Cassazione Penale, Sentenza n. 41592/2025 del 29/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per il reato di favoreggiamento (art. 378, comma secondo, c.p.), deducendo errata applicazione della norma e travisamento delle prove. Sostengono che le informazioni fornite non erano oggettivamente idonee a far individuare i veicoli in uso alle Forze dell'ordine e quindi non potevano costituire aiuto ad eludere le investigazioni. Mendola ha poi dichiarato che le informazioni erano inventate per allontanare Marino dall'Agenzia; inoltre i certificati PRA e la banca dati ANIA, secondo i ricorrenti, attesterebbero che solo uno dei due mezzi era effettivamente usato per pedinamenti; infine contestano l'affermazione attribuita al teste Mattiuz circa la possibilità di individuare i veicoli dalle banche dati.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto che i due imputati avessero effettivamente comunicato i dati degli intestatari dei veicoli sospetti a Marino e che tale comportamento, per la sua oggettiva idoneità, integri il reato di favoreggiamento di cui all'art. 378 c.p. La Corte ha ricordato che si tratta di un reato di pericolo: non è richiesto il concreto conseguimento del vantaggio per il soggetto favorito, ma è sufficiente l'idoneità della condotta a turbare la funzione giudiziaria. Pertanto, anche se le informazioni non consentivano di dimostrare in modo certo l'appartenenza dei veicoli alle Forze dell'ordine, i dati forniti costituivano la base per ulteriori verifiche e potevano agevolare le indagini illegittime; i rilievi probatori dei ricorrenti non hanno, dunque, fondamento tale da invalidare la condanna. Condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 378 cod. pen.
Il reato di favoreggiamento è configurato quando la condotta è oggettivamente idonea a dare ausilio al soggetto favorito nell'elusione delle investigazioni; è un reato di pericolo, non richiede il conseguimento del risultato ma la sola idoneità della condotta a turbare la funzione giudiziaria
Sez. 6, n. 3523 del 07/11/2011 (Papa)
Giurisprudenza che conferma la natura di reato di pericolo del favoreggiamento e la valutazione dell'idoneità oggettiva della condotta
Sez. 6, n. 2936 del 01/12/1999
Principio che il reato può essere integrato da qualunque condotta, positiva o negativa, diretta o indiretta
Sez. 6, n. 24535 del 10/04/2015 (Mogliani)
Conferma che non è necessaria la dimostrazione dell'effettivo vantaggio per il soggetto favorito, ma solo della idoneità della condotta a intralciare il corso della giustizia
Massime di principio
- La diffusione a terzi di dati identificativi (es. intestatari di veicoli) può integrare il reato di favoreggiamento anche se non prova direttamente che il mezzo appartenga alle Forze dell'ordine, purché tali dati siano oggettivamente idonei a consentire o avviare verifiche che agevolino l'elusione delle indagini
- Il favoreggiamento è un reato di pericolo: non è necessario che il risultato illecito si sia concretamente verificato, basta la potenziale idoneità della condotta a turbare l'attività investigativa
- La prova della mera comunicazione di informazioni rilevanti, unite alla finalità soggettiva (conoscenza o volontà di agevolare l'indagato), è spesso sufficiente a sostenere la responsabilità, mentre la circostanza che l'informazione fosse inesatta o 'inventata' non esclude automaticamente il reato se è stata comunque idonea a indirizzare l'attività dell'agevolato
- In difesa è utile dimostrare l'assenza dell'elemento soggettivo (ad es. mera generica disponibilità di informazioni senza la consapevolezza che sarebbero state usate per eludere indagini) o la totale inefficacia oggettiva dell'informazione (impossibilità concreta di avviare verifiche utili), nonché l'assenza di rapporto causale con l'attività investigativa
- La valutazione sull'idoneità della condotta è oggettiva e va compiuta sulla base della sua intrinseca attitudine a deviare, ostacolare o ritardare le indagini, tenendo conto delle modalità di comunicazione e del contesto in cui l'informazione è stata resa
- Quando si tratta di banche dati o di informazioni tecniche, è rilevante acquisire e valorizzare perizie o deposizioni tecniche (es. funzionamento del sistema PRA/ANIA) per provare o confutare l'effettiva capacità dell'informazione di consentire l'individuazione di veicoli o soggetti
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