Ordinanza n. 125/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento della deliberazione del Direttore Generale N. 1395 del 07-10-2024, avente ad oggetto “approvazione graduatoria concorso pubblico per titoli ed esami (n. 26 posti elevati a n. 28) profilo di collaboratore amministrativo professionale – area dei professionisti della salute e dei funzionari ( ddg n. 325 del 06/ 03/2023 e ddg n. 1027 del 06/12/2023)” nella parte lesiva per l’odierna ricorrente e comunque nella parte in cui inserisce la dott.ssa Alessandra Spidalieri in 159 esima posizione e non, come avrebbe dovuto, in tredicesima posizione o, in ogni caso, in posizione utile al fine di risultare vincitrice del concorso; dei contratti relativi alla suddetta procedura concorsuale medio tempore eventualmente stipulati dalla A.S.RE.M nella parte lesiva del diritto della dott.ssa Spidalieri all’immissione in ruolo; della nota prot. interno A.S.Re.M n. 10675 del 7.10.2024 con cui la Commissione esaminatrice ha provveduto a trasmettere tutti i verbali relativi alla procedura concorsuale in uno a tutta la documentazione correlata, nella parte lesive per l’odierna ricorrente: di ogni altro atto e provvedimento presupposto, preliminare, consequenziale o comunque connesso, ancorché incognito, lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente, per quanto occorrer possa, di tutte le operazioni compiute, i verbali e le valutazioni espresse dalla Commissione esaminatrice con cui non si è proceduto a valutare correttamente i titoli della dott.ssa Spidalieri; e per l’accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente al posizionamento al tredicesimo posto in graduatoria e, quindi, all’immissione in ruolo nell’ambito del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 26 posti nel profilo di collaboratore amministrativo professionale – area dei professionisti della salute e dei funzionari; e la conseguente condanna della P.A. resistente all’approvazione di una nuova graduatoria con la collocazione al tredicesimo posto della dott.ssa Spidalieri e alla conseguente immissione in ruolo dell’odierna ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria approvata con deliberazione del Direttore Generale n. 1395 del 7 ottobre 2024, nonché gli atti della procedura concorsuale nella parte relativa alla valutazione dei titoli della ricorrente
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato la graduatoria di un concorso pubblico per titoli ed esami, bandito per la copertura di posti di collaboratore amministrativo professionale nell’area dei professionisti della salute e dei funzionari. Ha contestato la propria collocazione al 159° posto, sostenendo che la Commissione esaminatrice non avrebbe correttamente valutato i titoli posseduti e chiedendo il riconoscimento del diritto al collocamento al 13° posto, o comunque in posizione utile, con conseguente immissione in ruolo. Sono stati impugnati anche gli eventuali contratti medio tempore stipulati, la nota di trasmissione dei verbali e ogni altro atto connesso, nonché è stata chiesta la condanna dell’amministrazione alla riedizione della graduatoria e all’immissione in ruolo. Con l’ordinanza il Presidente del TAR non ha esaminato nel merito tali censure, ma ha rilevato l’esigenza organizzativa di verificare preventivamente se permanga l’interesse alla decisione, ovvero se siano intervenute rinuncia, sopravvenuta improcedibilità o cessazione della materia del contendere. Ha inoltre richiesto, in caso di persistente interesse, indicazioni su eventuali connessioni oggettive o soggettive con altri giudizi pendenti.
La decisione
Il Presidente del TAR, in via interlocutoria e salva ogni decisione del Collegio, ha disposto un incombente istruttorio consistente nel deposito, da parte delle parti costituite, di dichiarazioni sull’attualità dell’interesse alla definizione nel merito del ricorso e sull’eventuale sopravvenienza di rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere. In caso di persistente interesse, le parti devono indicare anche eventuali connessioni con altri giudizi pendenti davanti al giudice amministrativo. Il termine per il deposito è stato fissato al 30 settembre 2026. Non è stata adottata alcuna decisione sull’annullamento della graduatoria, sulla posizione concorsuale della ricorrente o sull’immissione in ruolo.
Norme richiamate
art. 65 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per l’adozione dell’incombente istruttorio.
art. 8, comma 2, norme di attuazione del c.p.a.
Richiamato in relazione all’esigenza di accrescere la funzionalità dell’ufficio e di fissare per la trattazione le sole cause che richiedano un’effettiva decisione di merito.
art. 2, comma 2, c.p.a.
Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo
Fondamento del dovere di cooperazione tra giudice e parti per verificare l’attualità dell’interesse alla decisione e razionalizzare la fissazione delle cause.
decreto del Presidente del Consiglio di Stato 8 febbraio 2022
Richiamato per le Linee guida sullo smaltimento dell’arretrato della giustizia amministrativa e sulla razionalizzazione dell’attività dell’ufficio per il processo.
Massime di principio
- Prima di fissare una causa per la trattazione del merito, il giudice amministrativo può richiedere alle parti costituite di dichiarare se permanga l’interesse alla decisione o se siano sopravvenute rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere.
- In applicazione del principio di cooperazione processuale e dell’esigenza di ragionevole durata del processo, le parti devono fornire tempestivamente al giudice gli elementi utili a verificare l’attualità dell’interesse alla decisione.
- Quando sussiste ancora interesse alla decisione, le parti possono essere onerate di indicare le eventuali connessioni oggettive o soggettive con altri giudizi pendenti, al fine di consentire una razionale organizzazione dei ruoli di udienza.
Come è indicizzato
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