Sentenza n. 14492/2026 - Roma, Sezione 3
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro n. 3305/2025, pubblicata il 17 marzo 2025, resa all’esito del giudizio iscritto al r.g.n. 31028/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale Civile di Roma che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per l'anno scolastico 2023-2024, con provvista di 500 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto a usufruire della carta elettronica prevista dall'art. 1, comma 121, della l. 107/2015 per l'anno scolastico 2023-2024 e aveva condannato il Ministero all'immediata attivazione della carta con una provvista complessiva di 500 euro. La ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'amministrazione nonostante il passaggio in giudicato della pronuncia, la notificazione della stessa nelle forme di legge e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996. Il Ministero si è costituito depositando una memoria di pura forma, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull'avvenuta esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha ritenuto comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione all'amministrazione e il decorso del termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni. In presenza dell'allegato inadempimento, il Ministero non ha fornito elementi idonei a dimostrare l'adempimento; il giudice ha richiamato, al riguardo, i principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore. Ha quindi dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza, precisando che in sede di ottemperanza non sono sindacabili i presupposti della pretesa già riconosciuta dal giudicato. Ha nominato, per l'eventuale persistente inadempimento, un commissario ad acta individuato nel direttore generale competente dell'amministrazione, con facoltà di delega, senza compenso e con intervento previa richiesta della ricorrente. Non ha applicato allo stato una penalità di mora, riservandone l'eventuale adozione in caso di ulteriore inottemperanza. Ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV del Ministero, in considerazione dell'inerzia amministrativa reiterata e dell'elevato numero di giudizi analoghi. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Prevede e disciplina il beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente; nel caso concreto il giudicato ne ha riconosciuto l'applicazione per l'anno scolastico 2023-2024.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, come modificato dall'art. 44, comma 3, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003
Prevede il termine di 120 giorni rilevante per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni, ritenuto decorso nel caso concreto.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente verificare l'esistenza di un giudicato esecutivo, la sua notificazione all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge; accertati tali presupposti, l'inerzia dell'amministrazione legittima l'ordine giudiziale di esecuzione.
- Quando l'amministrazione, costituitasi nel giudizio di ottemperanza, non fornisce chiarimenti o elementi sull'adempimento, l'allegato inadempimento del creditore può essere valutato alla luce dei principi sull'onere della prova nei rapporti tra debitore e creditore.
- In sede di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti sostanziali della pretesa già accertata dal giudicato, che deve essere eseguito secondo il suo contenuto vincolante.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare fin d'ora un commissario ad acta, destinato a operare, previa richiesta dell'interessato, in caso di inutile decorso del termine assegnato.
- La penalità di mora non deve essere applicata automaticamente: può essere riservata a un momento successivo quando, in assenza di ulteriori elementi, non risultino ancora attuali i presupposti per la sua imposizione.
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