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Sentenza

Sentenza n. 2106/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione in sostegno conseguito in Spagna (domanda n. -OMISSIS- presentata in data 23 aprile 2025) e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso; nonché per la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.

Giustizia amministrativa202513313

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione per il sostegno conseguito in Spagna, presentata il 23 aprile 2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente richiedente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto un ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per accertare l'illegittimità dell'inerzia del Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza di riconoscimento del titolo abilitante all'insegnamento di sostegno conseguito in Spagna e per ottenere l'ordine di provvedere, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di stile senza adottare il provvedimento richiesto. Il ricorrente ha dedotto il decorso del termine previsto per la conclusione del procedimento senza una decisione espressa.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, accertando la sussistenza dei presupposti dell'azione avverso il silenzio. Il termine massimo per provvedere, individuato in 120 giorni dall'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007, era scaduto il 21 agosto 2025, mentre il Ministero non aveva ancora deciso sull'istanza. Il Collegio ha ritenuto che l'elevato numero di domande analoghe, superiore a 26.500, la complessità delle questioni giuridiche e la rilevanza degli interessi coinvolti, pur spiegando il ritardo, non lo giustificassero. Ha quindi ordinato al Ministero di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Per il caso di persistente inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente responsabile della struttura ministeriale competente, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 500 euro, oltre accessori di legge, per spese di lite.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Consentono di agire contro il silenzio dell'amministrazione e di ottenere l'accertamento dell'obbligo di provvedere, con ordine giudiziale di conclusione del procedimento e nomina del commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

  • art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206

    Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni. Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato.

    La disposizione fissa il termine massimo per la definizione del procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali; nel caso concreto il termine è stato individuato in 120 giorni ed era già scaduto.

  • art. 7 d.l. 31 maggio 2024, n. 71, convertito dalla l. 29 luglio 2024, n. 106

    È richiamato quale intervento legislativo collegato alla gestione delle numerose domande di riconoscimento dei titoli di specializzazione conseguiti all'estero.

  • art. 74 c.p.a.

    Richiamato quale base processuale per la definizione della controversia con sentenza semplificata.

Massime di principio

  • La mancata conclusione entro il termine previsto dalla disciplina di settore del procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale integra silenzio illegittimo e consente l'azione prevista dagli artt. 31 e 117 c.p.a., anche quando l'amministrazione adduca un'elevata quantità di pratiche, la complessità delle questioni giuridiche o la rilevanza degli interessi coinvolti.
  • Le difficoltà organizzative dell'amministrazione e l'elevato numero di domande da esaminare possono spiegare il ritardo, ma non escludono l'obbligo di concludere il procedimento entro un termine ragionevole e non giustificano il protrarsi dell'inerzia oltre il termine massimo previsto dalla legge.
  • In caso di accoglimento dell'azione avverso il silenzio, il giudice può ordinare all'amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine stabilito in relazione alle concrete esigenze organizzative del procedimento e può nominare sin d'ora un commissario ad acta, assegnandogli un termine ulteriore per provvedere in caso di persistente inerzia.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTermini e notificazione del ricorso
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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