Cassazione Civile, Ordinanza n. 31846/2022 del 27/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il richiedente, cittadino del Mali, aveva chiesto al tribunale il riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d'appello aveva confermato il diniego. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con un solo motivo, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8, comma 3, e 27, comma 3-bis, del d.lgs. 25/2008, dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. 286/1998 e dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale aveva omesso il dovere di cooperazione istruttoria: avrebbe fatto riferimento a fonti non aggiornate e non pertinenti rispetto alla sua zona di origine, non avrebbe specificato gli elementi per escludere il rischio di danno grave ex art. 14, lett. c), d.lgs. 251/2007, e si sarebbe limitata a valorizzare il suo grado di integrazione in Italia senza verificare la compromissione dei diritti fondamentali in caso di rimpatrio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha osservato che la sentenza impugnata aveva richiamato fonti internazionali autorevoli e sufficientemente aggiornate, puntualmente indicate (Amnesty International rapporto 218/2019 e UNHCR rapporto marzo 2017), dalle quali risultava che il conflitto in Mali non interessava la regione meridionale di provenienza del ricorrente, ma che in quell'area vi era solo instabilità, non una violenza indiscriminata tale da esporre automaticamente i civili a rischio per la sola presenza sul territorio. Ha inoltre affermato che la motivazione della Corte d'appello era sufficiente a soddisfare l'obbligo di cooperazione istruttoria, e che il ricorrente non aveva indicato elementi di fatto trascurati né fonti specifiche e più aggiornate riferite alla sua regione. Quanto alla protezione umanitaria, la Corte ha ribadito che non basta il generico contesto di insicurezza del Paese di origine: occorre una valutazione individuale comparativa tra integrazione in Italia e condizioni personali e familiari nel Paese di origine, idonea a dimostrare una specifica vulnerabilità e la possibile privazione dei diritti fondamentali al di sotto del nucleo essenziale della dignità. Il ricorso è stato quindi rigettato; non è stata pronunciata condanna alle spese per l'irrituale costituzione del Ministero. È stato inoltre dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 8, comma 3, d.lgs. 25 gennaio 2008, n. 25
impone al giudice il dovere di cooperazione istruttoria officiosa mediante il richiamo a informazioni precise e aggiornate sulla situazione del Paese di origine, tratte da fonti qualificate e puntualmente indicate in motivazione
art. 27, comma 3-bis, d.lgs. 25 gennaio 2008, n. 25
richiamato dal ricorrente quale norma in materia di esame della domanda di protezione internazionale, senza specifiche ulteriori statuizioni autonome nella decisione
art. 5, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
la protezione umanitaria richiede una valutazione individuale della vulnerabilità e del rischio di compromissione dei diritti fondamentali in caso di rimpatrio; non basta il solo contesto generale di instabilità del Paese di origine
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato a sostegno del vizio di motivazione, ma la Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza impugnata sufficiente
art. 14, lett. c), d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251
richiede, per la protezione sussidiaria, una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato, tale da esporre i civili a rischio per la sola presenza nel territorio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
comporta, in caso di rigetto del ricorso, il presupposto processuale per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
norma che ha inserito nell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 la previsione sull'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio sulla protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), il giudice deve fondare la decisione su fonti internazionali qualificate, precise e aggiornate, indicando in motivazione le fonti utilizzate in modo da consentire il controllo critico delle parti.
- L'obbligo di cooperazione istruttoria è assolto quando la motivazione consente di comprendere quali informazioni sul Paese di origine siano state acquisite e perché esse escludano una situazione di violenza indiscriminata nella specifica area di provenienza del richiedente.
- Ai fini dell'art. 14, lett. c), non è sufficiente un mero stato di instabilità o insicurezza generale: occorre un conflitto armato con violenza indiscriminata di intensità tale da esporre un civile al rischio grave per la sola presenza nel territorio.
- La protezione umanitaria non può essere riconosciuta sulla base del solo contesto generale del Paese di origine; serve una valutazione comparativa e individualizzata tra integrazione in Italia e condizioni personali e familiari precedenti, con accertamento di una specifica vulnerabilità e della possibile lesione del nucleo essenziale dei diritti umani in caso di rimpatrio.
- Chi contesta la valutazione sulla situazione del Paese di origine deve indicare fatti decisivi trascurati e fonti specifiche e più aggiornate riferite all'area concreta di provenienza, non essendo sufficiente richiamare fonti generiche che confermino il quadro già descritto dalla sentenza impugnata.
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