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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31003/2023 del 07/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Un attore cinematografico aveva chiesto il rimborso dell'IRAP versata per le annualità 2007, 2008, 2009 e 2010, sostenendo di non essere soggetto al tributo perché svolgeva l'attività in assenza di autonoma organizzazione: nessun dipendente, nessun collaboratore neppure occasionale, nessuno sfruttamento di beni immobili e utilizzo di pochi beni strumentali di modico valore. L'Amministrazione aveva negato il rimborso ritenendo invece sussistente il presupposto dell'IRAP per l'esistenza di spese documentate di importo elevato e per la detenzione di partecipazioni in diverse società. Dopo il rigetto in primo grado e un primo intervento della Cassazione con rinvio, la C.T.R. aveva nuovamente respinto il gravame, ma la motivazione risultava sostanzialmente riprodotta da altra sentenza relativa ad annualità diverse e non conteneva l'analisi in fatto richiesta dalla Corte di cassazione. Il ricorso per cassazione deduceva tre motivi: nullità della sentenza per motivazione meramente apparente e/o per riproduzione pedissequa di altra decisione; violazione dell'art. 384, comma 2, c.p.c. e dell'art. 132 c.p.c. per mancato rispetto del giudizio di rinvio e dell'obbligo di compiere l'accertamento in fatto imposto dalla precedente ordinanza di cassazione; violazione degli artt. 2 e 3 del d.lgs. 546/1992 per aver deciso per relationem senza valutare nel merito le partecipazioni societarie e il rapporto con l'agente.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendolo assorbente, perché la sentenza della C.T.R. non si era attenuta al decisum del giudice di legittimità nel giudizio di rinvio: aveva sostanzialmente copiato una decisione resa per altre annualità, omettendo l'analisi in fatto della natura del rapporto con l'agente e dell'incidenza delle partecipazioni societarie sull'autonoma organizzazione. È stato quindi cassato il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo e motivato esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. I primi e terzi motivi sono stati dichiarati assorbiti. La Corte ha inoltre precisato che il giudicato intervenuto su annualità diverse non poteva avere efficacia preclusiva automatica rispetto alle annualità oggetto di causa, trattandosi di accertamenti in fatto potenzialmente differenti.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È richiamato come parametro del motivo di nullità della sentenza per vizio di motivazione e violazione delle forme della decisione.

  • art. 132, comma secondo, n. 4, c.p.c.

    La Corte lo richiama con riferimento al dovere di una motivazione effettiva e non meramente riproduttiva di altra sentenza.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È invocato per denunciare la violazione di legge relativa al mancato rispetto del giudizio di rinvio e della disciplina processuale tributaria.

  • art. 384, comma secondo, c.p.c.

    Impone al giudice di rinvio di uniformarsi al principio di diritto e agli accertamenti richiesti dal giudice di legittimità; la sua violazione determina cassazione della sentenza di rinvio.

  • art. 276, secondo comma, c.p.c.

    È richiamato per giustificare la trattazione del motivo più agevole e logicamente assorbente.

  • artt. 2 e 3 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 546

    Sono richiamati dal ricorrente per contestare il modo in cui la C.T.R. ha motivato e deciso la controversia tributaria.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato solo indirettamente nel ragionamento sui limiti dell'efficacia preclusiva del giudicato e sulla necessità di accertare i fatti rilevanti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il giudice è tenuto a svolgere l'accertamento in fatto specificamente demandato dalla Corte di cassazione; la riproduzione di una motivazione riferita ad altra controversia o ad annualità diverse integra violazione dell'art. 384, comma 2, c.p.c. e può determinare la cassazione della sentenza.
  • La motivazione della sentenza deve essere effettiva e riferita al caso concreto: una decisione che si limiti a trascrivere altra pronuncia senza confrontarsi con i fatti controversi e con i compiti assegnati dal giudice di legittimità è censurabile per carenza di motivazione e per violazione delle regole processuali.
  • In materia di IRAP, il giudicato formatosi su annualità diverse non produce automaticamente efficacia preclusiva sulle annualità oggetto del nuovo giudizio quando l'accertamento richiesto riguarda circostanze di fatto potenzialmente variabili nel tempo.
  • Per ragioni di economia processuale la Corte può esaminare prima il motivo che appare più semplice e assorbente, senza dover seguire rigidamente un ordine meramente formale delle questioni.
  • Quando il motivo accolto è assorbente, gli ulteriori motivi restano privi di esame e la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice di merito per nuovo esame conforme al principio di diritto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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