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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28009/2021 del 14/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (conduttore)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta risarcitoria proposta per i danni subiti da un albicoccheto ubicato nel territorio comunale, asseritamente causati dall'omessa manutenzione dei canali di scolo della strada comunale sovrastante, con conseguente riduzione della produzione e perdita di redditi annui dal 2003 fino al termine del ciclo produttivo. In primo grado la domanda del proprietario era stata ritenuta inammissibile per difetto di riferibilità alla sua posizione, mentre quella dell'affittuario era stata rigettata per difetto di prova; in appello, invece, è stata respinta la domanda del proprietario e accolta quella dell'affittuario sulla base di CTU ritenuta dimostrativa del nesso causale e del danno, liquidato in complessivi euro 49.275,36. Il Comune ricorre per cassazione con tre motivi: primo, denuncia la violazione dell'art. 360 n. 4 c.p.c. assumendo che la Corte d'appello abbia accolto la domanda ricostruendola ex art. 2051 c.c. nonostante tale titolo sarebbe stato introdotto solo tardivamente in comparsa conclusionale, in contrasto con la domanda originaria impostata su responsabilità omissiva ex art. 2043 c.c.; secondo, lamenta ex art. 360 n. 5 c.p.c. l'omesso esame del fatto decisivo relativo alla non risarcibilità delle annualità 2004 e 2007, che sarebbero state compromesse da precipitazioni eccezionali (grandine e neve), richiamando denunce e dichiarazioni stragiudiziali e una testimonianza; terzo, sempre ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., censura la liquidazione del danno fondata sulla produttività astratta del fondo anziché sulla produttività effettiva dell'impianto nei due anni precedenti al sinistro, sostenendo che la CTU avrebbe quantificato un danno meramente potenziale e non concreto. Il controricorrente resiste sostenendo, per il primo motivo, la natura di mera riqualificazione giuridica della domanda e, per gli altri, l'inammissibilità per difetto di specifica localizzazione degli atti e delle contestazioni nei precedenti gradi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'intero ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che la censura fosse inammissibile perché non dimostrava l'inesistenza di una base fattuale riqualificabile ai sensi dell'art. 2051 c.c.; ha inoltre osservato che, ove davvero si fosse trattato di domanda nuova, il ricorrente, quale parte vittoriosa in primo grado, avrebbe dovuto proporre appello incidentale condizionato per far valere la novità, sicché la questione sarebbe comunque rimasta coperta da giudicato interno per mancata devoluzione in appello. Sul secondo motivo ha rilevato la violazione dell'art. 366 n. 6 c.p.c. per mancata indicazione e localizzazione dei documenti richiamati e per mancata precisazione di come quei fatti fossero stati dedotti e riproposti nei gradi di merito. Sul terzo motivo ha applicato la medesima ragione di inammissibilità per difetto di specificità e di localizzazione degli atti relativi alle contestazioni alla CTU e alle osservazioni del consulente di parte, nonché per mancata indicazione della loro riproposizione in appello. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del Comune alle spese del giudizio di legittimità e con ordine di versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2051 c.c.

    La Corte ribadisce che, se i fatti allegati sono astrattamente compatibili con la responsabilità da cosa in custodia, il giudice può riqualificare giuridicamente la domanda anche se inizialmente impostata come responsabilità per colpa ex art. 2043 c.c.

  • art. 2043 c.c.

    È richiamato come titolo originariamente prospettato per la responsabilità omissiva da mancata manutenzione; la sua invocazione non impedisce la successiva riqualificazione dei fatti sotto l'art. 2051 c.c. quando la base fattuale lo consenta.

  • art. 113 c.p.c.

    Esprime il principio iura novit curia, che consente al giudice di attribuire ai fatti il corretto inquadramento giuridico senza essere vincolato dalla qualificazione data dalle parti.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il parametro invocato per censurare la pretesa ultrapetizione/novità della domanda, ma la censura viene ritenuta inammissibile.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    È richiamato per denunciare omesso esame di fatti decisivi; la Corte non entra nel merito perché i motivi difettano dei requisiti di specificità e localizzazione richiesti.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    La Corte lo applica rigorosamente: il ricorrente deve indicare specificamente documenti, atti e sedi processuali in cui risultano prodotti o dedotti, non essendo sufficiente un richiamo generico.

  • art. 346 c.p.c.

    La Corte richiama la necessità di riproposizione in appello delle questioni non accolte in primo grado, altrimenti esse restano non devolute al giudice di secondo grado.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È la norma che ha regolato la trattazione in adunanza camerale del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il giudice può riqualificare la domanda sulla base dei fatti allegati dalle parti quando tali fatti siano compatibili con una diversa fattispecie giuridica; la qualificazione originaria data dalla parte non vincola il giudice, in applicazione del principio iura novit curia.
  • La deduzione di una domanda nuova o di un mutamento del fatto costitutivo deve essere fatta valere tempestivamente nei gradi di merito; la parte vittoriosa in primo grado che intenda dolersi della novità deve devolvere la questione in appello, altrimenti essa può rimanere coperta da giudicato interno.
  • Nel ricorso per cassazione è imprescindibile il rispetto dell'art. 366, n. 6, c.p.c.: i documenti e gli atti richiamati devono essere specificamente individuati e localizzati nel fascicolo, con indicazione della loro produzione e del momento processuale in cui sono stati dedotti o riproposti.
  • La censura di omesso esame di un fatto decisivo non può risolversi in una critica generica alla valutazione delle prove o alla CTU; occorre indicare puntualmente il fatto storico decisivo, il suo oggetto di discussione e la sua precisa collocazione nei precedenti gradi di giudizio.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte soccombente è condannata alle spese e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioniProveSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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