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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9534/2022 del 21/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per vizio di motivazione e violazione di legge relativa alla condanna per riciclaggio ex art. 648-bis c.p.: il ricorrente contestava l'attribuzione a suo carico dell'utenza mobile ritenuta probatoria, l'utilizzabilità delle dichiarazioni del coimputato Dodon Lune acquisite ex art. 512-bis c.p.p., la valutazione degli indizi ai sensi dell'art. 192 c.p.p. e la presunta violazione del diritto di difesa e dell'art. 6 CEDU per insufficienza delle ricerche per reperire il teste all'estero.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato. Ha ritenuto ammissibili e utilizzabili le dichiarazioni del coimputato acquisite ai sensi dell'art. 512-bis c.p.p., avendo la corte di merito documentato l'impossibilita' oggettiva di escutere il teste mediante rogatoria. Ha confermato la valutazione complessiva delle prove e la condanna per il reato di riciclaggio ai sensi dell'art. 648-bis c.p., osservando che le censure attengono a rivalutazioni di merito non ammissibili in Cassazione. Ha inoltre disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 648-bis c.p.

    Norma penale sul reato di riciclaggio: la Corte ha ritenuto provato il coinvolgimento dell'imputato nella modifica del veicolo e nella predisposizione di documenti falsi, confermando la condanna per riciclaggio.

  • artt. 476, 477, 482 e art. 61 n.2) c.p.

    Capi relativi a reati di falsificazione/documentazione falsa e circostanze aggravanti: la corte di appello aveva dichiarato il non doversi procedere per questi reati per intervenuta prescrizione; la Cassazione non ha ritenuto necessario intervenire su tale valutazione.

  • art. 512-bis c.p.p.

    Disciplina dell'acquisizione delle dichiarazioni di persone non raggiunte dalla autorità giudiziaria: la Corte ha giudicato utilizzabili i verbali del coimputato perché risultava documentalmente l'impossibilita' di sentirlo mediante rogatoria dall'autorità straniera, integrando l'ipotesi di escussione oggettivamente e assolutamente impossibile.

  • art. 192 c.p.p.

    Regole sulla valutazione degli indizi e della prova: la Cassazione ha ritenuto che la corte di merito abbia correttamente valutato gli indizi nel loro complesso e che le contestazioni difensive puntassero a una rivalutazione di merito non consentita in sede di legittimità.

  • art. 125 comma 3 c.p.p.

    Norma procedurale citata dal ricorrente tra le deduzioni: la Corte non ha ritenuto sussistere una violazione rilevante, essendo le doglianze in gran parte riconducibili a questioni di fatto o a mancata allegazione specifica in appello.

  • art. 546 c.p.p.

    Norma procedurale richiamata nell'atto di impugnazione: le doglianze attinenti a valutazioni probatorie sono state ritenute di mero merito e quindi inammissibili in Cassazione.

  • art. 603 c.p.p.

    Norma processuale richiamata dal ricorrente: la Corte ha escluso vizi di motivazione tali da giustificare il ricorso, ritenendo le censure manifestamente infondate.

  • art. 6 CEDU

    Diritto al giusto processo: la Corte ha ritenuto che le doglianze sul presunto pregiudizio del diritto di difesa non fossero specificamente e adeguatamente rappresentate in sede di impugnazione e che non fosse dimostrata una violazione sostanziale del diritto di difesa.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che dispone la condanna alle spese e eventuale somma a favore della Cassa delle Ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile: applicata per la condanna al pagamento delle spese e alla somma di euro 3.000.

Massime di principio

  • In Cassazione non sara' generalmente accolta una contestazione che si limiti a chiedere una nuova valutazione delle prove; le critiche che riguardano la riconsiderazione del merito sono di norma inammissibili.
  • Le dichiarazioni raccolte all'estero e acquisite ex art. 512-bis c.p.p. possono essere utilizzate se la corte di merito documenta l'impossibilita' oggettiva di escutere il teste tramite rogatoria; il difensore deve provare che tale impossibilita' non sussisteva per sollevare efficacemente l'eccezione.
  • Le allegazioni di violazione del diritto di difesa ex art. 6 CEDU richiedono una rappresentazione specifica e motivata delle condotte che avrebbero causato pregiudizio; affermazioni generiche o nuovi elementi non dedotti nei precedenti gradi processuali difficilmente saranno esaminati in Cassazione.
  • Le contraddizioni o l'inattendibilita' di dichiarazioni di coimputati o testi sono profili di fatto che devono essere adeguatamente sollevati e documentati nei gradi di merito; se non specificamente dedotti, non vengono esaminati dalla Corte di legittimita'.
  • Se si contesta la utilizzazione di prove raccolte all'estero, e' essenziale dimostrare in quali specifici atti o tentativi l'autorita' abbia omesso di rivolgersi alle necessarie autorita' straniere o carcerarie; mere affermazioni non comprovate risultano inefficaci.

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