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Sentenza

Sentenza n. 800/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600587

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaRito elettorale

Atto impugnato: verbale di esclusione della lista Grisolia Bene Comune e del candidato sindaco collegato dalle elezioni comunali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato elettorale)

Prevale il privato

La controversia

In vista delle elezioni per il Sindaco e il Consiglio comunale di Grisolia, la Commissione Elettorale Circondariale di Paola aveva ricusato la lista Grisolia Bene Comune e il candidato sindaco collegato, ritenendo invalide le sottoscrizioni contenute in uno dei documenti presentati perché prive di autenticazione. Secondo la Commissione, eliminando tali sottoscrizioni, il numero residuo era inferiore a quello richiesto dalla legge. Il candidato sindaco e il presentatore della lista hanno impugnato il verbale deducendo: violazione dell’art. 28 d.P.R. n. 570/1960, assumendo la validità dell’autenticazione; travisamento dei fatti, per il mancato riconoscimento dell’unitarietà della documentazione; irragionevolezza e illogicità dell’esclusione, ritenuta fondata su una mera irregolarità formale e non coerente con la genuinità complessiva della documentazione; mancata attivazione del soccorso istruttorio; eccessivo formalismo e violazione del principio di favor partecipationis.

La decisione

Il Tribunale ha accolto il ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui l’autenticazione delle sottoscrizioni elettorali deve contenere gli elementi essenziali previsti dall’art. 21 d.P.R. n. 445/2000, tra cui l’identificazione del sottoscrittore, il luogo e la data, le generalità e la qualifica del pubblico ufficiale, la firma e il timbro. Tali formalità sono normalmente prescritte a pena di invalidità, perché garantiscono la genuinità delle sottoscrizioni, e i relativi vizi non sono di regola sanabili mediante soccorso istruttorio, salvo ipotesi eccezionali riferibili a vizi meramente formali. Nel caso concreto, il documento era composto da più facciate e recava, nell’ultima, un riquadro per l’autenticazione delle sottoscrizioni e uno per la certificazione dell’iscrizione elettorale. Nel riquadro dell’autenticazione erano indicati il nome e le funzioni dell’autenticatore, il luogo e la data, oltre al timbro comunale, ma mancava la firma. La firma dello stesso funzionario risultava tuttavia apposta nel riquadro relativo alla certificazione collettiva, essendo il medesimo soggetto incaricato sia dell’autenticazione sia della certificazione. Valutando il documento nel suo contesto unitario, il Tribunale ha ritenuto che l’unica firma apposta dal funzionario fosse riferibile all’insieme delle attività da lui svolte e, quindi, anche all’autenticazione delle sottoscrizioni. Ha pertanto ritenuto valide le firme, annullato l’esclusione e disposto la riammissione della lista e del candidato sindaco alle elezioni. Spese compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 28 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570

    La disciplina della presentazione delle liste e delle candidature deve essere applicata verificando la validità delle sottoscrizioni e delle relative autenticazioni.

  • art. 21, comma 2, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

    L’autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data e il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell’ufficio.

    Le formalità dell’autenticazione delle sottoscrizioni elettorali sono elementi essenziali, normalmente prescritti a pena di invalidità, perché garantiscono la certezza della provenienza e la genuinità delle firme. Tuttavia, la riferibilità della firma del pubblico ufficiale può essere desunta dal contesto unitario della documentazione quando il medesimo soggetto abbia svolto sia l’autenticazione sia la certificazione elettorale.

  • art. 33 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570

    Il soccorso istruttorio nella presentazione delle liste è ammesso solo in ipotesi eccezionali, quali caso fortuito, forza maggiore, errore scusabile o fatto dell’amministrazione, e comunque per vizi meramente formali; non è utilizzabile per integrare elementi costitutivi mancanti dell’autenticazione.

Massime di principio

  • Nella presentazione delle liste elettorali, le formalità dell’autenticazione delle sottoscrizioni previste dall’art. 21, comma 2, d.P.R. n. 445/2000 costituiscono ordinariamente elementi essenziali diretti a garantire la genuinità delle firme e la certezza della loro provenienza.
  • La validità dell’autenticazione delle sottoscrizioni elettorali può essere riconosciuta quando, pur non essendo la firma del pubblico ufficiale collocata nell’apposito riquadro, essa risulti apposta nella medesima documentazione e sia riferibile, in base al contesto unitario dell’atto e all’identità del funzionario, all’insieme delle attività di autenticazione e certificazione da questi svolte.
  • Il soccorso istruttorio previsto per la presentazione delle liste elettorali non consente di integrare o sostituire elementi costitutivi dell’autenticazione delle sottoscrizioni; è ammesso soltanto in ipotesi eccezionali e per irregolarità meramente formali.
  • La verifica della regolarità della documentazione elettorale deve considerare il documento nel suo complesso, evitando un formalismo disgiunto dalla funzione sostanziale delle formalità quando gli elementi presenti consentano comunque di individuare il pubblico ufficiale, la sua attività e la riferibilità dell’autenticazione alle sottoscrizioni.

Come è indicizzato

MaterieProcedimento elettorale preparatorio
RamiElezioni
IstitutiSoccorso istruttorioEccesso di potereProporzionalità e ragionevolezza

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