichiarazione di inammissibilità è stata confermata. La questione di illegittimità costituzionale delle norme è stata dichiarata manifestamente infondata. La Corte ha inoltre richiamato l'esistenza di rimedi restitutori (rescissione, restituzione in termini) a tutela dell'imputato incolpevolmente ignaro. Esito: ricorso rigettato; confermata l'inammissibilità dell'appello e la condanna di primo grado (pena sospesa).

Norme richiamate

  • art. 581 cod. proc. pen. (comma 1-ter e 1-quater)

    Introdotti oneri formali (elezione/dichiarazione di domicilio e, nei casi di assenza, mandato rilasciato dopo la sentenza) per le impugnazioni relative a sentenze pronunciate dopo la riforma; tali oneri sono rilevanti per l'ammissibilità delle impugnazioni di merito.

  • art. 89 d.lgs. 150/2022

    Norma transitoria che stabilisce l'ambito temporale di applicazione delle nuove disposizioni procedurali: le norme introdotte si applicano alle sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore della riforma.

  • art. 420-bis e art. 420-quater cod. proc. pen.

    Disciplina della dichiarazione di assenza e dei suoi effetti; utili al quadro dei rimedi per l'imputato assente o inconsapevole, anche se la Corte ha distinto l'applicabilità di tali norme rispetto agli oneri di cui all'art. 581.

  • art. 161, comma 4 cod. proc. pen.

    Modalità di notifica speciali; la Corte osserva che la notifica ai sensi di tale norma non garantisce di per sé la conoscenza del processo e può non essere sufficiente a escludere l'incolpevole ignoranza.

  • art. 175 cod. proc. pen. (restituzione in termini)

    Meccanismo restitutorio che può consentire di rimettere l'imputato nei termini per l'impugnazione quando sussista una giustificazione adeguata; non equivale tuttavia a un'impugnazione nei termini ordinari ed è distinto dall'impugnazione tempestiva.

  • art. 585, comma 1-bis cod. proc. pen.

    Prevede l'ampliamento del termine per impugnare in relazione agli oneri introdotti, equilibrio richiamato dalla Corte per giustificare gli oneri aggiuntivi come compatibili con il diritto di difesa.

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    Riferimento normativo legato alla rescissione del giudicato per l'imputato che non abbia avuto conoscenza del processo; indicato come rimedio compatibile per carenze derivanti da giudizio celebrato in assenza.

Massime di principio

  • Per le sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore della riforma Cartabia gli oneri di elezione/dichiarazione di domicilio e il mandato post-sentenza sono rilevanti per l'ammissibilità delle impugnazioni di merito: in loro mancanza l'impugnazione può essere dichiarata inammissibile.
  • Il ricorso in Cassazione contro un'ordinanza che dichiara l'inammissibilità di un appello può essere ammesso anche se mancano formalità richieste per le impugnazioni di sentenza; tuttavia ciò non garantisce l'accoglimento del motivo di merito.
  • Le questioni di incostituzionalità avanzate in ordine agli oneri introdotti sono, di regola, difficilmente accoglibili se esistono rimedi restitutori efficaci (rescissione, restituzione in termini) che preservano il diritto di difesa dell'imputato incolpevole.
  • Se l'imputato è stato fisicamente presente ma si trovava in stato di incoscienza, tale 'presenza' non equivale a consapevolezza e non esclude la possibile incolpevole ignoranza: ciò può impattare sull'obbligo di procura speciale e sulle garanzie di difesa.
  • In situazioni simili è consigliabile al difensore (anche d'ufficio) di procurare tempestivamente, quando possibile, procura speciale o dichiarazione/elezione di domicilio post-sentenza per evitare problemi di inammissibilità, e di valutare tempestivamente i rimedi restitutori previsti dalla legge.

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