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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29933/2023 del 10/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che, in accoglimento dell'appello di Vercillo, aveva annullato la misura interdittiva consistente nel divieto di esercitare attività professionali e imprenditoriali per sei mesi applicata all'indagata per il reato di turbata libertà degli incanti, in concorso con terzi (tra cui il Sindaco Marcello Manna) e aggravato ai sensi dell'art.61, n.9 cod. pen. Il ricorrente deduce vizi di motivazione perché il Tribunale avrebbe errato nell'escludere gravi indizi circa la fraudolenta predisposizione delle note esplicative allegate ai bandi (29/3/2019 e successivo bando), omettendo di valutare intercettazioni e conversazioni telefoniche (tra Manna e Artese; tra Vercillo e Minutolo; tra Manna e Donato) che, a suo avviso, dimostrerebbero che i bandi furono "cuciti" sui requisiti della cooperativa "Il Melograno" e che la Vercillo, quale responsabile unica del procedimento e dirigente, cooperò attivamente alla riformulazione della gara.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per carenza di interesse del ricorrente. Il Collegio rileva d'ufficio che il ricorso aveva contestato solo la valutazione della gravità indiziaria senza dedurre né motivare l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari residuali che giustificherebbero il mantenimento della misura. La Corte richiama il principio secondo cui il pubblico ministero che impugna l'esclusione della gravità indiziaria deve indicare le ragioni a sostegno delle esigenze cautelari, a pena di inammissibilità, salvo i casi in cui opera la presunzione di cui all'art.275, comma 3 cod. proc. pen. (circostanza non ricorrente nel caso). Pertanto il ricorso è stato respinto per inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 61, n. 9 cod. pen.

    Richiamata come aggravante applicata al reato contestato (turbata libertà degli incanti).

  • art. 275, comma 3 cod. proc. pen.

    Citato a spiegazione della deroga: per i reati per i quali opera la presunzione di cui a questa norma, le esigenze cautelari possono ritenersi implicitamente sussistenti; la Corte precisa però che tale presunzione non opera nel caso di specie.

  • Giurisprudenza: Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021 (Marcus, Rv. 282355)

    Precedente richiamato per affermare il principio secondo cui il pubblico ministero che impugna l'esclusione della gravità indiziaria deve indicare le ragioni della attualità e concretezza delle esigenze cautelari, altrimenti il ricorso è inammissibile per mancanza di interesse.

Massime di principio

  • Il pubblico ministero che impugna un'ordinanza di riesame che esclude la gravità indiziaria deve, oltre a contestare la valutazione probatoria, spiegare espressamente e motivatamente perché le esigenze cautelari (attualità e concretezza del pericolo) permangono; altrimenti il ricorso può essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
  • La mera censura della valutazione della gravità indiziaria, senza collegamento alle esigenze cautelari concrete (rischio di inquinamento probatorio, reiterazione del reato, fuga, pericolo per l'ordine pubblico), è insufficiente per sostenere l'interesse ad impugnare.
  • Nei casi in cui la legge (art.275, comma 3 c.p.p.) preveda una presunzione circa la sussistenza delle esigenze cautelari, tali esigenze possono considerarsi implicitamente sussistenti; in assenza di tale presunzione, il PM deve provare o argomentare la persistenza del rischio.
  • In sede di impugnazione cautelare occorre collegare in modo chiaro le risultanze indiziarie (intercettazioni, conversazioni, atti) alle concrete esigenze cautelari: non basta l'esistenza di elementi indiziari se non si mostra come essi traducano un rischio attuale che giustifica la misura.
  • Per il difensore e per il giudice di merito: le valutazioni sulla gravità indiziaria rientrano in un ampio sindacato di merito; in cassazione l'inammissibilità può essere pronunciata anche per ragioni procedurali quali la mancanza di interesse del ricorrente.

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